In tema di denominazioni di società di capitali

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 6 luglio 2020, n. 13921.

La massima estrapolata:

In tema di denominazioni di società di capitali, l’ammissibilità di principio dell’inserzione del patronimico deve essere valutata con maggior rigore rispetto ai casi che riguardano la ditta individuale, alla luce di un giudizio che non può prescindere da un accertamento di fatto circa il concreto pericolo sia di confusione fra le due imprese, che di associazione fra i segni adottati

Sentenza 6 luglio 2020, n. 13921

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Marchi e brevetti – Denominazione sociale – Società – Uso del patronimico dopo la separazione – Ricorso – Rigetto – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15010/2015 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, gia’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del liquidatore pro tempore, (OMISSIS) s.r.l gia’ (OMISSIS) s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che le rappresentano e difendono in forza di procure speciali in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l.;
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS), che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1787/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 14.9.2011, il Tribunale di Roma- Sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale e intellettuale ha rigettato le domande proposte dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) s.p.a.), della (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS), aventi ad oggetto l’inibitoria dell’illegittimo uso dei marchi ” (OMISSIS)” e ” (OMISSIS)” di cui era titolare l’attrice, dell’illegittimo uso del segno ” (OMISSIS)”, quale condotta di concorrenza sleale, a norma degli articoli 2598 e 2600 c.c., nonche’ dell’uso del patronimico ” (OMISSIS)” nella denominazione sociale della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS), oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
Con la medesima sentenza il Tribunale ha sospeso il giudizio limitatamente alle domande proposte contro la (OMISSIS). s.r.l. in attesa della definizione del giudizio relativo alla nullita’ del marchio comunitario ” (OMISSIS)”.
2. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto appello a cui hanno resistito le due societa’ convenute e (OMISSIS); si e’ costituita altresi’ la (OMISSIS). s.r.l., chiedendo l’estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto del gravame.
Con sentenza del 18.3.2015 la Corte d’appello di Roma Sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale e intellettuale ha accolto parzialmente l’appello, accertando che l’utilizzo da parte della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) G.S. s.r.l. del patronimico ” (OMISSIS)” nella loro denominazione sociale costituiva atto di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., n. 1 e violazione del diritto dell’attrice all’uso esclusivo della sua denominazione sociale.
Al riguardo, la Corte ha osservato che era infondata l’eccezione d’incompetenza della Corte d’appello essendo invece competente la Sezione Specializzata della stessa Corte; non era applicabile l’articolo 2563 c.c., relativo alla ditta e non alla denominazione della societa’ cui era invece applicabile diversa normativa; l’uso del patronimico ” (OMISSIS)” nelle ragioni sociali delle societa’ convenute aveva creato confusione con il nome e l’attivita’ svolta dall’attrice, poiche’ era in grado di far ritenere ad operatori anche avveduti che la societa’ attrice e le societa’ convenute appartenessero al medesimo gruppo imprenditoriale (ancorche’ in forma di semplice partecipazione al capitale o di collaborazione contrattuale); l’inserimento del patronimico ” (OMISSIS)” non appariva idoneo a fugare il rischio di confusione, come pure quello delle parole ” (OMISSIS)”, che, per la loro genericita’, erano parimenti inidonee a differenziare le due societa’; pertanto, l’utilizzo del suddetto patronimico costituiva atto di concorrenza sleale confusoria rispetto al medesimo patronimico utilizzato dalla (OMISSIS) poiche’ induceva a ritenere l’esistenza di un collegamento tra le imprese concorrenti operanti nel medesimo settore dell’edilizia; quanto al rigetto della domanda di accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale per l’utilizzo del marchio ” (OMISSIS)”, l’appellante non aveva censurato la decisione del Tribunale.
3. La (OMISSIS) in liquidazione s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e la (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
Non si sono costituiti gli altri soggetti intimati. Le parti hanno depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria del 18/12/2018-11/3/2019 la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo, perche’, quanto alla questione sollevata con il primo motivo del ricorso, la 1 Sezione civile, con ordinanza n. 2723/2019, in sede di decisione di un conflitto negativo di competenza per violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, in ordine all’asserita natura di organo giudiziario autonomo della Sezione specializzata in materia di imprese, siccome munita di specifica competenza funzionale, aveva rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite stante il contrasto tra vari provvedimenti della Corte di Cassazione.
