Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 aprile 2021| n. 16202.
In tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del “favor rei”, comincia a decorrere dal primo giorno utile dell’anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso “dal 2007 al 2012”, la Corte ha ritenuto che il “dies a quo” per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell’1 gennaio 2012).
Sentenza|28 aprile 2021| n. 16202
Data udienza 11 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Sequestro preventivo – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Sussistenza del fumus commissi delicti – Valutazione delle dichiarazioni delle parti lese e delle modalità della condotta – Diversa qualificazione giuridica de fatto da parte del GIP o del Tribunale in sede di applicazione della misura cautelare o di riesame – Efficacia limitata al procedimento incidentale – Mancata ricezione nel procedimento principale – Riferimento alla qualificazione originaria ai fini del calcolo del termine di prescrizione – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/12/2020 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, Sezione specializzata per il riesame, in parziale accoglimento dell’appello ai sensi dell’articolo 322-bis c.p.p. proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 24 luglio 2020, ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca in forma diretta o per equivalente della somma Euro 21.700,00, in quanto profitto del reato di cui all’articolo 319-quater c.p., cosi’ riqualificata l’originaria contestazione ex articolo 317 c.p. Giova rilevare che (OMISSIS) e’ indagato di avere, quale maresciallo della Guardia di Finanza, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto alcuni imprenditori – sottoposti a controlli e ispezioni da parte del servizio di polizia giudiziaria di cui faceva parte – a consegnargli indebitamente somme di denaro, anche in contanti, prospettando implicitamente eventuali ritorsioni in occasione delle verifiche da parte del personale della G.d.F. operante, desumibili dal contesto delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale e dall’ingiustizia della pretesa, per un ammontare complessivo gia’ accertato di almeno Euro 1.750.000, dazioni dissimulate quali contributi a favore delle due associazioni culturali “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, costituenti in realta’ un mero paravento e gestite di fatto dal (OMISSIS) proprio allo scopo di incamerare le predette dazioni illecite; fatti accertati dal (OMISSIS).
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) chiede che il provvedimento sia annullato per le ragioni di seguito sunteggiate ai sensi dell’articolo 173 cod. proc. pen..
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’articolo 414 c.p.p. e conseguente nullita’ di tutte le investigazioni poste a base del fumus commissi delicti, stante l’omessa riapertura delle indagini a seguito del provvedimento di archiviazione concernente i medesimi fatti, scaturenti dalla denuncia presentata nel 2010 da Cosimo De Vita e fondati sulle stesse fonti di prova.
2.2. Violazione di legge connessa alla qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente sub articolo 319-quater c.p., per avere il Collegio della cautela operato la derubricazione dei fatti oggetto della contestazione provvisoria in termini di induzione indebita, omettendo nondimeno di indicare gli specifici elementi comprovanti la persuasione, la suggestione o l’allusione, con cio’ stimando sussistente un elemento costitutivo della fattispecie di reato in via meramente ipotetica e probabilistica, sul presupposto che (OMISSIS) fosse un finanziere in servizio nel territorio di Eboli.
2.3. Violazione di legge ed illogicita’ della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, per avere il Tribunale escluso il fumus del reato di riciclaggio nei confronti di tutti coloro i quali a tale titolo erano stati attinti dalla richiesta di sequestro e per avere poi omesso di valutare la capacita’ di resistenza dell’ipotesi accusatoria residua di induzione indebita strettamente legata al delitto escluso, in assenza di elementi comprovanti l’effettiva ricezione delle somme da parte dell’indagato.
2.4. Violazione di legge scaturente dalla qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente sub articolo 319-quater c.p., per avere i Giudici del merito cautelare omesso di rilevare l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato come derubricato, risalendo le dazioni di danaro da parte dei privati in favore delle associazioni culturali “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” – al piu’ tardi – all’anno 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ destituito di fondamento in relazione a tutte le doglianze mosse e deve, pertanto, essere disatteso.
2. E’ inammissibile il primo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce la nullita’ – rectius l’inutilizzabilita’ – di tutte le acquisizioni investigative poste a fondamento del fumus commissi delicti e la conseguente nullita’ del provvedimento di sequestro preventivo.
