L’illecito endofamiliare

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 9 marzo 2020, n. 6518.

La massima estrapolata:

L’illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all’interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell’area dell’illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all’accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell’art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (Nella specie la Cassazione respinge il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello secondo la quale alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente delle prove orali espletate su istanza dell’attrice, aventi le caratteristiche della testimonianza de relato actoris, costei non aveva dato prova del proprio assunto “e cioe’ che il padre abbia posto in essere in danno della figlia la violazione suscettibile di risarcimento”.) 

Sentenza 9 marzo 2020, n. 6518

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – POTESTA’ DEI GENITORI – POTESTA’ DEI GENITORI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. de marzo Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22360/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 374/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2020 dal Cons. Marco Marulli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega scritta per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’impugnata decisione con cui la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto dal padre (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che ne aveva pronunciato la condanna a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente per la violazione dei doveri genitoriali, ha respinto la domanda della medesima sul rilievo che alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente delle prove orali espletate su istanza dell’attrice, aventi le caratteristiche della testimonianza de relato actoris, costei non aveva dato prova del proprio assunto “e cioe’ che il padre abbia posto in essere in danno della figlia la violazione suscettibile di risarcimento”.
Il mezzo proposto si vale di un solo motivo di ricorso a cui non ha inteso replicare l’intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 30 Cost., articoli 147, 148, 155, 315-bis, 2059, 2697 e 2909 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., della L. 27 maggio 1991, n. 76 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’articolo 24 della Carta di Nizza, nonche’ l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Richiamati i principi regolanti la materia ed i precedenti giurisprudenziali che di essa si sono occupati la ricorrente censura in particolare il giudizio probatorio di sfavore emesso dalla Corte d’Appello, posto che esso viola l’articolo 2697 c.c. dato che, dedotta dall’attrice l’inosservanza dei doveri inerenti lo status genitoriale, “era, semmai, onere del convenuto di dare la prova di averli assolti”; l’articolo 115 c.p.c., dato che, contrariamente a quanto affermato dal decidente a giustificazione della condotta del (OMISSIS), “non e’ affatto pacifico che (OMISSIS) sia impiegato a (OMISSIS)”, lavorando piuttosto a (OMISSIS) nella Svizzera italiana; l’articolo 2909 c.c., dato che la predetta circostanza “e’ stata accertata con la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 148 del 09-19/02/2009 passata in giudicato”. Errato si rivela anche l’assunto secondo il quale la tesi attorea sarebbe confortata solo da testi de relato actoris, giacche’ quanto dai medesimi riferito non era stato appreso dall’attrice “ma dalla madre della stessa”, cosi’ come non e’ trascurabile che “la Corte di merito abbia omesso poi di considerare dichiarazioni dei testi di assoluta importanza che non sono affatto de relato, ma di diretta conoscenza dei medesimi”.
3. Premesso che la doglianza da ultimo ostesa esula manifestamente dal perimetro di attuale ricorribilita’ per cassazione del vizio motivazionale, dovendosi ricordare, alla stregua del vigente dettato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che eleva a presupposto di esso l’omesso esame del fatto storico, principale o secondario, idoneo a fondare la domanda – che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053), quanto alle diverse doglianze di diritto non puo’ che rilevarsene l’inammissibilita’, essendo esse dirette, quantunque declinate in una forma accessibile al vaglio di questa Corte, a promuovere unicamente una revisione dello sfavorevole giudizio probatorio enunciato dalla Corte di merito.
4. E’ percio’ quasi superfluo soffermarsi a considerare – sebbene a tanto conducano almeno nella loro intitolazione le obiezioni che la ricorrente muove alla sentenza impugnata con riferimento alle norme del libro I – che nel mutato clima sociale che ha fatto da sfondo al pieno dispiegamento della stagione dei diritti nella prospettiva indicata dall’articolo 2 Cost. e, per quanto riguarda l’istituto familiare, dagli articoli 29 e 30 Cost., la giurisprudenza di questa Corte, chiamata, a confrontarsi con gli effetti dei sommovimenti in atto rispetto alle tradizionali tematiche endofamiliari, ha maturato il convincimento destinato a consolidarsi nel tempo (Cass., Sez. III, 7/03/2019, n. 6598; Cass., Sez. I, 10/04/2012, n. 5652; Cass., Sez. I, 15/09/2011, n. 18853), che “il rispetto della dignita’ e della personalita’, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile”, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilita’ civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare e dovendo dall’altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel tessuto familiare riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificita’, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilita’ degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul diverso, ma parallelo terreno della responsabilita’ aquiliana (Cass., Sez. I, 10/05/2005, n. 9801).
5. Non e’ invece superfluo rammentare – perche’ a questo ambito sembrano ancora indirizzarsi le obiezioni che la ricorrente muove alla sentenza impugnata in relazione all’articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c. – che l’illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all’interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell’area dell’illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all’accertamento della responsabilita’ ad esso correlata. E’affermazione percio’ di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell’articolo 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalita’, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato e’ conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilita’ risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilita’ extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
6. A queste elementari regole di giudizio si e’ esattamente attenuto il decidente del caso, allorche’, scrutinate le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ha escluso la ricorrenza nella specie di una condotta foriera di un obbligo risarcitorio in capo al (OMISSIS), annotando segnatamente che “non avendo l’attrice dato prova del proprio assunto e cioe’ che il padre abbia posto in essere in danno della figlio la violazione suscettibile di risarcimento”, difetta nel caso concreto la prova di siffatto presupposto.
La sentenza impugnata, corretta percio’ nella sua impostazione giuridica, non e’ dunque rivedibile nell’apprezzamento delle risultanze processuali in guisa delle quali e’ pervenuta alla conclusione da cui dissente il ricorrente; ed il ricorso che di cio’ si duole, postulando indirettamente una rinnovazione di quel giudizio, si rende per questo inevitabilmente inammissibile.
7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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