In tema di notificazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 22 settembre 2020, n. 19780.

In tema di notificazione, l’art. 137, comma 1, c.p.c. demanda l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore, mentre non sono disciplinate le modalità di conferimento dell’incarico all’ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell’atto e lo scopo della notificazione è raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell’atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest’ultimo, tale carenza non inficia di per sé la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell’atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’irritualità della notifica effettuata dall’Avvocatura dello Stato mediante presentazione all’UNEP dell’atto, siccome univocamente riferibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo-contenutistico, all’Agenzia delle entrate quale controparte del ricorrente nel giudizio di legittimità).

Sentenza 22 settembre 2020, n. 19780

Data udienza 17 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa – Legittimità anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette ma inattendibili – Società di capitali a ristretta base sociale – Presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili – Omessa pronuncia su censure dedotte nel controricorso – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13276-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), presso lo studio del quale e’ elett.te dom.ta in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 141/51/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l’Avv. (OMISSIS) per l’Agenzia delle Entrate.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., impugno’, innanzi alla C.T.P. di Benevento, l’avviso di accertamento con cui l’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI BENEVENTO, ha provveduto, nei propri confronti, alla ripresa di maggior ricavi – non contabilizzati – relativi all’anno di imposta 2005, nonche’ delle spese sostenute per l’acquisto di carburante, siccome ritenute indeducibili.
2. La C.T.P., con sentenza 245/01/2009, accolse parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi conseguiti dalla contribuente in Euro 156.000,00 ed annullando il recupero dei costi di carburante.
3. La (OMISSIS) S.R.L. impugno’ tale decisione innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza 141/51/11, depositata il 15.4.2011, rigetto’ il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come la societa’ contribuente non avesse fornito, in relazione alle anticipazioni ricevute dai soci, “alcuna prova in ordine alla provenienza del denaro relativo ai versamenti erogati dalle parti… l’esiguita’ dei redditi dei singoli (configura) l’indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla societa’. Distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti nella societa’” e ritenendo, per l’effetto, assorbiti tutti gli altri motivi di gravame.
4. Avverso tale pronunzia la (OMISSIS) S.R.L. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi. Si e’ costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale (affidato ad un motivo), l’AGENZIA DELLE ENTRATE, cui ha resistito, con controricorso, la societa’ contribuente.
5. Parte ricorrente principale ha depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale (cfr. p. 121 ss. del ricorso) la difesa della (OMISSIS) lamenta (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 26, comma 2, nn. 2, 3 e 4, dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione agli articoli 12 e s.s. preleggi nonche’ agli articoli 1362 e s.s. c.c., per risultare la motivazione della sentenza impugnata carente dei requisiti minimi prescritti dalle richiamate disposizioni, con conseguente omissione di pronunzia, ad opera della C.T.R., sui motivi di impugnazione proposti da essa appellante principale (con particolare riferimento all’eccepita mutatio libelli operata dall’Agenzia delle Entrate avuto riguardo alle ragioni sottese all’atto impositivo e poste a fondamento della pronunzia di prime cure).
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. Premesso che dalla lettura della motivazione della C.T.R. si colgono chiaramente quale sia l’oggetto del giudizio e quale il contenuto dell’avviso di accertamento, appare altresi’ evidente come la C.T.R. non abbia omesso di pronunziarsi su alcuno dei motivi di impugnazione proposti dall’appellante principale (quale conseguenza di una asserita incompletezza della esposizione in fatto) ma abbia, piuttosto, ritenuto la questione concernente il mancato assolvimento, da parte della (OMISSIS), dell’onere della prova su di se’ gravante, prevalente e, dunque – in evidente applicazione del principio della ragione piu’ liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724, Rv. 634816-01) – “assorbente” rispetto ad ogni altra (“la parte, pur avendo svolto numerose eccezioni in diritto, non ha fornito una prova che, concretamente, dimostri la provenienza delle somme versate che, per la loro rilevanza, non trovano sostegno economico nella condizione reddituale dagli stessi posseduta. Alla stregua delle premesse considerazioni, ritenuti assorbiti gli altri motivi di gravame, l’appello non puo’ essere accolto” – cfr. p. 3, terzultimo e penultimo cpv. della motivazione).
2. Con il secondo motivo (pp. 132 ss.) la difesa della ricorrente principale si duole (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), della violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi in ordine all’eccepita mutatio libelli operata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE nel corso del primo grado di lite e posta a fondamento della decisione della C.T.P., avuto riguardo alle ragioni sottese alla dedotta incapienza reddituale dei soci ed alla mancanza di prova circa la provenienza della provvista da questi utilizzata per i versamenti in contanti in favore della (OMISSIS): in sostanza, si opina, la C.T.P. avrebbe posto a fondamento della propria decisione in ordine alla parziale correttezza della ripresa, operata nei confronti della societa’ contribuente, per maggiori ricavi non contabilizzati, l’inesistenza di versamenti ad opera del socio DE TATA – circostanza, si opina, emersa solo nel corso del giudizio di prime cure – piuttosto che la loro incoerenza circostanza posta a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato.
