La sentenza del giudice amministrativo può contenere anche l’esplicitazione della corretta regola di condotta da seguire nell’agire amministrativo

Consiglio di Stato, Sentenza|14 maggio 2021| n. 3811.

La sentenza del giudice amministrativo, quando ravvisa l’illegittimità di un provvedimento, non si limita al mero annullamento dell’atto ma, evidenziando le ragioni dell’illegittimità, può contenere, ove il giudizio cognitorio non si sia limitato all’accertamento della mera sussistenza di vizi formali o procedimentali, anche l’esplicitazione della corretta regola di condotta da seguire nell’agire amministrativo; di conseguenza il suo effetto conformativo si estende anche all’obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire; ciò vale non solo per l’attività amministrativa vincolata, nel riesercizio della quale, ove la decisione da eseguire abbia accertato la spettanza del bene della vita, l’amministrazione è tenuta ad un determinato comportamento, ma anche per l’attività amministrativa discrezionale, la quale, anche se i margini di discrezionalità non sono esauriti – e, di regola, non possono esserlo, altrimenti il giudizio di cognizione da giudizio di legittimità si trasformerebbe in un giudizio di merito escluso dall’ordinamento, se non nei casi tassativamente ed eccezionalmente previsti dalla legge -, deve tenere necessariamente conto delle statuizioni conformative contenute nella pronuncia da eseguire, rivelandosi diversamente elusiva della stessa

Sentenza|14 maggio 2021| n. 3811

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Università per Stranieri di Siena – Inefficacia del contratto – Graduatoria – Selezione pubblica per titoli e colloquio – Rivalutazione dei titoli – Assegnazione del punteggio – Giudicato di annullamento – Attività amministrativa vincolata – Discrezionalità amministrativa – Elusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5362 del 2019, proposto da
Università per Stranieri di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Pi. Ch., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Ab. Mo. Al. Mo., rappresentato e difeso dall’avvocato Is. Ba. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Bu. in Roma, via (…);
Sa. Ja. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima n. 00433/2019, resa tra le parti, concernente per l’annullamento, previa sospensione (con ricorso)
– del decreto n. 35.18 del 25.01.2018, prot. n. 1250, recante la formulazione della graduatoria relativa alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo parziale 50%, di n. 3 Collaboratori ed Esperti linguistici per le lingue: spagnola, cinese ed araba, limitatamente alla lingua araba, per effetto della sentenza del TAR Toscana n. 1479/2017, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque commesso a quello impugnato, tra cui il verbale della Commissione giudicatrice di rivalutazione dei titoli in forza del quale è stata formulata la graduatoria de qua;
– nonché di ogni altro atto, ancorchè incognito e non comunicato
e per la declaratoria
dell’inefficacia del contratto stipulato dall’Università per Stranieri di Siena ed altra candidata dichiarata vincitrice, con riferimento alla lingua araba, con conseguente subentro del Dott. Al. Mo. nel medesimo contratto,
o comunque per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente,
nonchè (con i motivi aggiunti)
per l’annullamento, previa sospensione
del decreto rettorale n. 269.18 del 1.08.2018, prot. n. 11635, adottato dal Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, con il quale è stata confermata la graduatoria precedente approvata con decreto n. 35.18 del 25.01.2018, prot. n. 1250, della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione giudicatrice in data 13.07.2018 in forza della quale alla Dott.ssa Ja. Sa. sono stati attributi punto 10, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice riunitasi in esecuzione all’ordinanza n. 289/2018, nonché di ogni altro atto connesso e conseguente
e per la declaratoria
dell’inefficacia del contratto stipulato dall’Università per Stranieri di Siena alla Dott.ssa Ja. Sa., con riferimento alla lingua araba, con conseguente subentro del Dott. Al. Mo. nel medesimo contratto,
o comunque per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ab. Mo. Al. Mo.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il Cons. Davide Ponte;