In data 23/7/2019 con la sentenza n. 19882/2019 le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione loro sottoposta ed e’ stata conseguentemente rifissata udienza al 13/12/2019.
Le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, le ricorrenti hanno dedotto la nullita’ del procedimento e della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 327 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3.
1.1. Le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello aveva respinto la loro eccezione preliminare concernente l’inammissibilita’ del gravame e la sua incompetenza, in quanto il gravame era stato proposto da (OMISSIS) s.p.a. semplicemente innanzi alla Corte d’appello di Roma e non innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale e intellettuale della stessa Corte, quale ufficio giudiziario autonomo, munito di propria competenza, come avrebbe dovuto.
Le ricorrenti, pur dando atto del contrasto registrato anche nella giurisprudenza di legittimita’, oscillante fra la tesi della competenza funzionale e quello del mero riparto “tabellare” quanto all’assegnazione dei procedimenti alla Sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale e intellettuale nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario, insistono sulla configurazione di una vera e propria competenza, sostenendo consequenzialmente che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per decadenza dall’impugnazione.
La censura non e’ stata inequivocamente rinunciata, anche se con la memoria del 5/12/2019 le ricorrenti, preso atto della recente decisione delle Sezioni Unite del 23/07/2019 n. 19882, hanno inteso ribadire la fondatezza solo del secondo e terzo motivo di ricorso, insensibili alla citata pronuncia.
1.2. Il contrasto giurisprudenziale segnalato e’ stato infatti risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 23/07/2019 n. 19882, che ha affermato che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; da qui scaturisce l’inammissibilita’ della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.
La Corte intende apprestare continuita’ al principio che e’ stato espresso dalla massima autorita’ nomofilattica, dopo aver accuratamente soppesato gli argomenti, invero variegati e molteplici militanti a favore delle tesi contrapposte.
Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si presenta una questione di competenza in senso proprio solo nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti a tribunale diverso da quello ove e’ istituita la sezione specializzata.
Inoltre, nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo deve essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario deve rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il suo rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta; e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto deve essere deciso dal Presidente del Tribunale.
Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le Sezioni Unite hanno precisato che il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’articolo 25 Cost., comma 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e puo’ dare luogo a nullita’ per vizi di costituzione del giudice, ex articolo 158 c.p.c..
Poiche’ le sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale e intellettuale e in materia di impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite e poiche’ ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex articolo 25 Cost., non rilevano le persone fisiche che compongono dette sezioni, spetta alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate, la possibilita’ di far valere il vizio di nullita’ della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui nella materia specializzata si sia pronunciato il Giudice monocratico anziche’ collegiale, come specificamente previsto dall’articolo 50 quater c.p.c., che richiama l’articolo 161 c.p.c., comma 1.
La parte interessata puo’ far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’articolo 50 quater c.p.c. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anziche’ collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.
1.3. Deve ritenersi quindi infondata la censura, che presuppone erroneamente una questione di competenza nel riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale e intellettuale, ovvero in materia di impresa, dello stesso ufficio giudiziario.
2. Con il secondo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 21 e 22 cod. propr. ind. e articolo 12 cod. propr. ind., lettera b) e degli articoli 2564 e 2567 c.c., non avendo la Corte d’appello fatto applicazione del principio dell’unitarieta’ dei segni distintivi.
2.1. Secondo le ricorrenti, l’articolo 21 cod. propr. ind. non si riferisce ai soli marchi (in quanto, diversamente, sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.).
Inoltre la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che (come rilevato dal Tribunale) l’uso della parola ” (OMISSIS)”, quale cognome comune dei soci della (OMISSIS) e dei soci di maggioranza, poteva ritenersi lecito in quanto avvenuto in funzione identificativa dell’imprenditore.
