In tema di notificazione nella relazione prevista dall’art. 148 c. p. c.

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 9 marzo 2020, n. 6565.

La massima estrapolata:

In tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’art. 148 c. p. c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l’indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell’art. 160 c. p. c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.

Ordinanza 9 marzo 2020, n. 6565

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento civile – Notificazione – Alla residenza, dimora, domicilio notificazione – Relazione ex art. 148 c.p.c. – Contenuto – Generalità del ricevente – Assenza – Conseguenze – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – RISCOSSIONE E RIMBORSI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5181-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
e
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1137/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 9/6/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:
(OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emila Romagna aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di rinvio da Cass. n. 5745/2007 per integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, avverso la sentenza n. 110/12/2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, con cui era stato accolto il ricorso avverso avviso di mora per recupero di imposta di registro a causa della perdita dei benefici fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 1147 del 1948 e succ. proroghe, essendo state accolte le doglianze del contribuente circa la mancata notifica degli atti presupposti (avviso di liquidazione e cartella esattoriale);
il Ministero delle Finanze ed il Concessionario della Riscossione sono rimasti intimati;
il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

Che:
1. va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, e nei cui “rapporti giuridici”, “poteri” e “competenze” in materia sono succedute ex lege (Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 57, comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, ex articolo 1) le agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettivita’ impositiva, nonche’ di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15; 22992/10 ed altre);
2.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione del disposto dell’articolo 139 c.p.c., per omessa o comunque irrituale notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta, … per omessa o comunque irrituale notifica della cartella esattoriale, atti mai notificati…, sia per violazione del disposto Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, ultima parte, che stabilisce il principio che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, pretesamente adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, lamentando il contribuente che la CTR avesse omesso di rilevare che l’avviso di liquidazione era stato notificato dal Messo Notificatore a soggetto diverso dal destinatario senza indicare, nella relata, la qualifica del consegnatario, e che parimenti l’estratto di ruolo, contenuto nella cartella esattoriale, non era “pervenuto a (OMISSIS) ancorche’ allo stesso apparentemente indirizzato”;
2.2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 139 c.p.c. e in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, ultima parte”, lamentando il ricorrente che la CTR abbia omesso di rilevare che entrambi gli atti presupposti erano stati notificati a soggetto con riguardo al quale non era stato specificato “il rapporto con (OMISSIS)”;
2.3. le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, vanno accolte;
2.4. il contribuente sostiene che entrambe le notifiche (dell’avviso di liquidazione e della cartella esattoriale) fossero nulle in quanto notificate non personalmente al medesimo e senza l’indicazione della specifica qualifica del consegnatario nella relata di notifica;
2.5. allegata al ricorso per cassazione vi e’ la notificazione dell’avviso di liquidazione (effettuata ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. presso la residenza del (OMISSIS), ma a mani di tale (OMISSIS), senza alcuna indicazione circa il rapporto di quest’ultima con il destinatario della notificazione), e quella della cartella, che risulta eseguita il 7 febbraio 92 presso il domicilio del contribuente, a mezzo di plico raccomandato, di cui manca tuttavia la prova, mediante avviso di ricevimento, della ricezione da parte del destinatario;
2.6. va quindi preliminarmente rilevato, in diritto, che in tema di notificazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall’articolo 148 c.p.c., la persona alla quale ha consegnato copia dell’atto, identificandola con le sue generalita’, nonche’ il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l’indicazione delle generalita’ del consegnatario, la notifica e’ nulla ai sensi dell’articolo 160 c.p.c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario (cfr. Cass. nn. 322/2007, 12806/2006; conf. Cass. n. 10030/2014), circostanze che non ricorrono dunque nel caso in esame;
2.7. parimenti irregolare, e quindi nulla, deve ritenersi la notifica della cartella, eseguita mediante servizio postale universale, non avendo la CTR verificato l’effettiva produzione, da parte del Concessionario, dell’avviso di ricevimento della spedizione dell’atto mediante raccomandata A.R.;
2.8. ritiene quindi il Collegio che la sentenza impugnata sia viziata dai denunciati vizi giacche’, in presenza della puntuale e specifica contestazione del contribuente circa la notifica dell’atto impositivo e della cartella esattoriale a persone a lui estranee, ha ritenuto valide entrambe le notifiche in contrasto con i principi dianzi illustrati e mostrando di prescindere totalmente dalle allegate circostanze fattuali;
3. resta assorbito il terzo motivo relativo alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dall’agevolazione tributaria di cui alla L. n. 114 del 1948, articolo 9 ed alla L. n. 604 del 1954, articolo 7, questione che dovra’ essere oggetto di esame da parte della CTR in sede di rinvio;
4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo ed il secondo motivo ed assorbito il terzo, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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