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’Università odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 433 del 2019 del Tar Toscana, recante accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dall’odierno appellato, in qualità di partecipante alla procedura contestata, al fine di ottenere l’annullamento della graduatoria e degli atti della procedura relativa alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo parziale 50 di n. 3 Collaboratori ed
Esperti Linguistici per le lingue: spagnola, cinese ed araba, limitatamente alla lingua araba, per effetto della sentenza del TAR Toscana n. 1479/17, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato, tra cui il verbale della Commissione giudicatrice di rivalutazione dei titoli in forza del quale è stata formulata la graduatoria stessa. Veniva altresì formulata domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato tra l’Università per stranieri di Siena ed altra candidata dichiarata vincitrice, con riferimento alla lingua araba, con conseguente subentro del ricorrente.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva l’azione di annullamento proposta, disponendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati, con conseguenziale obbligo dell’Università per Stranieri di Siena di rinnovare ancora il procedimento sulla base dei vincoli puntuali e dei criteri direttivi derivanti dal giudicato e della decisione stessa. In ordine alla domanda di inefficacia del contratto e subentro, il Tar concludeva per il difetto di giurisdizione, rientrando la questione nella sfera di cognizione del Giudice ordinario.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l’università appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando, falsa applicazione del principio del giudicato e conseguente violazione di legge (art. 114 c.p.a.), eccesso di potere per contraddittorietà, per erronea esclusione di “una qualche discrezionalità di valutazione dell’amministrazione”;
– error in iudicando, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione al profilo ai corsi di aggiornamento/perfezionamento sui temi della didattica della lingua araba “Calligrafia araba” e “Cultura e Mondo islamico”, stante la piena legittimità del giudizio espresso, su tali ambiti, dalla Commissione in sede di rivalutazione;
– error in iudicando: insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione al profilo delle esperienze di insegnamento linguistico della lingua araba presso altre istituzioni pubbliche e private, stante l’approfondita istruttoria e valutazione svolta dalla commissione.
La parte appellata, originaria ricorrente, si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed il rigetto dell’appello. L’altra parte privata appellata, originaria vincitrice della selezione, non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2021 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, parte appellata eccepisce l’improcedibilità dell’appello, avendo l’Università eseguito le sentenze del Tar con l’assunzione a tempo determinato dello stesso originario ricorrente.
1.1 L’eccezione è infondata.
1.2 Nonostante il tentativo di ricollegare l’esecuzione invocata alla sola prima sentenza, passata in giudicato, appare evidente che, se da un lato il giudizio rilevante ed efficace, sulla base del quale è stato assunto l’odierno appellato costituito, è quello esecutivo della sentenza qui impugnata, dall’altro e conseguente lato la relativa esecuzione costituisce doveroso adempimento di una sentenza dotata di esecutività – anche per l’assenza della domanda cautelare di sospensione -, senza che da tale mero comportamento sia automaticamente deducibile la sopravvenuta acquiescenza da parte dell’università appellante.
1.3 In proposito, va ribadito il consolidato principio a mente del quale l’acquiescenza alla sentenza di primo grado non può desumersi dall’esecuzione della sentenza stessa che, se non sospesa, è doverosa per l’amministrazione soccombente, a meno che nell’ambito dell’esecuzione così intrapresa quest’ultima dichiari in modo espresso di accettare la decisione o comunque tale accettazione sia inequivocabilmente evincibile dal complessivo comportamento tenuto; nel caso di specie nessun elemento è stato fornito, né emerge, in ordine alla eventuale volontà di accettare la decisione, sconfessata dalla reiterata riproposizione delle tesi nella presente sede di appello.
2. Passando al merito della controversia, l’esame dei motivi di appello impone il preliminare riassunto della complessa vicenda, processuale e procedimentale, decisa dalla sentenza appellata.
