In tema di protezione umanitaria

Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza 3 luglio 2020, n. 13758.

La massima estrapolata:

In tema di protezione umanitaria, l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occora” nel Paese in cui è transitato, allorché l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato al domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18).

Ordinanza 3 luglio 2020, n. 13758

Data udienza 28 novembre 2019

Tag – parola chiave: Costituzione della repubblica – Straniero (condizione dello) protezione internazionale – Art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 – Valutazione della situazione del paese di transito – Rilevanza – Radicamento per un lasso di tempo apprezzabile – Necessità – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20664/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 6423/2018 del Tribunale di Ancora, depositato il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS), nativo del (OMISSIS) (a (OMISSIS), nell'(OMISSIS)) con cittadinanza gambiana, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa citta’, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data maggio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.
2.- In particolare il Tribunale ha rilevato, in relazione al tema del diritto di rifugio, che “le dichiarazioni del ricorrente, laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata”.
Con riguardo alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha ritenuto di fare riferimento alla situazione attualmente presente nel (OMISSIS), rilevando che – secondo il report (OMISSIS) del maggio 2018 – “da circa vent’anni in (OMISSIS) vige una democrazia ben funzionante”. Ha aggiunto, con riferimento alla permanenza del richiedente in Libia, che “limitatamente al disposto del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8, comma 3 che prevede se necessario l’acquisizione di informazioni anche sul paese di transito del richiedente, esso va comunque ricollegato alla vicenda personale del suo paese di origine, nel senso che il fondato timore di persecuzione o di danno grave non puo’ prescindere da cio’ che e’ stato vissuto prima di abbandonare il proprio paese”.
Quanto infine al tema della protezione umanitaria, il decreto ha osservato che nella specie non si delineavano situazioni di particolare vulnerabilita’ riferibili alla persona del richiedente.
3.- Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandolo a un motivo di cassazione.
Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso, che viene formulato con riferimento alle materie della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, assume vizio di motivazione “meramente apparente”, nonche’ violazione delle norme del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articoli 8 e 27.
Rileva, in proposito, il ricorrente che la norma del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8 prescrive che la domanda di protezione debba essere esaminata “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi siano transitati”. Posta questa disposizione, nella specie il giudice del merito ha senz’altro errato – si assume – a limitarsi a valutare la situazione presente nel (OMISSIS), trascurando del tutto quella esistente in Libia.
“L’espressione “ove occorra” va intesa” – si puntualizza – “nel senso della valutabilita’ della situazione di transito quando in questi il richiedente si sia effettivamente “radicato” vivendovi per un lasso di tempo apprezzabile e lavorandovi continuativamente”. Secondo quanto accaduto nella fattispecie concreta, posto che il ricorrente e’ giunto in Libia poco piu’ che decenne in compagnia del padre, per abbandonare il Paese otto anni dopo, in ragione della morte del padre e dello scoppio della guerra civile.
5.- Il motivo e’ fondato.
5.1.- Va prima di tutto osservato, in proposito, che il Tribunale di Ancona non ha mancato di dare riscontro dei dati materiali della fattispecie rappresentati dalla sussistenza di un lungo soggiorno del richiedente in Libia. In particolare, ha fatto propria la circostanza che quest’ultimo “vi ha lavorato per molti anni, avendo seguito il padre” nel viaggio di migrazione intrapreso in eta’ ancora scolare, senza mettere in alcun modo in forse la credibilita’ di un simile accaduto.
Nel contesto della motivazione svolta in relazione alla decisione di rigetto di ogni forma di protezione richiesta dal ricorrente, tuttavia, il decreto non ha tenuto in nessun conto il pur richiamato vissuto del richiedente; del tutto trascurando, piu’ precisamente, di sottoporlo ad alcun tipo di esame e di valutazione.
5.2.- Ora, non puo’ certo ritenersi che il vissuto del richiedente nel c.d. paese di transito e la “situazione generale” presente in questo paese nel relativo periodo temporale siano fatti intrinsecamente e istituzionalmente irrilevanti ai fini del riconoscimento delle forme di protezione riconosciute dal sistema vigente ovvero radicalmente estranei al principio costituzionale del non refoulement.
La giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte segnalato la rilevanza che, in proposito, possono venire ad assumere gli accadimenti occorsi nel paese di c.d. transito e la situazione caratterizzante questo medesimo paese, con riferimento in particolare alla protezione umanitaria (si veda, da ultimo, la pronuncia di Cass., 4 febbraio 2020, n. 2558, spec. n. 5).
D’altra parte, non puo’ dimenticarsi – come, del resto, non ha mancato di rimarcare il motivo di ricorso – che la norma del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8, comma 3, e’ perentoria nel prescrivere che “ciascuna domanda… di protezione internazionale… e’ esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paese in cui questi sono transitati”.
5.3.- Dal piano disposto della citata norma discende – si deve adesso esplicitare – che il giudice del merito deve in ogni caso esaminare la situazione espressa da paese di origine; e procedere altresi’ alla verifica relativa al c.d. paese di transito “quando” questa “nel concreto occorra”.
Per quanto riguarda quest’ultima parte del dettato normativo, tale detta prescrizione si traduce, dunque, nel dovere del giudice del merito di prendere comunque in considerazione l’eventualita’ di procedere all’esame anche della situazione del c.d. paese di transito: vagliando i termini della relativa esigenza al livello della fattispecie concreta; e pure lasciando, in via correlata, traccia dell’esito dell’indagine cosi’ compiuta nel tracciato motivazionale del provvedimento assunto.
Tale onere motivazionale – va anche aggiunto per opportuna completezza dell’esposizione – diviene particolarmente “sensibile”, allorche’ la vicenda espressa nella fattispecie concreta contenga in se’ un aspetto, un nodo, che sia particolarmente idoneo, sotto il profilo della potenzialita’, a mostrarsi significativo: quale (tra gli altri) appare, per l’appunto, la durata in concreto del soggiorno in un paese di transito.
Se facilmente (seppure, e’ ovvio, non in via necessaria), un “passaggio” di qualche giorno, o di poche settimane, puo’ risultare di scarso, se non nullo, significato per il vissuto di un migrante, non altrettanto puo’ dirsi, invero, per il caso in cui il soggiorno venga invece a protrarsi nel tempo, cosi’ cumulando un anno sull’altro: non foss’altro per la tensione verso un insediamento stabile (come diverso da quello di avvio del viaggio migratorio) che un simile tipo di protrazione temporale non manca di suggerire.
6.- Il decreto impugnato va dunque cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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