2.1. Ed invero, nel proporre appello avverso l’ordinanza reiettiva del 24 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno ha precisato la cornice delle vicende oggetto del presente procedimento e le fonti di prova poste a fondamento di esse, illustrando puntualmente le ragioni per le quali i fatti de quibus risultino “diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali e’ intervenuto il provvedimento di archiviazione” (n. 44/2011/21)” con la conseguente insussistenza di una qualunque preclusione derivante dall’articolo 414 c.p.p. per l’assenza di un provvedimento di riapertura delle indagini (v. pagine 6 e 7 della richiesta di sequestro del 27 agosto 2020).
2.2. Orbene, a fronte dell’argomentata prospettazione della pubblica accusa, la difesa non ha opposto – ne’ ha comprovato di avere opposto – alcuna deduzione specifica nel corso dell’udienza celebrata nel contraddittorio ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. dinanzi al Tribunale del riesame e detto tema – pur centrale, afferendo all’utilizzabilita’ del materiale investigativo posto a base del fumus commissi delicti – non e’ stato affrontato dal Giudice a quo.
Ne discende che la questione non puo’ essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimita’. Si tratta difatti di eccezione, per un verso, extra devolutum, in quanto estranea al perimetro delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio di merito (non essendo stata oggetto di controdeduzione da parte del ricorrente, resistente nel giudizio d’appello cautelare), nell’ambito di un giudizio, quale appunto quello ex articolo 310 c.p.p., caratterizzato dall’effetto devolutivo; per altro verso, implicante accertamenti non espletabili in questa sede, dovendosi acquisire gli atti necessarie, ricostruire il complessivo quadro delle notitiae criminis oggetto dei diversi procedimenti ed operare il raffronto fra le vicende per verificarne l’eventuale identita’.
3. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo.
3.1. Preliminarmente, mette conto di porre in rilievo come, contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, che puo’ denunciarsi in sede di legittimita’ soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non possono essere coltivati con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari reali non solo i vizi della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), – salvo non sostanzino una mancanza assoluta di motivazione -, ma anche tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge penale o processuale, si traducano in eccezioni concernenti l’impianto argomentativo del provvedimento.
3.2. Tanto vale con riguardo ai due motivi con i quali il ricorrente censura la ritenuta integrazione del fumus commissi delicti, la’ dove, sotto l’etichetta della violazione di legge in relazione all’articolo 319-quater c.p., a bene vedere, il ricorrente attacca la motivazione del provvedimento con il quale il Tribunale distrettuale ha ritenuto integrata la gravita’ indiziaria di siffatto delitto.
3.3. Ad ogni buon conto, nessuna violazione di legge e’ riscontrabile nel provvedimento con riguardo alla ritenuta integrazione del fumus commissi delicti del delitto di cui all’articolo 319-quater c.p..
Nell’argomentare sul punto, il Tribunale ha ripercorso le dichiarazioni rese dalle parti lese della condotta di concussione sentite a sommarie informazioni (in particolare, da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) ed ha evidenziato come da esse si evinca che il pubblico ufficiale, senza ricorrere alla minaccia ma esorbitando dall’esercizio delle proprie funzioni, avanzava richieste di danaro nei confronti di soggetti che lui stesso aveva in precedenza sottoposto ad accertamenti fiscali, o che comunque erano perfettamente a conoscenza delle funzioni da lui svolte presso la Guardia di Finanza; soggetti, per tali ragioni, sensibili e maggiormente influenzabili avendo gia’ sperimentato le conseguenze di accertamenti fiscali o che, avendo ben presente la sua qualifica, venivano da lui convinti con insistenza ad effettuare detto versamento in danaro.
Sulla base di tali elementi, il Collegio distrettuale ha ritenuto integrato il fumus dell’abuso della qualita’ del pubblico ufficiale, strumentalizzata per il perseguimento di fini illeciti, mediante un’attivita’ formalmente lecita (contribuzione in favore di un’associazione no profit), ma tesa ad ottenere un’indebita utilita’.