2.1 L’università odierna appellante avviava la selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, tempo parziale 50%, di n. 3 Collaboratori ed Esperti linguistici (CEL) per le lingue spagnola, cinese ed araba, come da decreto rettorale n. 369 del 10 ottobre 2016, pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – n. 86 del 28 ottobre 2016.
2.2 L’odierna parte appellata, dott. Al. Mo. Ab. Mo. , partecipava alla predetta selezione, quale esperto in lingua araba, ottenendo dalla commissione giudicatrice un punteggio pari a 65,5 punti, inferiore di due punti rispetto a quello pari a 67,5 attribuito alla dott.ssa Ja. Sa., risultata quindi vincitrice.
2.3 Tale esito veniva impugnato dinanzi al Tar che, con sentenza n. 1479 del 2017, accoglieva il primo motivo di ricorso.
In particolare, il Tar rilevava che alla Jabeur erano stati attribuiti 2 punti (sui 2 disponibili) con riferimento ai corsi di aggiornamento e perfezionamento sui temi della didattica della lingua araba (come docente) e, ciò, pur in presenza dello svolgimento di tipologie di corsi che nulla paiono aver a che vedere con la didattica e con l’aggiornamento. Veniva quindi valutata come illegittima l’assegnazione di un punteggio che, in assenza di una specifica motivazione, non può che avere alterato la procedura di valutazione dei titoli.
Veniva altresì rilevata la disparità di trattamento rispetto al ricorrente, cui era stato valutato un solo corso di aggiornamento come partecipante e per un punteggio minimo pari a 0,25 punti su 0,50 e, ciò, malgrado il corso di aggiornamento proposto fosse attinente alla tematica della didattica della lingua araba.
Altrettanto erroneo veniva reputato il punteggio riferito alle esperienze di insegnamento linguistico della lingua araba presso l’Università per Stranieri di Siena, in quanto erano state considerate anche le ore di servizio successive alla pubblicazione del bando e ribadendo, nel contempo, che l’ammontare delle ore svolte tra il mese di settembre e ottobre 2016 non sarebbero state da sole sufficienti per giustificare il punteggio ulteriore di 0,5, poi, effettivamente attribuito dalla Commissione.
Veniva altresì ritenuta erronea la valutazione a fondamento dell’attribuzione del punteggio (2 punti su 2 disponibili) assegnato alla dott.ssa Sa. con riferimento alle esperienze di insegnamento linguistico della lingua araba presso “altre istituzioni pubbliche e private”. Per quanto concerne l’esperienza n. 1, presso l’Azienda Ingegnere Tucci, per il Tar si era in presenza di un’attività svolta nei confronti di un datore di lavoro privato e non presso “istituzioni pubbliche e private”; per quanto concerne la scuola Live nemmeno questa sarebbe suscettibile di rientrare nella qualificazione di istituzione pubblica o privata la “scuola Live”, avente la natura giuridica di una società in accomandita semplice, priva di uno statuto dal quale sia possibile evincere gli scopi perseguiti; con riferimento all’esperienza n. 2 svolta presso il “Centro Studi per l’Arte contemporanea” veniva accertato che nel curriculum era indicata una durata erronea di detto periodo lavorativo, la cui conclusione non sarebbe quella del 26 ottobre 2007, ma deve essere individuata in un periodo considerevolmente antecedente e corrispondente al 31 maggio 2006, così come evincibile dagli attestati depositati. Analoga discrepanza di date veniva rilevata per quanto concerne l’esperienza posta in essere nei confronti sia, della “scuola Live” che, ancora, per quanto riguarda le attività poste in essere a favore del “Laboratorio didattico Comune di (omissis)”. Tali discrepanza venivano rilevate dal Tar come ammesse dalla stessa Università .
2.4 All’sito di tale giudizio, l’Università odierna appellante, in esecuzione della sentenza, procedeva alla rivalutazione dei titoli dei due candidati in questione, attraverso una commissione composta da un esperto della lingua araba, nonché da altri professori universitari.
