In tema di prova gli “indizi”

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17231.

Massima estrapolata:

In tema di prova gli “indizi”, suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il “sospetto” si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l’indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative – ed anche contrapposte – ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17231

Data udienza 17 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Furto pluriaggravato – Furto di gasolio – Immagini di videosorveglianza – Prova indiziaria – Carenze motivazionali – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria T. – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avversola sentenza del 20/12/2018 della Corte di Appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 20/12/2018 la Corte di Appello di Messina ha confermato l’affermazione di responsabilita’ penale pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di (OMISSIS) e Miuccio Roberto per il reato di cui all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 5 e 7, e articolo 61 c.p., n. 5, in relazione al furto pluriaggravato di 60 litri di gasolio dal serbatoio di un veicolo della societa’ (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’attribuzione del fatto al ricorrente: la riconducibilita’ del furto commesso il (OMISSIS) e’ stata affermata sulla base di un ragionamento meramente congetturale, in quanto i tre coimputati sono stati arrestati in flagranza il successivo 10 marzo 2010; tuttavia, le immagini estratte dal sistema di videosorveglianza non avevano consentito di individuare ne’ gli autori del fatto del 7 marzo, ne’ il modello di auto adoperata, ne’ la targa; la massima di esperienza utilizzata dai giudici di merito e’ illogica, in assenza di elementi individualizzanti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la giovane eta’ e la scarsa capacita’ criminale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’attenuante della speciale tenuita’ del danno di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, in considerazione del modesto valore del bene sottratto – 60 litri di gasolio, di un valore stimato in circa 100 Euro – e delle capacita’ economiche della societa’ (OMISSIS).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, essendo stato il furto commesso in zona non isolata, ma in prossimita’ di abitazioni civili, e in un deposito sorvegliato con sistema video.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
2. Giova premettere che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilita’ penale dell’imputato per il furto di gasolio perpetrato nel deposito dei veicoli della (OMISSIS).
Tuttavia, l’affermazione di responsabilita’ e’ stata fondata essenzialmente sul furto di gasolio commesso, con modalita’ analoghe, il successivo 10 marzo 2010, allorquando (OMISSIS) veniva arrestato in flagranza unitamente a (OMISSIS) (proprietario della Fiat Stilo di colore bianco utilizzata in entrambi i casi) e (OMISSIS).
3. La motivazione della Corte di Appello appare tuttavia basata su un’argomentazione viziata, in quanto del tutto congetturale.
Invero, la sentenza, pur evidenziando che dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza il (OMISSIS) non era possibile individuare gli autori del furto, per la scarsa qualita’ delle immagini, ha nondimeno ritenuto che le identiche modalita’ della condotta – commessa in entrambi i casi da tre soggetti, due dei quali scesi da una Fiat Stilo bianca – e lo stretto arco temporale in cui sono stati commessi i due furti fossero elementi sufficienti a dimostrare l’identita’ degli autori, e dunque la responsabilita’ anche di (OMISSIS).
Manca, tuttavia, nella motivazione un ragionamento probatorio logicamente fondato su un elemento individualizzante nei confronti di (OMISSIS): l’odierno ricorrente, infatti, risulta aver partecipato al furto del successivo 10 marzo (allorquando e’ stato arrestato in flagranza unitamente a due complici), ma non sono emersi ulteriori elementi individualizzanti nei suoi confronti (quale, ad esempio, la proprieta’ dell’autovettura utilizzata in entrambe le occasioni, risultata intestata a (OMISSIS)).
4. Al riguardo, appare utile sottolineare la distinzione concettuale tra “sospetti” ed “indizi”: il “sospetto” e’ una nozione che oscilla tra due estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole; comunque, il concetto connota gli elementi suscettibili di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.
Al contrario, gli “indizi” sono gli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto (indizio) conduce ad un fatto ignoto (il fatto da provare – in tal caso, la partecipazione dell’imputato al furto -), in virtu’ dell’applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza.
Tanto premesso, va rammentato che il sindacato di legittimita’ sulla gravita’, precisione e concordanza della prova indiziaria e’ limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicita’ e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880); in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non puo’ estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, puo’ pero’ avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilita’ (Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992).
Va, altresi’, ribadito che gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perche’ sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione (Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606), devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex articolo 192 c.p.p., comma 2, essere gravi – cioe’ in grado di esprimere elevata probabilita’ di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioe’ non equivoci – e concordanti, cioe’ convergenti verso l’identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilita’ penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita’ e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguita’. Il giudice di legittimita’ deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’articolo 192 c.p.p., comma 2 e la corretta applicazione delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).
5. Cio’ posto, nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale non risulta aver fatto buon governo delle regole interpretative e valutative dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, avendo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ non gia’ veri e propri indizi – fatti noti e certi dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto -, ma mere congetture, nella sua dimensione piu’ debole di mero sospetto.
Invero, la commissione di un furto da parte dell’imputato tre giorni dopo, con le medesime modalita’ e la medesima autovettura adoperate in occasione del fatto in contestazione, non e’ un fatto certo dal quale sia ragionevolmente possibile desumere, secondo un ragionamento inferenziale, il fatto ignoto della sua partecipazione anche al furto commesso il (OMISSIS); tale elemento, infatti, e’ suscettibile di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova, potendo essere stato il furto del (OMISSIS) commesso con la medesima autovettura, ma da altri autori.
Ne consegue che, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) per non aver commesso il fatto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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