Le ricorrenti rappresentano la storia imprenditoriale della famiglia (OMISSIS), per lungo tempo coesa nell’attivita’ commerciale intrapresa da (OMISSIS) e quindi continuata in armonia dapprima dalla seconda generazione dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) e poi dalla terza generazione, rappresentata dai cugini (OMISSIS) e (OMISSIS), sino alla designazione di (OMISSIS) come capo dell’azienda e alla mortificazione delle capacita’ dei cugini, il che aveva determinato l’ing. (OMISSIS) ad avviare dal 2005 un autonomo percorso imprenditoriale con le societa’ attuali ricorrenti.
Secondo le ricorrenti, nel momento in cui economicamente l’impresa familiare si era scissa nulla poteva ostacolare la piena legittimita’ dell’uso del patronimico condiviso nei segni distintivi delle iniziative della “minoranza”, sia nelle denominazioni sociali, sia nelle ditte, sia nei marchi.
La composizione degli interessi potenzialmente confliggenti, ossia l’interesse del pre-adottante a riservarsi l’uso del nome commerciale e l’interesse degli omonimi a spendere in commercio il proprio patronimico doveva essere condotta alla luce del combinato disposto dell’articolo 2563 c.c., comma 2, articolo 2564 c.c. e articolo 2567 c.c., comma 2, nel senso che in caso di omonimia, derivante dall’inserzione nella ditta del patronimico, la ditta post-adottata, pure nel rispetto del principio di verita’, doveva essere integrata e modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Alla luce del principio di unitarieta’ dei segni distintivi di cui all’articolo 12, lettera d), e articolo 22 cod. propr. ind. il riconoscimento della legittimita’ dell’uso del patronimico nell’attivita’ economica era trasversale rispetto a tutti i segni distintivi e doveva valere, in difetto di contrasto con le regole della correttezza professionale, anche per la denominazione sociale, pena, in difetto, la lesione del diritto costituzionale di difesa dell’omonimo.
In ogni caso il richiamo dell’articolo 2564 c.c., operato dall’articolo 2567, comma 2, valeva a recepire il principio della sufficienza di integrazioni e modificazioni differenziatrici anche per la denominazione sociale.
2.2. Le censure proposte con il mezzo di ricorso non possono essere condivise.
Giova premettere che l’accoglimento della domanda della societa’ attrice appellante e’ dipeso dalla priorita’ nell’utilizzo del patronimico ” (OMISSIS)” nella denominazione sociale della (OMISSIS) (7/2/1972) rispetto alla (OMISSIS) (11/5/2005) e alla (OMISSIS) (25/2/2003), indipendentemente da una priorita’ nell’uso anche del segno (OMISSIS) come marchio, che la Corte capitolina ha espressamente ritenuto superfluo accertare (sentenza impugnata, pag. 6-7).
Del pari appaiono inconferenti in questa sede di legittimita’ le ampie argomentazioni svolte dalla controricorrente alle pagine da 12 a 17 del suo atto difensivo con riferimento alla sentenza UAMI del 21/4/2010, relativa al conflitto fra i marchi dei due gruppi, riportata per vasto estratto, che non e’ stata neppure considerata dalla Corte di appello nel suo impianto motivazionale.
2.3. La questione di diritto su cui la Corte e’ chiamata a pronunciarsi, in tal senso sollecitata dalle censure delle ricorrenti, riguarda la portata dell’efficacia scriminante dell’articolo 21 cod. propr. ind., comma 1, lettera a), in tema di uso nell’attivita’ economica del patronimico.
Tale norma nel testo attuale (peraltro risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, articolo 10, comma 1, lettera a)) prevede che i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica, purche’ l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica.
In precedenza, la norma nel testo risultante dalle modifiche apportate all’impianto originario del codice dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, articolo 13, non prevedeva la restrizione dell’ammissibilita’ alla sola ipotesi dell’uso fatto da una persona fisica.
L’intervento del 2019 si e’ reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (Ue) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2015 n. 2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione) 2015/2436/CE, che al 27 “considerando” aveva ritenuto che fosse opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d’impresa non permettessero al titolare di vietare l’uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealta’ in campo industriale e commerciale e, al fine di creare condizioni di parita’ per i nomi commerciali e i marchi d’impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali e’ di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d’impresa posteriori, limitare tale uso solo al nome di persona di un terzo; l’articolo 14 della nuova aveva quindi previsto che il diritto conferito da un marchio d’impresa non permettesse al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio del nome o dell’indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica.
