L’installazione di manufatti leggeri

Consiglio di Stato, Sentenza|15 dicembre 2020| n. 8063.

L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, è subordinata a permesso di costruire.

Sentenza|15 dicembre 2020| n. 8063

Data udienza 27 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Sanzioni – Opere edilizie con carattere di permanenza, stabilità e definitività – Vincolo paesaggistico – Assenza permesso di costruire e nulla osta – Opere non annoverabili fra gli interventi c.d. liberi ex art. 6, D.P.R. n. 380/2001 – Ordinanza di demolizione e ripristino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2013, proposto da
D’U. Ma. Da Co. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. De Me., Gi. Ga., con domicilio eletto presso lo studio An. Fu. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Da. D’U. ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 00874/2012, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il Cons. Oreste Mario Caputo.
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 00874/2012, di reiezione del ricorso proposto dal sig. Sa. D’U., avverso l’ordinanza di demolizione (n. 84, prot. n. 19183 del 19 aprile 2010) del Dirigente del Settore VII° Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di (omissis) Fondi avete ad oggetto un pluralità di opere edilizie realizzate senza titolo in zona tutelata.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della ordinanza per difetto d’istruttoria, contestando il carattere stabile e permanente delle opere per le quali sarebbe stato necessario il previo permesso di costruire.
Il TAR ha respinto il ricorso.
La documentazione fotografica prodotta in giudizio, hanno osservato i giudici di prime cure, “evidenzia che le opere edilizie in contestazione assumono un innegabile carattere di permanenza e stabilità oltre che di definitività ” e, che, insistendo su zona tutelata da vincolo paesaggistico, non è stato richiesto né ottenuto il previo nulla osta.
Appella la sentenza il sig. Sa. D’U.. Resiste il Comune di (omissis).
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2020 la causa, su richiesta delle parti., è stata trattenuta in decisione.
Con i motivi d’appello che, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, l’appellante lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare che le opere realizzate sono ricomprese tra gli interventi di attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 e non in contrasto con le previsioni urbanistiche della zona in cui esse ricadono e con il vincolo paesaggistico.
L’appello è infondato.
Le opere descritte nel verbale di sopralluogo sono consistite: in strutture in putrelle in ferro imbullonate con piastre di ferro su base di cemento, con copertura inclinata in lamiera, a forma irregolare, della superficie coperta di ca 70 mq. Ubicata tra il Capannone (omissis) ed il Capannone (omissis), meglio evidenziata in planimetria allegata; in tettoia in tubolari in ferro tubi innocenti, utilizzata per deposito di materiali edili, delle dimensioni in pianta di ca mt. 17,00 x mt. 7,50, con copertura in lamiera, ubicata antistante il capannone (omissis), meglio evidenziata in planimetria; in altra struttura della stessa tipologia di quella menzionata al punto precedente, ubicata su lato Ovest delle dimensioni in pianta di circa mt. 8,00 x 5,20, con copertura in lamiera, ad uso deposito materiali edili; in tettoia in ferro, tubi innocenti, ubicata a ridosso della rampa di ingresso all’attività, delle dimensioni in pianta di ca mt.14,00 x mt. 8,00, con copertura in lamiera; nell’installazione nell’area di pertinenza dell’attività di n. 4 scaffalature per materiali edili, tipo CA., delle dimensioni rispettivamente di ca mt. 8,00 x 3,00 – mt. 4,50 x 1,00 w mt. 5,00 x 1,00.
L’area in cui esse ricadono è assoggettata al vincolo imposto dal D.M. 1956.
Per modalità costruttive, entità strutturale e permanente destinazione all’utilizzo le opere non sono annoverabili fra gli interventi c.d. liberi di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001
L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere – quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee – è subordinata a permesso di costruire
Per tali interventi di nuova edificazione l’art. 10 del T.U. prescriveva il rilascio del permesso di costruire (o della D.I.A. nei casi previsti dalla legge) nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia della zona e, laddove presente e vincolante, anche della normativa posta a tutela del paesaggio.
Nel caso in esame il ricorrente non ha nemmeno richiesto il nulla osta paesaggistico, non affatto escluso dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16.11.1977, n. 1918, richiamata in ricorso,
che esonera l’attività di cantiere dal rispetto della disciplina edilizia per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
Il rilievo dirimente dei fatti dedotti in causa giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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