2.1. Il motivo e’, si’ come formulato, inammissibile giacche’, versandosi in presenza, come detto sub § 1.2., di assorbimento, non puo’ discutersi di omissione di pronunzia (tale vizio essendo configurabile solo con riguardo alla totale mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto) quanto – al piu’ e sempre che, rispetto alla questione sub iudice, si escluda la correttezza della valutazione di assorbimento operata dalla C.T.R. – di vizio della motivazione, in termini di motivazione omessa (Cass., Sez. 5, 30.12.2019, n. 34620, non massimata; Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv. 651580-01; Cass., Sez. 1, 27.12.2013, n. 28663, Rv. 629570-01).
3. Con il terzo motivo (pp. 144 ss.) la difesa della (OMISSIS) lamenta (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 40 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 56, anche in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 18 e 23 e articolo 112 c.p.c., “nella parte in cui la sentenza d’appello implicitamente conferma il decisum di primo grado sul duplice presupposto dell’incapienza reddituale e della mancata prova della provenienza della provvista utilizzata per i versamenti “in contanti”, anche nella parte in cui questo, a sua volta, aveva omesso di rilevare che nella motivazione dell’avviso di accertamento invero la pretesa era basata sul solo fatto dell’asserita incapienza del reddito da pensione annuo dei soci rispetto alle anticipazioni effettuate nel periodo d’imposta 2005 e che essa era stata smentita dall’Agenzia delle entrate con inammissibile tentativo di cd. mutatio libelli esperito nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo di primo grado, che di necessita’ valeva comunque a smentire e rinnegare i fatti posti a base della pretesa originaria(mente) ed indicati nell’avviso di accertamento, ovvero a confermare la loro insufficienza a fondare valida presunzione e la pretesa avanzata di maggiori ricavi sociali occultati, distribuiti e riversati nelle casse sociali proprio a mezzo di dette anticipazioni” (cfr. ricorso, p. 144).
3.1. Il motivo e’, per le medesime ragioni esposte sub § 2.1, inammissibile, giacche’ parte ricorrente avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione di assorbimento degli ulteriori motivi di appello espressa dalla corte territoriale lamentando un vizio di motivazione omessa, e non sollevare come invece operato, nella specie – un vizio di violazione di legge (peraltro intersecandola, ancora una volta, con la dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c.).
4. Con il quarto motivo (pp. 155 ss.) la ricorrente principale lamenta (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione degli articoli 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ripartito, tra le parti, l’onere della prova rispetto alla provenienza del denaro oggetto delle anticipazioni dei soci.
5. Con il quinto motivo (pp. 166 ss.) la (OMISSIS) si duole (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) della illogicita’ della motivazione della gravata decisione, nella parte in cui la C.T.R. ha confermato che la esiguita’ dei redditi dei soci nel periodo di imposta in questione non giustifica le anticipazioni dagli stessi effettuate in favore della societa’, “non considerando la piu’ complessiva capacita’ finanziaria accumulata nei periodi di imposta precedenti, come quella patrimoniale dei soci stessi, come ancora le operazioni di disinvestimento” (cfr. p. 167);
6. Con il sesto (pp. 173 ss.), il settimo (pp.199 ss.) e l’ottavo (pp. 228 ss.) motivo, parte ricorrente principale lamenta (in relazione, rispettivamente, all’articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5) la motivazione omessa o apparente in relazione alla prova contraria effettivamente offerta – si opina – da essa contribuente, atta a superare la presunzione di occultamento dei ricavi sottesa all’avviso di accertamento impugnato (sesto ed ottavo motivo), senza che i singoli mezzi istruttori a tal fine proposti siano stati individualmente valutati e giudicati insufficienti allo scopo (settimo motivo).
7. Con il nono motivo (pp. 260 ss.) la societa’ contribuente si duole (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficienza, contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione della gravata sentenza in ordine alla capienza dei redditi dei soci rispetto alla maggior parte delle anticipazioni effettuate in proprio favore.
8. Con il decimo motivo (pp. 273 ss.) la difesa della ricorrente lamenta (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione degli articoli 2727, 2729, 2697, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 2707 c.c., secondo periodo, articoli 2712, 2717, 2719 c.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, commi 4 e 5, del principio di non contestazione e del Decreto Legislativo n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4, per avere la C.T.R. escluso la sussistenza di una prova contraria rispetto alla “presunzione” posta a fondamento dell’avviso di accertamento, nonostante la documentazione prodotta consentisse di dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per le anticipazioni dei soci.