Il testo originario del Codice, nella versione precedente alle modifiche del 2010, non conteneva nella premessa il riferimento alla necessita’ della conformita’ dell’uso alla correttezza professionale, racchiuso nella sola disposizione di cui alla lettera c), e generalizzato dal decreto correttivo n. 131 del 2010.
La disposizione relativa agli usi leciti era stata introdotta nel testo della legge marchi (Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929) con la riforma del 1992, in conformita’ alla Direttiva CEE 80/104 e ha patito una serie, invero non fortunata, di vicende normative.
Infatti la condizione che subordinava la liceita’ dell’uso alla conformita’ della condotta ai principi della correttezza professionale era stata introdotta solo nel testo dell’articolo 1 bis I.m., comma 1, lettera c) anche se un successivo “comunicato di rettifica” aveva precisato che la condizione si riferiva a tutte e tre le ipotesi. Il successivo codice della proprieta’ industriale del 2005 rimase inficiato dal medesimo vizio costruttivo perche’ riportava la condizione ancora nel solo testo della lettera c) e cosi’ riproponeva inevitabilmente il dubbio circa la sua natura generale.
Tale dubbio e’ stato definitivamente superato solo con il decreto correttivo n. 131 del 2010 che ha espressamente e inequivocabilmente generalizzato la condizione, accogliendo i voti della dottrina e della giurisprudenza di merito, comunque pervenute a questo approdo interpretativo anche nel perdurante vigore della disposizione infelicemente strutturata.
2.4. Ai fini della presente controversia, occorre peraltro riferirsi ratione temporis alla disciplina originaria del codice anteriore alle modifiche, fortemente limitative, apportate nel 2019, visto che l’adozione della denominazione sociale da parte delle societa’ ricorrenti e’ avvenuta rispettivamente poco dopo l’entrata in vigore del codice ( (OMISSIS)) o addirittura prima, nel 2003 ( (OMISSIS)).
2.5. Secondo le ricorrenti la norma di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), deve essere letta in sintonia con il principio generale dell’unitarieta’ dei segni distintivi, che trova espressione nell’articolo 22 e nell’articolo 12 del codice della proprieta’ industriale e quindi non in modo circoscritto alla sola materia dei marchi di impresa ma esteso anche alle denominazioni di societa’ di capitali.
Tale principio, poi, andrebbe armonizzato con il disposto dell’articolo 2567 c.c., che in tema di ragione sociale e denominazione sociale richiama comunque la regola dettata in tema di ditta dall’articolo 2564 c.c., secondo cui in caso di confondibilita’ fra ditte la ditta post-adottata confondibile deve essere integrata o modificata con indicazioni opportunamente volte a differenziarla.
2.6. La Corte di appello, tuttavia non ha affatto escluso in linea di principio la possibilita’ di inserimento nella denominazione sociale successiva del nome patronimico del fondatore, pur chiarendo che le regole dettate in tema di denominazioni sociali, dominate dal principio di libera formazione, divergevano da quelle in tema di ditta individuale, per cui vige l’obbligo di verita’ (articolo 2563 c.c., comma 2), che trova invero protezione anche nel disposto dell’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, cod.propr.ind., secondo il quale in ogni caso, la registrazione di un marchio non impedisce a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21 cod. propr.ind..
Il principio di verita’ trova emersione anche nelle regole dettate in tema di ragione sociale delle societa’ di persone per cui gli articoli 2292 e 2314 c.c., esigono l’inserimento almeno del nome di un socio illimitatamente responsabile.
2.7. Al contrario, nella decisione impugnata si e’ ritenuto che l’ammissibilita’ di principio dell’inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata dovesse essere verificata in concreto sotto il profilo della confondibilita’ dei nomi commerciali delle societa’ in conflitto.
Tale giudizio in tema di denominazioni di societa’ di capitali, per un verso, esige, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale un metro piu’ severo, visto che non opera il temperamento del principio di verita’ nella formazione del nome commerciale della societa’; per altro verso, la valutazione non puo’ prescindere da un accertamento di fatto circa il concreto pericolo di confusione fra le due imprese, che, secondo i principi generali, va condotto anche sul versante del rischio di associazione fra i segni.
In effetti anche l’invocato articolo 21 cod.propr.ind. esige pur sempre il rispetto del canone generale della conformita’ alla correttezza professionale, che implica necessariamente un riscontro in concreto del rapporto concorrenziale fra le due imprese.
A tale scrutinio la Corte romana non si e’ sottratta, attribuendo rilievo, da un lato, alla rilevanza essenziale e caratterizzante del patronimico ” (OMISSIS)” nell’ambito della denominazione pre-adottata, quale vero “cuore” e segno distintivo dell’attivita’ di impresa, dall’altro, alla tipologia dell’attivita’ svolta dalle societa’ in questione, a livello globale e nel settore della costruzione di grandi opere, non senza esaminare – e valutare negativamente -anche la reale capacita’ di differenziazione apportata dalle parole aggiunte nelle denominazioni sociali delle attuali ricorrenti (” (OMISSIS)” in un caso e ” (OMISSIS)” nell’altro) e tener conto anche di una concreta vicenda confusoria, quale riscontro fattuale.
2.8. La decisione impugnata e’ quindi conforme agli orientamenti di questa Corte che recentemente ha ritenuto che, ove due societa’ di capitali abbiano la medesima denominazione, il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle societa’ per il periodo che precede l’entrata in vigore della L. n. 580 del 1993, che e’ intervenuta per prima, senza che assuma rilievo ne’ il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra societa’, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della societa’ registrata per seconda, ne’ il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno di tali soci (Sez.1, 14/08/2019, n. 21403).
In particolare nella motivazione questa Corte ha osservato: “qualora due societa’ di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilita’ di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attivita’, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’articolo 2564 c.c. a carico della societa’ che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella societa’, poiche’ anche in tale ipotesi la denominazione della societa’ puo’ essere liberamente formata (Cass. 3/8/1987, n. 6678)”.
Anche in questa piu’ risalente pronuncia, la Corte osservo’ che qualora due societa’ di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilita’ di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attivita’, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’articolo 2564 c.c. a carico della societa’ che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trovava deroga per la legittimita’ dell’inserimento e per il fatto che si trattasse del cognome di imprenditore individuale la cui impresa fosse stata conferita nella societa’; infatti anche in tale ipotesi la denominazione della societa’ poteva essere liberamente formata.
2.9. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge e l’accertamento di fatto operato dal Giudice del merito non e’ censurabile in questa sede di legittimita’, se non per vizio di motivazione nei limiti attualmente consentiti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5.
3. Con il terzo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 5 le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., e si lamentano del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che la condotta di concorrenza sleale per confusione fosse implicita nel comportamento gia’ qualificato come lesivo della privativa sull’anteriore denominazione sociale.
3.1. Il motivo e’ catalogato in rubrica con riferimento al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c..
Le ricorrenti tuttavia chiariscono di volersi astenere da una censura motivazionale ex articolo 360 c.p.c., n. 5 (pag. 30, penultimo capoverso) e in realta’ denunciano una violazione di legge che scorgono consumata per il deprecato appiattimento effettuato dalla sentenza impugnata della tutela concorrenziale sulla violazione del segno distintivo, pur tenute ben distinte dalla clausola di salvaguardia di esordio dell’articolo 2598 c.c., n. 1 (“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi…”).
3.2. Nella specie la censura non appare fondata.
La Corte territoriale, proprio perche’ non ha ritenuto di per se’ vietata l’inserzione del patronimico nella denominazione sociale post-adottata, che ha censurato solo perche’ fonte di confusione tra le due imprese, ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concorrenza sleale confusoria, che comprendono l’effettivo rapporto concorrenziale sul mercato fra le due imprese, l’omogeneita’ delle attivita’, il concreto pericolo di confusione del pubblico fra le rispettive attivita’ dei due imprenditori concorrenti.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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