In tema di notificazioni ed il decesso del difensore di fiducia domiciliatario

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14947.

Massima estrapolata:

In tema di notificazioni ed il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto comma 4 dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nell’effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14947

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Ricettazione – Appello – citazione in appello – notificazione all’imputato – Elezione di domicilio presso lo studio del difensore – Decesso del professionista domiciliatario – Mancata conoscenza da parte dell’imputato – Conseguenze – Impossibilità sopravvenuta della notificazione – Applicazione dell’art. 161, comma quarto, prima parte, cpp – Esclusione – Applicazione degli artt. 157 e 159 cpp – Configurabilità – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza emessa in data 10/01/2018 dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZACCO FRANCA, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna.
Udito per l’imputato, l’Avv.to (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Forli’, in data 7 maggio 2014, lo aveva dichiarato responsabile della ricettazione di un semirimorchio, cosi’ riqualificando il riciclaggio in origine contestato, condannandolo – previa valutazione di equivalenza della ritenuta recidiva alle circostanze attenuanti concorrenti – alla pena ritenuta di giustizia).
All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Il ricorrente lamenta violazione degli articoli 157, 159, 161, 162, 163, 174, 171, 601 c.p.p., nonche’ nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 179 c.p.p., “a causa dell’erronea modalita’ di rinnovazione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto avvenuta irritualmente ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, direttamente presso il difensore di ufficio nominato dalla Corte di appello in ragione dell’acclarata morte dell’originario difensore di fiducia avv. (OMISSIS)”.
1.1. Il motivo e’ fondato.
Questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 13417 del 08/03/2016, Rv. 266739; Sez. 5, sentenza n. 48102 del 21/06/2017, n. m.) ha gia’ chiarito che, in tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilita’ di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicche’, qualora non risulti dagli atti, ne’ sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, bensi’ quelle di cui agli articoli 157 e 159 c.p.p. (richiamate nel predetto articolo 161 c.p.p., comma 4, ultimo periodo), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che, previa effettuazione dell’adempimento omesso, procedera’ a nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto, oltre che dall’estensore, dal consigliere anziano del collegio, per impedimento del presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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