In tema di operazioni non autorizzate di trattamento di rifiuti pericolosi

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 2 maggio 2018, n. 18663

La massima estrapolata

In tema di operazioni non autorizzate di trattamento di rifiuti pericolosi, ai fini della determinazione del processo sanzionatorio si deve tenere conto sia delle accertate gravi violazioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, sia del riempimento «postumo e pro domo sua» da parte del titolare dell’impresa del documento di trasporto (contenente la falsa attestazione che le stesse erano state bonificate), funzionale a precostituire la prova della estraneità del medesimo ai fatti di causa. Fattispecie, lavorazioni di bombole metalliche contenenti ossigeno con conseguente infortunio sul lavoro di un dipendente e decesso.

Sentenza 2 maggio 2018, n. 18663

Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. RANALDI Alessand – Rel. Consigliere

 

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ranaldi Alessandro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Ceniccola Elisabetta che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso per prescrizione in relazione ai capi 2-3 della rubrica, riduzione pena e conferma nel resto;
e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FOGGIA in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.2.2016 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Foggia – emessa in sede di giudizio abbreviato – ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) in anni due di reclusione, con pena sospesa, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilita’ dell’imputato in relazione all’omicidio colposo avvenuto il (OMISSIS) in danno del lavoratore (OMISSIS), dipendente dell’imputato.
Si addebita a (OMISSIS), quale titolare della omonima impresa individuale, di non aver impedito che i dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS) effettuassero operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi consistiti in bombole metalliche contenenti ossigeno, sebbene l’impresa fosse autorizzata ad eseguire unicamente l’attivita’ di messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi. Per effetto di cio’, l’infortunio sul lavoro in disamina avveniva secondo le seguenti modalita’: il (OMISSIS), nell’eseguire l’operazione di svitamento della valvola di testa di una bombola di ossigeno, avvalendosi di un martello, provocava l’esplosione della bombola che veniva proiettata ad elevata velocita’ e colpiva il (OMISSIS), che si trovava poco distante intento al sezionamento di altra bombola metallica, provocandogli imponenti lesioni cranio-encefaliche che ne determinavano il decesso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
1) Violazione di legge e illogicita’ della motivazione in relazione all’accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato.
Deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata mal si conciliano con gli elementi probatori acquisiti in fase processuale, non considerando l’imprevedibilita’ dell’evento sulla scorta della corretta applicazione del principio di affidamento. In tale prospettiva sottolinea come dal “documento di trasporto” relativo alle bombole di ossigeno trattate dai due dipendenti si evinca che le stesse fossero state precedentemente bonificate, tanto da divenire materiale ferroso che ben avrebbe potuto essere lavorato per la messa in riserva dei rifiuti in questione.
Denuncia l’illogicita’ motivazionale della sentenza laddove attribuisce attendibilita’ alle dichiarazioni del teste (OMISSIS), secondo cui le bombole alienate all’imputato non erano state bonificate e al momento di consegna delle stesse la bolla di accompagnamento non era stata compilata.
Rileva che dal compendio probatorio manchi la prova certa che l’attivita’ di sezionamento delle bombole, eseguita impropriamente con un cannello ossiacetilenico e con un rudimentale martello, fossero state effettivamente disposte dal datore di lavoro. Al riguardo segnala come il (OMISSIS) svolgesse la sola attivita’ di messa in riserva del materiale ed il (OMISSIS) la funzione di autista, e che risulta accertato che quest’ultimo si sia adoperato nell’attivita’ di smontaggio delle bombole a seguito di una espressa richiesta di ausilio proveniente (non dall’imputato ma) dal (OMISSIS). Ritiene che si tratto’ di comportamenti del tutto avventati, esorbitanti dal procedimento di lavoro, compiuti con modalita’ del tutto anomale ed estranee ai normali schemi lavorativi, come tali interruttivi del nesso causale rispetto alla ritenuta condotta omissiva addebitata al (OMISSIS).
2) Mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata.
Lamenta che la Corte territoriale, nel calcolo della pena, sia immotivatamente partita da una pena base di quattro anni di reclusione, ben al di sopra del minimo edittale.
3) Violazione di legge nella determinazione della pena e nel computo del termine prescrizionale.
Osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto dell’intervenuta prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi 2) e 3), le cui date di commissione riportate in rubrica sono erroneamente quelle, rispettivamente, del (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre dall’incarto processuale e’ pacifico che tali violazioni ebbero ad essere contestate nell’immediatezza dell’accertamento del reato di omicidio colposo, ossia il (OMISSIS). Pertanto il giudice non avrebbe dovuto tenere conto, nella determinazione della pena, dei reati in questione, per i quali al momento della decisione era gia’ decorso il termine quinquennale di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ inammissibile in quanto svolge censure non consentite in sede di legittimita’ e comunque manifestamente infondate.
Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilita’ del prevenuto per il reato di omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd. “doppia conforme”, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
I rilievi della difesa svolgono prevalentemente censure in punto di mero fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimita’ e’ limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate dall’imputato.
Il corpo motivazionale della sentenza impugnata, infatti, analizza in maniera esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell’imputato e le sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica mancanza di autorizzazione della ditta del (OMISSIS) in ordine al trattamento di bombole: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di materiale ferroso, e non poteva percio’ ricevere nel proprio deposito bombole o comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell’imputato non era dotata, nonche’ di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente assente (vedi pagg. 11-12 della sentenza di appello).
Anche sul nesso causale la sentenza osserva, plausibilmente, che se le bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l’evento non si sarebbe verificato: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l’uso di attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il (OMISSIS) era sul posto al momento dell’infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, ne’ risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento.
In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la responsabilita’ colposa del ricorrente in ordine all’evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimita’.
2. Anche il secondo motivo e’ inammissibile, siccome manifestamente infondato.
In proposito e’ appena il caso di rilevare che la pena base irrogata (4 anni di reclusione) non supera la media edittale (pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione, trattandosi di reato che prevede la pena edittale da 2 a 7 anni di reclusione), per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimita’ secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e’ sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301).
Nella specie e’ certamente adeguata la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, si fa riferimento sia alle accertate gravi violazioni della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, sia al riempimento “postumo e pro domo sua” da parte del prevenuto del documento di trasporto delle bombole in questione (contenente la falsa attestazione che le stesse erano state bonificate), funzionale a precostituire la prova della estraneita’ del medesimo ai fatti di causa.
3. E’ invece fondato il terzo motivo di doglianza, dovendosi sicuramente ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca coeva all’infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel (OMISSIS). Pertanto, essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va eliminata. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 perche’ estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena come determinata a titolo di continuazione di mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto.

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