Corte di Cassazione, penale, Sentenza|23 marzo 2021| n. 11144.
In tema di procedibilità a querela del reato di frode in danno della compagnia di assicurazione, vale per la compagnia di assicurazione il termine ordinario per la proposizione della querela stabilito dall’articolo 124 del Cp, che prevede il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, con l’unica particolarità che l’articolo 148 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) indica la decorrenza di tale termine dallo spirare di quello di trenta giorni dalla (eventuale) comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti. Infatti, la citata disposizione del codice delle assicurazioni, al comma 2-bis, prevede che, qualora la società assicuratrice ravvisi la necessità di effettuare ulteriori accertamenti in ordine al sinistro, grava sulla medesima l’onere di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, ma può anche non formulare l’offerta, quando nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui questa è prevista: in tal caso, il termine per la presentazione della querela, decorre, appunto, dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa è tenuta a comunicare all’interessato le sue determinazioni conclusive.
Sentenza|23 marzo 2021| n. 11144
Data udienza 18 dicembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Assicurazioni – Frodi assicurative – Comunicare delle conclusioni degli approfondimenti – Presentazione di querela – Termine di trenta giorni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
(OMISSIS) S.P.A.;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IMPERIALI LUCIANO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MANUALI VALENTINA che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
lette le conclusioni del difensore di parte civile Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che si e associata alla richiesta del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. La (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che che 14/2/2019, riformando la pronuncia del tribunale cittadino che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 642 c.p., ha dichiarato l’improcedibilita’ dell’azione penale per tardivita’ della querela proposta il 4/2/2013.
La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che avendo la Compagnia respinto la richiesta di risarcimento il 5/12/2012, fosse ormai spirato il termine di trenta giorni individuato nella disciplina dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in deroga alla disciplina di cui all’articolo 124 c.p..
2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli articolo 124 c.p. e articolo 148 cod. ass. in quanto quest’ultimo prevederebbe l’onere della compagnia di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l’offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui e’ prevista, informando l’assicurato delle determinazioni conclusive: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela di cui all’articolo 124 c.p., decorre dallo spirare di quello di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica le sue determinazioni conclusive.
A dire del ricorrente, inoltre, avendo il (OMISSIS) formulato domanda di risarcimento cd. diretto rivolgendosi direttamente alla (OMISSIS), la compagnia con la quale aveva stipulato la polizza per la responsabilita’ civile, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina non gia’ dell’articolo 149 cod. ass., che nemmeno richiama la previsione di cui all’articolo 148 cit. del quale si e’ contestata l’interpretazione seguita dalla sentenza impugnata.
3. Il ricorso e’ stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
4. Con requisitoria scritta del 30/11/2020 il pubblico ministero, nella persona del P.G. MANUALI Valentina, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
5. Il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), con memoria scritta ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
6. Il difensore del (OMISSIS), avv. (OMISSIS), con memoria scritta si e’ associato alla richiesta del Procuratore Generale, sollecitando anche una verifica della prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il ricorso e’ fondato, non potendosi condividere la valutazione della Corte territoriale secondo cui, avendo la (OMISSIS) SPA respinto la richiesta di risarcimento in data 5/12/2012, per il disposto dell’articolo 148 cod. ass. la querela presentata il 4/2/2013 dovrebbe essere considerata tardiva.
Anche a voler ritenere che effettivamente in data 5/12/2012 sia stata respinta la richiesta di risarcimento, come ritenuto in sentenza (circostanza contestata dalla ricorrente, che assume che l’atto in data 5/12/2012 non sarebbe un rigetto della richiesta di risarcimento, bensi’ un mero modulo ad uso interno della compagnia), comunque la querela presentata il 4/2/2013 non potrebbe essere considerata tardiva, perche’ proposta, invece, entro il termine di tre mesi previsto dall’articolo 124 c.p. e decorrente dalla piena conoscenza del reato.
8. Non ignora questo collegio un’isolata pronuncia di questa Corte di cassazione che, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel riconoscere, con riferimento al caso allora in esame, che il termine per la proposizione della querela era quello ordinario previsto dall’articolo 124 c.p., decorrente dalla piena conoscenza dell’illecito, sembra limitare tale disciplina al caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 148 (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Rv. 273517), mentre qualora sia stata attivata la procedura risarcitoria vi sarebbe una contrazione del termine in parola. Deve, pero’, riconoscersi che ne’ la lettera ne’ la ratio della disciplina prevista dall’articolo 148 cod. ass. consentono di ritenere che, con riferimento alla proposizione della querela, sia stata introdotta una disciplina derogatoria a quella di cui all’articolo 124 c.p.: l’articolo 148 cit., infatti, prevede la possibilita’ per la societa’ assicuratrice di non formulate l’offerta di risarcimento all’istante nei termini di cui ai commi 1 e 2 della norma, qualora – nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti – la societa’ decida di proporre querela, ricorrendone i presupposti, ed informandone l’assicurato. La stessa norma, pero’, prevede espressamente che “in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124 c.p., comma 1, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive”.
Si tratta di disciplina che non e’ in alcun modo finalizzata ad ostacolare la proposizione della querela giacche’, al contrario, anche la lettera della norma evidenzia in modo incontrovertibile che anche per la compagnia di assicurazione il termine per la proposizione della querela resta quello di cui all”articolo 124 c.p., con la sola precisazione che, qualora ravvisi la necessita’ di effettuare ulteriori accertamenti in ordine al sinistro, grava sulla compagnia l’onere di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l’offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui e’ prevista: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e “il termine per la presentazione della querela di cui all’articolo 124 c.p. decorre dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti”.
Lungi dal contrarre il termine per proporre querela, pertanto, la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni private richiama, invece, proprio la disposizione generale dell’articolo 124 c.p., che prevede il termine di tre mesi, ed indica la decorrenza di questo dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando a tal momento una sorta di presunzione di conoscenza dell’illecito.
Con riferimento al caso in esame, pertanto, anche a voler ritenere, in conformita’ alla sentenza impugnata, che il 5/12/2012 sia stata respinta la richiesta di risarcimento (e cio’ in contrasto con la prospettazione del ricorrente), comunque il termine di tre mesi di cui all’articolo 124 c.p. alla data del 4/2/2013 non era certo trascorso.
9. La sentenza impugnata dalla parte civile, pertanto, va annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’. Non puo’ essere accolta, infatti, la richiesta della difesa del (OMISSIS) di valutare l’eventuale prescrizione del reato intervenuta nelle more del giudizio di appello, in quanto questa Corte di cassazione ha gia’ avuto modo di rilevare che la proposizione del ricorso della parte civile non e’ idonea ad instaurare un valido rapporto processuale anche per gli aspetti penali del giudizio, sicche’, ove nelle more del procedimento sia sopravvenuta la prescrizione del reato non puo’ dichiararsi l’estinzione del reato (Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Rv. 279229).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply