In tema di notificazione a mezzo posta

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878.

La massima estrapolata:

In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nel’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.

Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9878

Data udienza 14 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Indebito oggettivo – Can – Notifica atti giudiziari – Competenza per valore – Cumulo ex art. 10 cpc – Esclusione in caso di procedimenti diversi poi riuniti – Notificazione presso la sede legale della società ex art. 145 cpc – Perfezionamento avvenuto con la consegna alle persone ivi indicate – Esclusione del secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata – Sussistenza dell’indebito – Responsabilità dell’ufficiale giudiziario – Agente postale ausiliario dell’ufficiale giudiziario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15708-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. APPIA NUOVA 612, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2737/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI Francesca.

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Il sig. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Trib. Avellino 14/12/2016 che, in riforma della pronunzia – emessa su riuniti giudizi – del Giudice di Pace di Cervinara del 19/10/2013, ha rigettato la domanda di indebito avente ad oggetto il pagamento effettuato alla societa’ (OMISSIS) s.p.a. del richiesto costo della CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica) in relazione alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.
2. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che spiega altresi’ ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria. Osservato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli articoli 113 e 339 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1. Lamenta non essersi dal giudice dell’appello dichiarata l’inammissibilita’ del gravame, trattandosi nella specie di causa di valore inferiore ad Euro 1.032,00, pertanto fondata su un giudizio di equita’.
1.2. Il motivo e’ inammissibile.
1.3. Va anzitutto osservato che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “l’appello e’ ammissibile, nonostante la decisione secondo equita’, poiche’ non si verte nei giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’articolo 1342 c.c., ed avendo l’appellante denunciato la violazione dei principi regolatori della materia ai sensi dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, quali sono quelli in materia di notifica a mezzo posta e relative spese. Ne’ modifica tale conclusione l’avvenuta riunione di n. 20 giudizi. Infatti, ai fini della determinazione della competenza per valore, il criterio del cumulo di cui all’articolo 10 c.p.c., non opera nel caso di domande proposte in giudizi diversi successivamente riuniti, poiche’ ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualita’, nonostante l’intervenuta riunione. Ne segue che la competenza per valore deve essere stabilita attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda”.
1.4. Deve ulteriormente porsi in rilievo che l’assunto dell’odierno ricorrente secondo cui “parte attrice in primo grado ha limitato la domanda al di sotto dell’importo di Euro 1.100,00 e la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ di cui all’articolo 1342 c.c.””, ne’ “e’ stata mai dimostrata la sussistenza di singoli contratti per adesione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. relativi al recapito degli avvisi di ricevimento e della CAN che non doveva essere emessa trattandosi di atti indirizzati a persone giuridiche”, si appalesa inidoneo a fondare la censura mossa, risultando la stessa formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilita’ prescritto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacche’ il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso l’atto con il quale ha formulato l’asserita limitazione della domanda nel corso del giudizio di 1 grado, ne’ fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
1.5. E’ al riguardo appena il caso di ribadire che anche allorquando, come nella specie, viene denunziato un error in procedendo il requisito in argomento ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va imprescindibilmente osservato.
1.6. In conformita’ a un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunziato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilita’ del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, cosi’ da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., 25/9/2019, n. 23834; Cass., 2/2/2017 n. 2771; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
1.7. A tale stregua, quando nel ricorso si lamentino errores in procedendo, e questa Corte si ponga quale giudice del fatto processuale, con potere di esaminare direttamente gli atti di causa, il ricorrente non puo’ considerarsi esente dall’indicare gli elementi, le precisazioni ed i riferimenti necessari al Giudice di legittimita’ per avere piena cognizione della violazione processuale, non implicando la denunzia di un error in procedendo il dovere di questa Corte di ricercare genericamente atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune dell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisivita’ della questione (v. gia’ Cass., 18/7/2002, n. 10410).
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 31 del 2008, articolo 36, comma 2 quater, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2.1. Il ricorrente lamenta che essendo stata e a specie effettuata presso la sede legale della societa’ con consegna a persona addetta al servizio del destinatario ex articolo 145 c.p.c., non era necessaria la spedizione della CAN, i cui costi non possono essergli addebitati da controparte, giacche’ “la notifica deve ritenersi correttamente perfezionata, senza la necessita’ di un secondo avviso a mezzo lettera raccomandata”.
2.2. Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
2.3. Ai sensi della L. n. 31 del 2008, articolo 36, comma 2, “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata”.
2.4. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’articolo 145 c.p.c., a mente del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla
sede stessa, ovvero al portiere dello stabilire in cui e’ la sede” (comma 1, prima parte).
2.5. Dalle norme riportate emerge invero, da un canto, che l’agente postale e’ tenuto a dare notizia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in caso di mancata consegna del piego direttamente al destinatario; per altro verso, che con il termine “destinatario” deve intendersi non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla disposizione generale di cui all’articolo 145 c.p.c., che equipara al legale rappresentante della societa’ le persone ivi indicate, e in particolare “la persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”.
2.6. Orbene, nel caso di specie i pieghi contenenti le notifiche degli atti giudiziari sono pervenuti ai destinatari della notificazione presso la sede legale della societa’, in persona dei soggetti indicati all’articolo 145 c.p.c., risultando essere stati ricevuti dalle persone addette al servizio (cosi’ qualificatesi all’atto di ricezione dei pieghi, come annotato dagli stessi agenti postali).
2.7. A tale stregua, la notificazione degli atti in argomento si e’ regolarmente perfezionata, senza la necessita’ del secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata.
2.8. Non essendo necessaria la spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (CAN), i relativi costi sostenuti dall’agente postale non potevano essere pertanto addebitati al richiedente la notifica.
2.9. Correttamente l’odierno ricorrente ha pertanto proposto nella specie domanda di restituzione dell’ammontare dalla societa’ controricorrente riscosso a titolo CAN, trattandosi di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c..
2.10. Altrettanto correttamente l’odierno ricorrente ha proposto la domanda di restituzione dell’ammontare in questione nei confronti dell’odierna controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a..
2.11. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, l’agente postale e’ un ausiliare dell’ufficiale giudiziario (v. Cass., 12/2/2018, n. 3292; Cass., 18/2/2015, n. 3263), come espressamente riconosciuto anche dal giudice di legittimita’ costituzionale delle leggi (v. Corte Cost. n. 477 del 2002 e Corte Cost. n. 28 del 2004).
2.12. Nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, articolo 4, comma 3, (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona -per il notificante- alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziche’ a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la Corte Costituzionale ha affermato appunto che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante- al solo compimento delle formalita’ a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attivita’ di quest’ultimo e dei suoi ausiliari – quale appunto l’agente postale- sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilita’ del notificante medesimo.
2.13. Tale principio corrisponde ormai ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass., 2/9/2004, n. 17714; Cass., 14/7/2004, n. 13065).
2.14. Emerge evidente come il rapporto obbligatorio si istauri tra il richiedente la notificazione e l’ufficiale giudiziario, mentre l’agente postale e’ un semplice ausiliario del quale l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione puo’ (e, in caso di notificazione da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, deve) avvalersi perche’ la stessa venga effettuata a mezzo posta.
2.15. La L. n. 890 del 1982, prevede infatti che l’ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti; che debba procurarsi buste ed avvisi di ricevimento per effettuare le notificazioni a mezzo posta; che debba presentare all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare e debba conservare la ricevuta di spedizione.
2.16. Tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale intercorre dunque un rapporto obbligatorio sulla cui base l’agente -in qualita’ di ausiliario- adempie il suo incarico, ed e’ all’ufficiale giudiziario che l’agente postale deve rispondere.
2.17. L. n. 890 del 1982, articolo 6, conferma l’indicata ricostruzione, in quanto prevede che il pagamento della indennita’ per lo smarrimento dei pieghi “e’ effettuato all’ufficiale giudiziario”, il quale ne corrisponde l’importo “alla parte che ha richiesto la notificazione dell’atto, facendosene rilasciare ricevuta” (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263).
2.18. Si e’ da questa Corte per altro verso precisato che nei confronti dei terzi (tra i quali e’ compreso, ovviamente, il richiedente la notificazione), in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 1228 c.c., risponde solo l’ufficiale giudiziario che dell’agente postale si e’ avvalso quale ausiliario (v. Cass., 12/2/2018, n. 3292).