In particolare, come emerge dal verbale della seduta del 17 gennaio 2018, la Commissione giudicatrice, in asserita esecuzione delle indicazioni del Tar, ha rivalutato, per entrambi i suddetti candidati, le seguenti voci. In relazione agli “Altri titoli formativi” (corsi di aggiornamento, perfezionamento sui temi della didattica della lingua in oggetto come partecipante o docente somministratore), confermando il punteggio in precedenza attribuito al ricorrente Dott. Al. Mo. Ab. Mo. e riconoscendo alla dott.ssa Sa. solo due corsi su quattro di quelli svolti dalla stessa come “docente di somministrazione”, in quanto aventi pertinenza nella didattica della procedura in oggetto, con attribuzione di un punteggio par a 0,5 ciascuno, per un totale di un punto.
In relazione ai “Titoli professionali” (esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura presso l’Università per Stranieri di Siena: 0,5 punti per blocchi di 100 ore), confermato il punteggio in precedenza attribuito al ricorrente Alhusseini e riconoscendo alla controinteressata Sa. 2 punti anziché, 2,5, considerata la data di pubblicazione del bando (28 ottobre 2016) in luogo di quella (26 novembre 2016) di presentazione della domanda da parte della
candidata.
In relazione ai “Titoli professionali” (esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura presso altre istituzioni pubbliche e private), confermando il punteggio 2/2 della Dott.ssa Ja. Sa., in quanto – anche se non sono stati considerati i servizi prestati presso 4 altre istituzioni pubbliche o private perché il numero di ore non risultava congruo, benchè servizi pertinenti all’insegnamento linguistico – la stessa aveva nell’attivo un numero di ore superiore al massimo valutabile.
2.5 Pertanto, all’esito della nuova valutazione dei titoli, la commissione, confermava il precedente punteggio del ricorrente, decurtando, invece, di punti 1,50 quello in precedenza attribuito alla originaria vincitrice, per una conseguente determinazione finale: punti 12,5 al Dott. Al. Mo. Ab. Mo.; punti 10 alla Dott.ssa Ja. Sa.. Di conseguenza, in termini di punteggio totale, per titoli e colloqui, la classifica finale risultava in questi termini: punti 65,5 al Dott. Al. Mo. Ab. Mo., di cui 12,5 per titoli e 53 per colloquio orale; punti 66 alla Dott.ssa Ja. Sa., di cui 10 per titoli e 56 per colloquio orale.
Pertanto, la Commissione confermava vincitrice della procedura la Dott.ssa Ja. Sa..
2.6 Anche tale esito veniva impugnato dall’odierno appellato costituito; all’esito del relativo giudizio il Tar accoglieva il ricorso in parte qua, con la sentenza qui impugnata.
In particolare i Giudici di prime cure, con riferimento a tutti e quattro i titoli originariamente valutati dalla Commissione (e, quindi, anche ai due relativi alla “Calligrafia Araba” ed a “Cultura e Mondo Islamico”, oggetto di considerazione in sede di rinnovazione del procedimento), per l’impossibilità assoluta di riportare gli stessi alla categoria dei “corsi di aggiornamento, perfezionamento sui temi della didattica della lingua araba (come docente somministratore)” e, quindi, di attribuire un qualche punteggio con riferimento ai detti titoli all’interno della categoria di valutazione in questione.
Secondo il Giudice di prime cure, si è “in presenza di uno di quegli obblighi puntuali di comportamento dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere (in questo caso, l’impossibilità radicale di considerare i detti titoli, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo ai corsi di perfezionamento e aggiornamento nel campo della didattica) che escludono una qualche discrezionalità di valutazione dell’Amministrazione”.
Pur a fronte di un vizio qualificato come di nullità, in un contesto in cui – secondo la sentenza impugnata – “il ricorrente ha preferito optare per la proposizione dell’azione di annullamento, piuttosto che dell’azione di ottemperanza”, il Tar ribadiva come l’impossibilità di considerare i due titoli in questione (ovvero i corsi di “Calligrafia Araba” e “Cultura e Mondo Islamico”) fosse ormai imposta dal giudicato formatosi sulla sentenza 30 novembre 2017 n. 1479 che aveva affrontato espressamente la questione ed imposto un vincolo puntuale all’attività di rinnovazione della graduatoria.
