In tema di procedimento di convalida ed il denegato accesso agli atti su cui si fonda la richiesta formulata dal pubblico ministero

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2021| n. 10988.

In tema di procedimento di convalida, il denegato accesso agli atti su cui si fonda la richiesta formulata dal pubblico ministero determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che deve essere eccepita nel corso della relativa udienza, sussistendo il diritto del difensore dell’arrestato o del fermato, nel procedimento di convalida, ad esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare (si vedano le sezioni Unite, sentenza 30 settembre 2010, G.)

Sentenza|22 marzo 2021| n. 10988

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: INDAGINI PRELIMINARI – ARRESTO IN FLAGRANZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/08/2020 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DE MARZO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dr. EPIDENDIO TOMASO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’interesse di (OMISSIS) viene proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 03/08/2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto in flagranza e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di furto aggravato dalla destrezza.
2. Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell’articolo 293 c.p.p., comma 3, articolo 294 c.p.p. e articolo 391 c.p.p., commi 3 e 5 e dell’articolo 24 Cost., comma 2, rilevando: a) che, seguito dell’arresto della donna e della richiesta di convalida formulata in data 01/08/2020, ore 13,15 dalla Procura della Repubblica di Vercelli, era stato notificato al difensore, in pari data e alle 14,04, avviso di fissazione della sola udienza di convalida, senza menzione della richiesta di misura cautelare; b) il giorno indicato per l’incombente era lunedi’ (OMISSIS), alle ore 9,30; c) in quella sede il difensore, avendo appreso della richiesta cautelare, aveva chiesto di poter prendere visione e di estrarre copia degli atti fondanti le richieste della Procura, ai sensi dell’articolo 293 c.p.p., comma 3, articolo 294 c.p.p. e articolo 391 c.p.p., commi 3 e 5, coerentemente alle indicazioni di Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 24793901; d) che, a seguito del diniego del giudice, il difensore aveva eccepito la nullita’ dell’interrogatorio; e) che, con l’impugnata ordinanza, il g.i.p. aveva disatteso l’eccezione di nullita’ “non potendo la garanzia difensiva estendersi, tanto piu’ in assenza di formale richiesta di rinvio, sino a ritardare l’espletamento dell’interrogatorio e dell’udienza di convalida”, in ragione dei termini stringenti previsti dal codice di rito e della possibilita’ del difensore di accedere agli atti sin dal momento della notifica della fissazione dell’udienza; f) che non era dato intendere per quale ragione il difensore, vistosi precluso il chiesto accesso agli atti, avrebbe dovuto richiedere un rinvio, peraltro destinato a scontrarsi con la previsione di termini stringenti; g) che, peraltro, il giudice non aveva considerato che, unitamente alla richiesta di convalida, era stata richiesta l’applicazione di una misura cautelare; h) che nessuna possibilita’ esisteva di consultare gli atti in cancelleria, considerato che il sabato quest’ultima chiudeva alle 13,30 per riaprire il lunedi’, alle 9,30; i) che gli atti erano nella disponibilita’ del giudice, che aveva prima svolto l’udienza di convalida del complice della ricorrente, dalle 9,40 alle 9,53 e poi, alle 10,00, aveva iniziato l’udienza di convalida dell’arresto della (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Come chiarito da questa Corte, in tema di procedimento di convalida, il denegato accesso agli atti su cui si fonda la richiesta formulata dal pubblico ministero determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che deve essere eccepita nel corso della relativa udienza (Sez. 6, n. 9573 del 13/11/2019 – dep. 10/03/2020, C, Rv. 27862301, sulla scia di Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G, Rv. 24793901, che ha sottolineato l’esistenza del diritto del difensore dell’arrestato o del fermato, nel procedimento di convalida, ad esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare).
La richiesta, nel caso di specie, risulta essere stata ritualmente introdotta, soprattutto se si tiene conto dei tempi nei quali si sono realizzate le varie scansioni del procedimento, quali sopra illustrate. Altrettanto tempestiva e’ stata l’eccezione di nullita’ sollevata.
Ne segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare, con i conseguenti provvedimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida e l’ordinanza cautelare e ordina la immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa. Manda la cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 626 c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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