In tema di previdenza forense

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 25 ottobre 2019, n. 27392.

La massima estrapolata:

In tema di previdenza forense, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità diverge dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato. Nella previdenza forense, il diritto alle prestazioni viene subordinato a determinate condizioni e requisiti. Il comma 3 dell’art. 7 l. n. 576 fissa il requisito temporale minimo dell’iscrizione e contribuzione in dieci anni. All’effettività dell’iscrizione e contribuzione va ad aggiungersi il requisito della continuità quale elemento costitutivo. Inoltre, dal combinato disposto tra i principi precedentemente enunciati, si deduce che la pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

Sentenza 25 ottobre 2019, n. 27392

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14736-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1584/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/12/2013, R. G. N. 262/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2013, ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), coniuge superstite dell’avvocato (OMISSIS), per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.
2. Per la Corte di merito non sussisteva, in riferimento all’avvocato (OMISSIS), il requisito dell’iscrizione protrattasi continuativamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, requisito necessariamente concorrente con quelli, ulteriori, dell’iscrizione prima dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
3. Avverso tale sentenza ricorre (OMISSIS), con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso poi ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1980, articolo 7, come modificato dalla L. n. 175 del 1983, articolo 2, commi 3 e 4, sostituto dalla L. n. 141 del 1992,articolo 3, la ricorrente censura la sentenza per avere introdotto un requisito – l’iscrizione continuativa alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per dieci anni ininterrotti – non previsto dalle richiamate disposizioni, che prescrivono soltanto i seguenti requisiti: dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione; iscrizione alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta’; iscrizione con carattere di continuita’. Assume, pertanto, l’erronea interpretazione per aver preteso l’iscrizione continuativa per dieci anni e per aver fatto coincidere il richiesto “carattere di continuita’” con la perdurante e ininterrotta iscrizione.
5. Il ricorso e’ da accogliere.
6. La pensione indiretta pretesa dall’attuale ricorrente e’ prevista dalle disposizioni di seguito indicate.
7. La L. 20 settembre 1980, n. 576, articolo 7, comma 3, recita: “La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche’ quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque”.
8. Il successivo comma 4 detta le seguenti condizioni: “La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita’ a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta’…”.
9. Va premesso che la pensione indiretta – da erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attivita’ – costituisce tipica espressione del sistema solidaristico, dal momento che, al pari dei trattamenti di invalidita’, spetta a beneficiari impossibilitati, se non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, a vantare alcunche’ a titolo di pensione, per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilita’, il prescritto periodo di contribuzione.
10.Come gia’ affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 1986, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilita’ diverge nella previdenza forense, come positivamente delineato, dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato, nei quali, affinche’ sorgano diritti in capo ai superstiti, deve comunque sussistere la maturazione del diritto a pensione.
11.Nella previdenza forense il legislatore ha posto, all’intervento solidaristico a vantaggio dei superstiti del professionista deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, restrizioni e limitazioni nell’ambito di una complessiva discrezionale valutazione del sistema adottato, restrizioni per le quali la gia’ richiamata decisione della Corte costituzionale ha escluso la violazione del canone di ragionevolezza e dell’articolo 38 Cost., comma 2, precetto, quest’ultimo, che consente che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti.
12.Cio’ premesso, tanto ragioni letterali e topografiche quanto la stessa ratio legis indirizzano l’interpretazione dei requisiti normativamente prescritti per la pensione indiretta ai superstiti degli iscritti alla Cassa nel solco della ratio solidaristica del beneficio volta, dunque, a proteggere anche i superstiti di chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione per non avere raggiunto l’anzianita’ contributiva.
13. Il comma 3 del citato articolo 7 della L. n. 576 fissa il requisito temporale minimo dell’iscrizione e contribuzione in dieci anni e il legislatore ha connotato il predetto decorso del tempo con l’effettivita’ dell’iscrizione alla Cassa, con assolvimento del relativo obbligo contributivo, dimostrando di voler contemperare l’onere economico con esborso a carico della Cassa, e dunque della collettivita’ degli iscritti, con un apporto dell’iscritto ancorato al tetto dell’esborso corrispondente alla contribuzione versata per un decennio.
14.Dunque, premesso il discrimine anagrafico dell’iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di eta’, il legislatore ha posto il limite insuperabile del decennio effettivo d’iscrizione e contribuzione, cosi’ selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta condizione, al momento del decesso, ed escludendo, per converso, i superstiti di professionisti sprovvisti dell’effettivo decennio d’iscrizione e contribuzione.
15. All’effettivita’ dell’iscrizione e contribuzione appena richiamate dovrebbe aggiungersi, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa forense e condivisa dall’interpretazione data dai giudici d’appello, il requisito della continuita’ di talche’ gli elementi costitutivi della prestazione indiretta deriverebbero, piuttosto, dall’effettivita’ sommata alla continuativa iscrizione per almeno dieci anni ininterrotti.
16.In realta’ – osserva questa Corte – la continuita’ richiesta dal comma 4, all’esterno del precetto dettato nel comma 3 e senza alcun raccordo o rimando tra i due commi che conduca la lettura dell’interprete sul binario di un combinato disposto tra le due norme, e’ riferita soltanto all’iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta’ e il dettato letterale della disposizione – “La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita’ a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta’…” – fissa la stringente condizione della continuita’ dell’iscrizione raccordata esclusivamente al requisito anagrafico, sicche’ l’estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuita’ esula dalla volonta’ del legislatore, che ha esteso l’intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale.
17.In conclusione, il ricorso e’ da accogliere, la sentenza va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria che si atterra’ a quanto sin qui detto e provvedera’ anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

 

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