9. Con l’undicesimo motivo (cfr. pp. 302 ss.), infine, la (OMISSIS) lamenta (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la motivazione omessa o insufficiente rispetto alle allegazioni, non contestate, nonche’ alla produzione documentale, le une e le altre svolte nei gradi di merito ed idonee a fornire la prova (contraria) richiesta alla societa’ contribuente.
10. I motivi dal quarto all’undicesimo – suscettibili di trattazione congiunta, stante l’identita’ di questioni agli stessi sottese – sono infondati e vanno rigettati, pur dovendosi parzialmente integrare la motivazione della sentenza impugnata.
11. La C.T.R., nel motivare la propria decisione, ha evidenziato che la (OMISSIS) “non ha fornito una prova che, concretamente, dimostri la provenienza delle somme versate (dai soci quali anticipazioni in favore della societa’ e) che, per la loro rilevanza, non trovano sostegno economico nella condizione reddituale dagli stessi posseduta”; sicche’ “l’esiguita’ dei redditi dei singoli (soci configura) l’indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla societa’. Distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti alla societa’”.
11.1. Tale assunto, invero, appare conforme all’orientamento di questa Corte, per cui: a) la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita’ dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), qualora la contabilita’ stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile; in tali casi, pertanto, e’ consentito all’ufficio dubitare della veridicita’ delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purche’ gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 18.5.2012, n. 7871, Rv. 622907-01); b) nell’ipotesi – quale quella di specie di societa’ di capitali a ristretta base sociale, e’ ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non e’ dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della societa’, bensi’ dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarieta’ e di reciproco controllo dei soci (nella specie, peraltro, coniugi) nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (arg. da Cass., Sez. 6-5, 24.1.2019, n. 1947, Rv. 652391-01. Il principio, peraltro, e’ stato ritenuto operante anche in tema di societa’ di persone a ristretta base familiare, come chiarito da Cass., Sez. 5, 21.11.2018, n. 30098, Rv. 651555-01); c) l’esiguita’ dei redditi dei soci conferenti, inidonea a giustificare i finanziamenti alla societa’ in misura conforme all’impegno dagli stessi assunto e’, al contrario, circostanza idonea a fondare una presunzione di distribuzione di utili extrabilancio (arg. da Cass., Sez. 5, 6.9.2013, n. 20514); d) a tutto volere, l’effettivita’ di un finanziamento infruttifero in favore della societa’ non potrebbe comunque neppure desumersi dalla prova della capacita’ di spesa e dalla disponibilita’ di liquidita’ in capo al socio finanziatore, giacche’ le anticipazioni dei soci, laddove (come nella specie) siano ingiustificate (e, sul punto, alcunche’ e’ stato osservato rispetto al maggior reddito di Euro 156.000,00 ascritto alla (OMISSIS), quale importo residuato dal parziale accoglimento dell’originario ricorso della societa’ contribuente), possono essere considerate quali ricavi in nero (arg. da Cass., Sez. 5, 7.6.2017, n. 14066).
11.2. Emerge allora chiaramente come, ferma la correttezza del riparto dell’onere della prova assunto dalla C.T.R. a fondamento della propria decisione, le molteplici censure svolte dalla difesa della ricorrente, nelle varie forme in cui esse sono state spiegate (vizio di motivazione, violazione di legge ovvero error in procedendo): 1) si risolvono in una valutazione alternativa del materiale probatorio, in contrasto col principio di diritto, secondo il quale spetta al giudice del merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’ (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118-01, ed ivi altri richiami giurisprudenziali); 2) mirano a censurare una circostanza (l’omessa valutazione, ad opera della C.T.R., della effettiva disponibilita’, da parte dei soci, delle somme oggetto di anticipazione, indipendentemente dal reddito dichiarato) di per se’ comunque irrilevante ai fini della definizione del giudizio in senso favorevole alla societa’ contribuente, difettando, al contrario, qualsiasi allegazione (e prova) in relazione alla causa sottesa alle residue anticipazioni per le quali la C.T.R. – confermando la sentenza della C.T.P. ha ritenuto potersi ancora individuare un reddito occulto della (OMISSIS).
12. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’AGENZIA DELLE ENTRATE si duole (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), dell’omissione di pronunzia in cui sarebbe incorsa la C.T.R. (cfr. l’articolo 112 c.p.c.), per non avere questa delibato i motivi di appello incidentale (riprodotti alle pp. 18 e 19 del controricorso) proposti dall’Ufficio in seconde cure.