Inoltre, la sentenza evidenziava come la valutazione dei titoli relativi al pregresso insegnamento sia ancora caratterizzata da difetto di motivazione, non essendo spesa una sola parola sulla possibilità di riportare i soggetti organizzatori dei corsi alla tipologia delle “istituzioni pubbliche e private” e non a strutture imprenditoriali o di altro genere.
3. Così ricostruita la fattispecie contenziosa, è possibile passare all’esame dei motivi di appello.
4. Con il primo ordine di motivi, l’Università appellante lamenta l’erronea esclusione di “una qualche discrezionalità di valutazione dell’amministrazione”.
4.1 Il motivo è fondato.
4.2 Il presupposto della decisione impugnata, basato sull’assenza di una residua discrezionalità in sede di rivalutazione successiva al primo annullamento, non appare condivisibile, sia alla luce degli orientamenti di questo Consiglio, sia a fronte della conseguente corretta interpretazione del vincolo derivante dalla prima decisione del 2017.
4.3 Sul primo versante, in linea generale, la sentenza del giudice amministrativo, quando ravvisa l’illegittimità di un provvedimento, non si limita al mero annullamento dell’atto ma, evidenziando le ragioni dell’illegittimità, può contenere, ove il giudizio cognitorio non si sia limitato all’accertamento della mera sussistenza di vizi formali o procedimentali, anche l’esplicitazione della corretta regola di condotta da seguire nell’agire amministrativo; di conseguenza il suo effetto conformativo si estende anche all’obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire; ciò vale non solo per l’attività amministrativa vincolata, nel riesercizio della quale, ove la decisione da eseguire abbia accertato la spettanza del bene della vita, l’amministrazione è tenuta ad un determinato comportamento, ma anche per l’attività amministrativa discrezionale, la quale, anche se i margini di discrezionalità non sono esauriti – e, di regola, non possono esserlo, altrimenti il giudizio di cognizione da giudizio di legittimità si trasformerebbe in un giudizio di merito escluso dall’ordinamento, se non nei casi tassativamente ed eccezionalmente previsti dalla legge -, deve tenere necessariamente conto delle statuizioni conformative contenute nella pronuncia da eseguire, rivelandosi diversamente elusiva della stessa.
4.3.1 Da ciò emerge la necessità di correggere un punto di partenza della sentenza impugnata, nel senso che l’esito del giudizio di prime cure non muta la natura del potere esercitato, che nel caso di valutazione di titoli e prove concorsuali resta discrezionale; né il giudizio può estendersi al merito, residuando alcuni margini di discrezionalità, nei termini generali in esame, oltre che dall’esame della fattispecie, su cui infra.
4.3.2 Sempre in linea generale, va ribadito che, in presenza di un giudicato di annullamento di un provvedimento discrezionale lesivo di un interesse legittimo pretensivo, il riesercizio del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all’attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l’azione di nullità di cui all’art. 114 comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al rito dell’ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione di essa); quelle che mirano, invece, a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l’ordinario giudizio di cognizione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/05/2018, n. 3233).
Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata, pur evocando la possibile astratta nullità, fa applicazione del secondo versante, in termini di vizi di illegittimità, sulla scorta della domanda così come formulata da parte ricorrente. Da ciò ne consegue un’ulteriore conferma della permanenza di ambiti di discrezionalità, in sede di riesercizio del potere.