2.19. Orbene, nella specie trattasi di domanda concernente non gia’ il rapporto contrattuale intercorso tra l’odierno ricorrente e l’ufficiale giudiziario ovvero tra quest’ultimo e la societa’ odierna controricorrente, ne’ avente ad oggetto il risarcimento di lamentati danni, bensi’ di ripetizione di quanto versato a titolo di costi della CAN, costituente -come detto- un indebito oggettivo.
2.20. Trattandosi di un pagamento richiesto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., e non dall’ufficiale giudiziario, direttamente all’odierno ricorrente e dal medesimo ottenuto, correttamente quest’ultimo alla predetta societa’ ne domanda la ripetizione.
2.21. Dei suindicati principi il giudice dell’appello, pertanto, non ha fatto invero corretta applicazione nell’impugnata sentenza, in particolare la’ dove ha affermato che “nel caso in esame oggetto del contendere e’ il costo addebitato della CAN emessa perche’ il piego non e’ stato recapitato personalmente al destinatario. Tanto premesso, assorbe ogni questione il rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’ente poste atteso che la notifica e’ stata avviata con l’ufficiale giudiziario del Tribunale di Avellino che, a sua volta, si e’ avvalso dell’agente postale… Nel caso in esame la legittimazione passiva spetta all’ufficio notifiche e non alle (OMISSIS) dovendosi applicare i medesimi principi dettati dalla Cass. nella sentenza del 2015 n. 3263, le cui argomentazioni si condividono e che questo giudice fa proprie”.
3. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
3.1. Lamenta che il giudice di pace avrebbe dovuto decidere secondo diritto e non secondo equita’, in base al disposto dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, in quanto la materia del contendere e’ tratta interamente dalle clausole legali di cui alla L. n. 890 del 1982, in tutto e per tutto assimilabili ed equiparabili alla disposizione di cui all’articolo 1342 c.c..
4. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 1175 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4.1. Si duole che il Giudice di Pace non abbia dichiarato l’improcedibilita’ delle azioni per illegittimo frazionamento del credito, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti tra creditore e debitore.
4.2. Lamenta che ciascuno degli atti di citazione con cui sono stati instaurati i singoli giudizi poi riuniti faceva riferimento ad un credito complessivo gia’ maturato, atteso che questo traeva origine dalla somma delle spese di rimborso per spedizioni CAN e CAD che il destinatario-attore aveva ritirato e, quindi, di cui era gia’ a conoscenza, laddove, essendo la richiesta di restituzione dell’importo era in possesso dell’attore, il credito complessivo poteva essere richiesto con un unico atto di citazione, in ossequio ai principi di buona fede e del giusto processo, come affermato da Cass., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726.
4.3. Lamenta che la parcellizzazione del credito unitario, nella fase giudiziale di tutela del credito rappresenta un abuso del processo e, come tale, va sanzionato con la improponibilita’ della domanda, laddove il Giudice di Pace non ha nella specie dichiarato l’improcedibilita’ delle singole domande.
5. Con il terzo motivo denunzia violazione dell’articolo 96 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
5.1. Si duole che giudice di pace l’abbia, con “decisione fuori da ogni logica giuridica e priva di ogni fondamento”, condannata ex articolo 96 c.p.c., decisione confermata da Tribunale.
5.2. Lamenta di essersi difesa in giudizio con legittime e giustificate argomentazioni giuridiche ritenute da altri Tribunali idonee ad escludere la sua responsabilita’, essendo pertanto “del tutto arbitraria”g, la decisione di attribuirle una responsabilita’ aggravata.
6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
6.1. Essi sono anzitutto inidonei a individuare e censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, giacche’ le doglianze risultano inammissibilmente rivolte alla sentenza del giudice di prime cure, non risultando pertanto correlate alle argomentazioni dal giudice dell’appello poste a base della decisione nella presente sede in esame.
6.2. Va, per altro verso, sottolineato che la ricorrente in via incidentale ha al riguardo mosso ed argomentato censura di error in procedendo ex articolo 112 c.p.c., in spregio del requisito a pena d’inammissibilita’ prescritto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ -come sopra ribadito- va anche in tal caso osservato.
6.3. Con particolare riferimento al secondo motivo non puo’ d’altro canto sottacersi che la relativa inammissibilita’ discende altresi’ dal risultare la doglianza ivi formulata priva d’interesse, avendo sin dall’inizio il giudice di prime cure disposto la riunione dei processi.
7. Stante quanto sopra rilevato ed esposto, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale, e rigettato l’incidentale condizionato, s’impone pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato principio, del tutto disatteso.
7.1. Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; rigetta l’incidentale condizionato. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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