In tema di ordinamento penitenziario

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14871.

Massima estrapolata:

In tema di ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall’art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell’atto, essendo, invece, sufficiente che all’interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell’eventuale reclamo ai sensi dell’art. 18-ter, comma sesto, ord. pen.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14871

Data udienza 4 marzo 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Espiazione della pena – Articolo 18 ter ordinamento penitenziario – Trattenimento della corrispondenza – Reclamo – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 17/7/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Renoldi Carlo;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/7/2019, il Tribunale di sorveglianza di Milano respinse i reclami proposti da (OMISSIS) ex articolo 18-ter, comma 6, Ord. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che, in data 18/4/2019, aveva disposto il trattenimento di alcune missive a lui indirizzate prive di mittente e che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato disposto in assenza di concreta motivazione. Quanto alla dedotta nullita’ del verbale di notifica, asseritamente conseguente alla avvenuta notifica non gia’ del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ma soltanto del suo esito, il Tribunale di sorveglianza osservo’ come lo stesso articolo 18-ter, comma 5, Ord. pen., disponesse che al detenuto fosse data “informazione”, da intendersi nel senso di una semplice notizia dell’esito del provvedimento, potendo l’ostensione del suo contenuto vulnerare le esigenze attinenti alle indagini o le ragioni di sicurezza poste alla base del provvedimento. Quanto al merito del trattenimento, il Collegio lombardo rilevo’ che la missiva, per il suo contenuto, per la sua provenienza e in ragione del relativo testo, non consentiva una diversa valutazione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS), per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 18-ter Ord. pen., articolo 666 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 3, 15 e 24 Cost., articolo 111 Cost., comma 6, articoli 112 e 117 Cost., nonche’ articolo 6, 8 e articolo 13 CEDU. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), che il Collegio non abbia motivato le ragioni del trattenimento, limitandosi a giustificarlo con il generico riferimento al suo contenuto, al testo ivi articolato, alla sua provenienza. In questo modo, il Tribunale di sorveglianza di Milano avrebbe considerato unitariamente missive differenti per mittente, contenuto e provenienza, cosi’ violando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui “le missive dei detenuti sottoposti al regime differenziato, in caso di trattenimento devono ricevere concrete motivazioni” (cfr. Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, in motivazione). Tanto piu’ che, trattandosi di missive sottoposte al visto di controllo, il contenuto delle stesse sarebbe gia’ stato vagliato. Mancherebbe, poi, la motivazione in relazione alla questione della mancata indicazione del mittente, pur ritualmente sottoposta in sede di reclamo, non considerandosi che, in tutti gli istituti penitenziari, i detenuti in regime ex articolo 41-bis Ord. pen. verrebbero regolarmente informati del mittente della missiva, venendo agli stessi notificato il decreto motivato dell’Autorita’ Giudiziaria ex articolo 18-ter, comma 3, Ord. pen..
Sotto altro profilo, si deduce che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 390/2019 del 12/3/2019, avrebbe risolto un caso identico a quello di (OMISSIS), riconoscendo che il comma 5 dell’articolo 18-ter Ord. pen., pur limitandosi a prevedere che il detenuto sia “informato” del trattenimento e senza disporre la notifica del provvedimento, chiarirebbe che laddove sia riconosciuto il diritto di impugnare un provvedimento giurisdizionale, il contenuto di tale decisione deve essere portato a conoscenza del detenuto mediante la notifica di copia del provvedimento stesso.
In tal senso, viene prospettata, in via subordinata, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 18-ter, comma 5, Ord. pen. nella parte in cui non indica specificatamente che il decreto motivato dell’Autorita’ Giudiziaria sia notificato al detenuto, per contrasto con l’articolo 24 Cost., atteso che tale documento sarebbe l’unico atto che consente di poter svolgere le proprie controdeduzioni e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Infatti, sarebbe impossibile proporre un reclamo “alla cieca”, non conoscendosi non soltanto il contenuto dell’atto trattenuto, ma neanche il mittente, ne’ la provenienza di esso, sicche’ il destinatario non potrebbe essere posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla difesa.
3. In data 4/2/2020, e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stato chiesto l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato, sicche’ deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, occorre stabilire se sia necessario notificare al detenuto il provvedimento di trattenimento della corrispondenza o se sia, invece, sufficiente la comunicazione che il medesimo e’ stato emesso.
Se puo’ ritenersi pacifico che non sussiste un diritto dell’interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione epistolare trattenuta, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalita’ investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura (Sez. 1, n. 7505 del 25/1/2011, Trigila, Rv. 249803; Sez. 1, n. 38632 del 23/9/2010, Bosti, Rv. 248677; v. anche Sez. 1, n. 47748 del 5/12/2011, Lo Piccolo, che in motivazione sottolinea l’esigenza che il detenuto non possa avere accesso alla comunicazione epistolare, neanche tramite la motivazione del provvedimento, fermo restando che da questa deve evincersi che vi sia stata, da parte del giudice, un’adeguata disamina di tutte le missive), altro discorso riguarda la conoscenza del provvedimento di trattenimento.
Sul punto, giova innanzitutto evidenziare che a mente dell’articolo 18-ter, comma 5, Ord. pen., il detenuto o l’internato deve essere immediatamente informato della emissione del relativo provvedimento.
Cio’, tuttavia, non significa che il provvedimento debba essere necessariamente notificato nella sua interezza all’interessato, atteso che le esigenze di conoscibilita’ dell’atto paiono adeguatamente soddisfatte con la previsione della comunicazione dell’avvenuta adozione di esso. E a partire da tale comunicazione, il detenuto o l’internato, cosi’ come il suo difensore, puo’ chiedere di avere accesso al provvedimento e ottenerne copia. Infatti, il riconoscimento, da parte dell’articolo 18-ter, comma 6, Ord. pen., del diritto di proporre eventuale reclamo avverso il provvedimento di trattenimento, ovviamente articolando censure specifiche in relazione agli ipotizzati profili di illegittimita’, comporta, sul piano logico, che l’atto in questione debba essere accessibile all’interessato e al suo Difensore.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’eccezione sulla illegittimita’ della mancata notifica integrale dell’atto deve, dunque, ritenersi manifestamente infondata, cosi’ come la relativa questione di legittimita’ costituzionale.
3. Venendo, quindi, alla questione relativa alla motivazione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, esso deve enunciare sinteticamente, senza cioe’ svelare il contenuto della missiva trattenuta, le ragioni che lo giustificano, dovendosi pero’ indicare gli “elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo” (in questi termini, Sez. 1, n. 9689 del 12/2/2014, Virga, Rv. 259472; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 38632 del 23/9/2010, Bosti, in motivazione, ove si afferma che e’ consentito omettere le “frasi ritenute dal contenuto ambiguo o sospetto”, ma sul presupposto che il provvedimento richieda una motivazione specifica).
Tuttavia, nel caso si specie, il Tribunale di sorveglianza si e’ limitato a un apodittico giudizio di evidenza della violazione delle esigenze attinenti le indagini o la prevenzione dei reati o la sicurezza pubblica, indicate cumulativamente e senza alcuna specificazione in rapporto alle singole missive. E nello stesso vizio di totale carenza motivazionale e’ incorso anche il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, richiamato dall’ordinanza impugnata, il quale, pertanto, non consente di sanare il deficit motivazionale che inficia l’ordinanza impugnata.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicche’ l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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