4.3.3 In tale ottica, questo Consiglio ha già chiarito che, nel caso di rinnovo della funzione amministrativa, in esito a un giudicato di annullamento di atti in precedenza emanati nell’esercizio della stessa funzione, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria passa attraverso l’individuazione della natura dei vizi dedotti, operazione questa particolarmente delicata nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata a discrezionalità ; deve quindi ritenersi che, in caso di reiterazione, in esito a giudicato di annullamento, di atti emanati nell’esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l’afflizione dell’attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l’atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni contenute (nel giudicato); invece, qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all’autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi di legittimità affliggenti tale attività, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1402).
4.4 Sul secondo versante, l’esame della sentenza del 2017, svolto alla luce dei principi sin qui richiamati, conferma che, pur nel pregevole approfondimento svolto, residuavano gli spazi di discrezionalità invocati dal primo motivo di appello.
4.4.1 In proposito, la sentenza ha censurato l’assegnazione illegittima di un punteggio che, in assenza di una specifica motivazione, non può che avere alterato la procedura di valutazione dei titoli.
Pertanto, già in ordine al primo profilo, concernente i corsi di insegnamento vantati come titoli dalla vincitrice, oggetto di censura era il difetto di motivazione, rispetto al quale, in sede di riesercizio del potere, lungi dal poter imporre un mutamento di natura di attività da discrezionale in vincolata, residuava la possibilità – fra le altre – di integrare la carente motivazione.
4.4.2 Inoltre, se per un verso la censura accolta sul periodo di riferimento dei corsi (fino alla data del bando) risulta condivisa dalla commissione in sede di riesercizio, per un altro verso la sentenza aveva altresì censurato il riconoscimento dei corsi tenuti presso alcuni enti privati, in ritenuta assenza “di alcun supporto probatorio e idoneo a giustificare il comportamento dell’Amministrazione”; anche a quest’ultimo riguardo, il riesercizio del potere valutativo discrezionale restava quindi circoscritto dalla necessità di approfondire tale supporto, nei termini delimitati dalle indicazioni, ad esempio attraverso l’esame degli statuti degli enti stessi.
5. Quindi, esclusa la sussistenza del carattere vincolato degli effetti della originaria decisione, occorre procedere all’esame degli ulteriori due motivi di appello, relativi ai due ordini di valutazioni della duplice tipologia di titoli
6. Entrambi tali motivi appaiono parimenti fondati.
7. In relazione alla pertinenza dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento in questione (“Calligrafia araba” e “Cultura e mondo islamico”), in sede di riesercizio del potere la commissione risulta aver integrato la relativa motivazione, in termini di merito che, in assenza di elementi di travisamento di fatto o manifesta illogicità, si collocano al di là dei limiti di sindacato del presente giudizio di legittimità .
7.1 In proposito, va richiamato il contenuto delle valutazioni svolte dalla Commissione, da cui emergono gli elementi posti a base della valutazione predetta (cfr. verbale del 13 luglio 2018, sub doc n. 7 di parte resistente nel fascicolo di primo grado): “Corso di calligrafia araba tenuto presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’educazione e dei processi culturali e formativi. La Commissione rileva che nel caso dell’arabo l’insegnamento della calligrafia, a differenza di quanto avviene oggi per le lingue che adottano l’alfabeto latino, assume un peso rilevante nella didattica della lingua e viene ad essa dedicato spazio nei più accreditati manuali per l’insegnamento dell’arabo (si veda ad esempio Ve. Va.L. Av. M. Grammatica teorico-pratica della lingua araba, IPO, Roma, 2011). Inoltre, la conoscenza dei diversi stili calligrafici permette l’accesso a testi religiosi in lingua, nonché alla produzione storicoartistica. Si rileva inoltre che l’insegnamento dei vari stili della scrittura è del tutto funzionale e congruenti con gli obiettivi didattici previsti dal primo anno di corso. Pertanto è legittimo