Quanto alle modalita’ attuative della condotta, il Tribunale ha ricostruito come (OMISSIS) avesse posto in essere nei confronti delle persone offese comportamenti qualificabili non quale costrizione (come contestato), bensi’ riportabili alla persuasione, alla suggestione e all’allusione, tese a condizionare psicologicamente i privati carpendone la complicita’, inducendoli a disporre una dazione di denaro non dovuta, delineando, sullo sfondo, il vantaggio indebito traibile da queste ultimi, interessati ad assicurarsi un trattamento di favore in caso di nuove ispezioni da parte della Guardia di Finanza.
3.3. A fronte della convincente ricostruzione in fatto compiuta dal Collegio territoriale, insindacabile in questa sede in quanto sorretta da motivazione (congrua), ineccepibile risulta la disposta derubricazione dell’ipotesi delittuosa sub iudice dalla concussione all’induzione indebita.
Tale conclusione in diritto discende, difatti, dal consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, secondo cui il delitto di concussione di cui all’articolo 317 c.p., nel testo modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, e’ caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della liberta’ di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per se’, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un’utilita’ indebita. Il delitto di induzione indebita previsto dall’articolo 319-quater c.p., introdotto dalla medesima L. n. 190, si configura invece in presenza di una condotta di persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con piu’ tenue valore condizionante della liberta’ di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di piu’ ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perche’ motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 – dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503).
3.4. All’evidenza destituito di fondamento e’ il rilievo oggetto del terzo motivo.
Il Tribunale ha invero esplicitato le ragioni per le quali, a fronte delle emergenze delle investigazioni, non possa ritenersi sussistente il fumus del reato-presupposto della contestazione di riciclaggio sub capo 2), non essendovi evidenza della riconducibilita’ all’induzione indebita sub capo 1) delle somme in ipotesi riciclate (per complessivi 1750.000,00 Euro) (v. pagine 21 e seguenti dell’ordinanza in verifica). Argomentare del Collegio della cautela dal quale non discende la contraddittorieta’ – eccepita dal ricorrente – rispetto alla ritenuta sussistenza del fumus in relazione alla distinta condotta induttiva posta in essere dal (OMISSIS) nei confronti dei titolari di cinque aziende, a fondamento del disposto sequestro di complessivi Euro 21.700,00.
4. Non coglie nel segno l’ultimo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
4.1. Innanzitutto, va precisato che, giusta imputazione, la condotta di cui al capo 1) e’ contestata “dal (OMISSIS)”, cioe’ sino al 1 gennaio 2012, dovendosi sul punto ribadire il principio di diritto consolidato secondo cui, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, per il principio del favor rei il termine di prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno utile dell’anno o del mese indicato (Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253958-01).
4.2. Tanto premesso, occorre rammentare che, secondo la granitica giurisprudenza di questa Suprema Corte, al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’articolo 292 c.p.p., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli articoli 309 e 310 c.p.p., e’ consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, in applicazione del principio di legalita’, e che nondimeno, in tali ipotesi, la correzione del nomen iuris non puo’ avere effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617-01; Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020. P., Rv. 279211-02).
Ne discende che, qualora la nuova qualificazione non sia stata recepita nel procedimento principale – cioe’ fatta propria dal Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio o dal giudice in sentenza -, al fine di stabilire il tempo necessario a prescrivere, occorre avere riguardo, non alla qualificazione giuridica del fatto operata dai giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione della misura ovvero dal tribunale nel provvedimento reso nel procedimento incidentale de libertate, bensi’ all’originario inquadramento giuridico della notitia criminis.
Deve, pertanto, essere affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare, o del tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli articoli 309 e 310 c.p.p., trattandosi di correzione del nomen iuris avente limitato effetto al procedimento incidentale de libertate, fintanto che la diversa veste giuridica non sia stata recepita in un atto del procedimento principale (nella richiesta di rinvio a giudizio o nella sentenza anche non irrevocabile), per stabilire il tempo necessario a prescrivere, occorre avere riguardo, non alla qualificazione giuridica del fatto ai fini cautelari, bensi’ alla fattispecie oggetto della originaria qualificazione oggetto di iscrizione.
4.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto del tempus commissi delicti come sopra precisato (sino al 1 gennaio 2012) e del principio di diritto teste’ rammentato quanto limitato ambito della riqualificazione giuridica operata nel procedimento incidentale de libertate, il reato – giusta l’originaria contestazione di concussione ex articolo 317 c.p. – non e’ estinto per prescrizione.
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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