12.1 Rispetto a tale gravame incidentale, peraltro, in via del tutto preliminare va delibata l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla difesa della (OMISSIS) alle pp. 111 ss. del proprio controricorso: in particolare – si opina – l’atto contenente il ricorso incidentale dell’AGENziA sarebbe inesistente (con conseguente inammissibilita’ del gravame incidentale), siccome notificato ad istanza dell’Avvocatura dello Stato quale rappresentante ex lege di una parte (il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) diversa da quella (l’AGENZIA DELLE ENTRATE) dotata di legittimazione processuale ad agire e resistere nel presente giudizio.
12.1.2. L’eccezione e’ infondata.
12.1.3. Invero – come peraltro correttamente evidenziato dalla difesa erariale nel corso della discussione – le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affrontato una questione del tutto sovrapponibile a quella odierna, escludendo che una fattispecie, quale quella oggi sottoposta al vaglio del Collegio, possa determinare l’eccepita nullita’ o inesistenza della notifica del controricorso. In particolare, Cass., Sez. U, 30.7.2018, n. 20168 (non massimata sotto tale profilo specifico) ha chiarito (cfr. pp. 8 ss. della motivazione, sub §§ 6-8) che “…l’attivita’ di impulso del procedimento notificatorio – sostanzialmente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – e’ riservata alla parte o al suo procuratore, ma le modalita’ di conferimento all’ufficiale giudiziario dell’incarico di procedere a notificazione non sono disciplinate – e tanto meno a pena di nullita’ – dal codice di rito e restano irrilevanti nei confronti del destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell’atto e lo scopo della notificazione deve ritenersi raggiunto quando e’ certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell’atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest’ultimo, tale carenza non inficia di per se’ la notifica, che puo’ risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell’atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata (Cass. 07/05/2003, n. 6928; nello stesso senso: Cass. 03/01/2005, n. 33; Cass. 09/01/2006, n. 74). Ancora, la menzione nella relazione di notifica dell’intervento di un soggetto diverso da quello che sarebbe legittimato, priva dell’indicazione di un incarico da parte di questi, e’ irrilevante ai fini della validita’ della notificazione se alla stregua dell’atto da notificare (e sempreche’ che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione) risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; inoltre, della notificazione di uno di tali atti effettuata senza la necessaria autorizzazione del legittimato puo’ dolersi esclusivamente il soggetto cui ex articolo 137 c.p.c. gli effetti della attivita’ di impulso in questione vanno imputati (Cass. 05/01/2005, n. 164), esclusa qualunque nullita’ della notificazione (Cass. 08/03/2016, n. 4520)”.
12.1.4. Essendo dunque l’atto presentato all’Ufficio N. E.P. dall’Avvocatura dello Stato – a dispetto dell’erronea indicazione contenuta nell’istanza ivi formulata dall’Ufficiale giudiziario e di cui si e’ detto – univocamente riferibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo-contenutistico all’AGENZIA DELLE ENTRATE, quale controparte della (OMISSIS) nel giudizio di legittimita’ da questa intrapreso per censurare la sentenza n. 141/51/11 della C.T.R. della Campania, va esclusa qualsivoglia irritualita’ che possa determinare la nullita’ o l’inesistenza della notifica del contricorso (contenente, per l’appunto, il ricorso incidentale). 12.2. Passando, quindi, alla disamina del merito dell’unico motivo di ricorso incidentale, lo stesso e’ parzialmente fondato. 12.3. Emerge dalla lettura della gravata decisione, infatti, che la C.T.R. effettivamente non ha fatto alcun riferimento esplicito, nella motivazione in diritto ne’, tampoco, nella esposizione in fatto, ai motivi di appello incidentale spiegati dall’AGENZIA DELLE ENTRATE: se, tuttavia, in relazione al primo motivo di gravame incidentale (cfr. p. 18 del controricorso, sub 1) appare indiscutibilmente versarsi in presenza di un suo rigetto implicito (arg. da Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29191, Rv. 646290-01) – avendo la C.T.R. confermato l’operativita’ della presunzione di distribuzione di utili occulti nei limiti gia’ indicati dalla C.T.P. – alla medesima conclusione non puo’ accedersi per quanto concerne il secondo motivo di appello incidentale (cfr. pp. 18 e 19 del controricorso, sub 2), siccome coinvolgente una “voce” (la indeducibilita’ dei costi carburante) del tutto diversa da quella considerata dalla decisione della C.T.R. e da queste non dipendente. Sicche’ deve concludersi nel senso che C.T.R. abbia effettivamente omesso di pronunziarsi sul punto.
13. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale accolto, sia pure nei limiti di cui in motivazione (cfr. sub § 12.3). Per l’effetto la gravata sentenza va cassata, con rinvio della causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinche’ la stessa provveda a decidere la controversia in relazione al motivo di gravame incidentale non delibato, liquidando altresi’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; accoglie parzialmente il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinche’ la stessa provveda a decidere la controversia in relazione al motivo di gravame incidentale non delibato, liquidando altresi’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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