considerare la competenza calligrafica parte integrante delle competenze di un esercitatore linguistico in lingua araba. Ritiene di conseguenza congrua l’assegnazione di 0,5 punti a tale titolo. Corso su “Cultura e mondo islamico” tenuto dalla dott.ssa Jabeur presso l’Istituto professionale A. Volta di (omissis). La Commissione giudica pienamente pertinente alla valutazione della selezione in oggetto il fatto che la candidata abbia tenuto un corso su tale tematica in quanto l’insegnamento della cultura è, in generale nell’insegnamento delle lingue e in particolare nel caso specifico della lingua araba, parte integrante dell’insegnamento della lingua secondo i principali metodi oggi praticati e secondo una prassi consolidata presso il Centro linguistico dell’Università per Stranieri di Siena. L’inscindibilità della lingua dalla cultura si evince facilmente dalla consultazione dei principali manuali destinati alla didattica dell’arabo nelle università italiane ((v. ad es. Ma. A., Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno, Associazione Nazionale di Amicizia e Cooperazione Italo-Araba, Roma 1989; Du. O., La. A.D., Mi. G., Corso di arabo contemporaneo, Ho., Milano, 2010, Sa. A., So. C., Imparare l’arabo conversando, Ca., Roma, 2011). Ritiene pertanto congrua l’assegnazione di 0,5 punti a tale titolo. La Commissione assegna quindi complessivamente 1 punto agli “Altri titoli formativi” – Corsi di Aggiornamento e perfezionamento sui temi della didattica della lingua araba (come docente somministratore).”
7.2 In relazione alla valutazione degli ulteriori titoli in contestazione, in merito alle esperienze di insegnamento linguistico della lingua araba presso altre istituzioni pubbliche e private, se da un lato va ribadito il portato della sentenza del 2017, nei termini svolti in relazione al primo motivo di appello, dall’altro lato il riesame della commissione, di cui ai verbali richiamati, appare accompagnato da un approfondimento motivazionale adeguato, nei limiti di sindacato del presente giudizio di legittimità .
In proposito, se in adesione alle indicazioni desumibili dalla prima sentenza del Tar risultano prese in considerazione solo le ore svolte presso due organismi, in relazione a questi ultimi la commissione ha compiutamente evidenziato la coerenza del punteggio attribuito, rispetto alle indicazioni del bando: “La Commissione concorda con quanto stabilito dalla precedente Commissione di valutazione riunitasi il 17/1/2018 e decide di considerare valutabili soltanto i seguenti corsi: 1) corso da 1800 ore tenuto presso il centro DEA di Firenze; 2) corso da 154 ore tenuto presso la Ca. diocesana di Livorno. Secondo i criteri stabiliti dal bando la Commissione assegna quindi 2 punti complessivi ai “Titoli professionali- Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua araba presso altre istituzioni pubbliche o private”.
7.3 In merito alla coerenza rispetto al bando, va evidenziato come la nozione contenuta nella legge di gara non si limiti alle istituzioni pubbliche, estendendosi alle istituzioni private, termine generale in cui possono rientrare, laddove coerentemente valutate dalla p.a., anche gli enti indicati nella specie.
In particolare, va condiviso quanto evidenziato dall’Università appellante: per la Ca., organismo presente in tutto il territorio nazionale, trattasi di un “corso di lingua araba per italiani della durata di 5 mesi organizzato dalla Ca. Diocesana di Livorno e dalla Parrocchia di Sant’A. rivolto in modo particolare ad un pubblico adulto” ed è stato svolto dalla vincitrice per un totale di 154 ore; per il Centro DEA (Associazione socioculturale Didattica, Espressione e Ambiente), in relazione al corso per un totale di 1800 ore, lo stesso risulta operante nel settore del volontariato e dichiara tra i vari obiettivi quello di preservare il patrimonio del nostro pianeta, trattandosi quindi di un’associazione attiva sin dal 1987 che svolge attività di insegnamento, potendosi quindi qualificare secondo la predetta generale nozione di istituzione privata. A quest’ultimo riguardo, la relativa qualificazione non appare viziata nei limiti di sindacato della presente sede, non apparendo viziata né in termini di travisamento di fatto, né di manifesta irragionevolezza.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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