Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21523.
Massima estrapolata:
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorrente dal deposito dell’atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve definire il giudizio, a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo).
Sentenza 20 luglio 2020, n. 21523
Data udienza 18 giugno 2020
Tag – parola chiave: Procedimento penale – Dpr 309 del 1990 – Associazione per delinquere di stampo mafioso – Misure di prevenzione – Decreto legge 306 del 1992 – Confisca – Restituzione dei beni confiscati – Presupposti – Decreto legislativo 159 del 2011 – Pericolosità sociale – Valutazione del giudice di merito – Criteri – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSTANZO Angelo – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere
Dott. APRILE E. – rel. Consigliere
Dott. ROSATI Martino – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 18/12/2018 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Cagliari riformava parzialmente il provvedimento di primo grado del 13 febbraio 2018, revocando la confisca dei terreni siti nel comune di (OMISSIS) intestati a (OMISSIS) e disponendone la restituzione, e confermava nel resto il medesimo provvedimento con il quale il Tribunale di Cagliari aveva disposto nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la confisca di una serie di rapporti bancari, beni immobili e autovetture a loro rispettivamente intestati quali proprietari o usufruttuari, nonche’ nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la confisca di rapporti bancari e beni immobili appartenenti alla (OMISSIS) s.r.l. (delle cui quote e’ proprietario (OMISSIS)), alla Rifinite Costruzioni (delle cui quote e’ proprietario (OMISSIS)) o alla (OMISSIS) soc. cooperativa agricola, di cui e’ amministratore unico il (OMISSIS).
Rilevava la Corte di appello come le emergenze procedimentali avessero provato a livello indiziario che (OMISSIS) era soggetto socialmente pericoloso in via generica in quanto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1 e articolo 4, lettera c) per la condotta e il tenore di vita doveva considerarsi persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose, e soggetto pericoloso in via qualificata in quanto, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), Decreto Legislativo cit., imputato dei delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies; e che nel periodo dal 1994 al 2016 aveva acquistato una serie di beni, a lui intestati o di cui disponeva indirettamente per il tramite di fittizie intestazioni in capo alla moglie (OMISSIS) e ai figli conviventi (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultima proprietari anche dei beni aziendali della suddetta cooperativa), ovvero in capo alle anzidette societa’ a r.l., le cui quote formalmente intestate a terzi, dovevano ritenersi facenti capo a (OMISSIS) per il tramite del di lui fratello (OMISSIS): beni tutti da valutarsi come il frutto delle attivita’ illecite, o il frutto del relativo reimpiego, riferibili a (OMISSIS), in ragione della palese sproporzione tra il loro valore e i redditi dallo stesso proposto dichiarati ai fini delle imposte e alle sue attivita’ economiche.
2. Avverso tale decreto hanno presentato impugnazioni i cinque ricorrenti elencati in epigrafe – con atti sottoscritti dai rispettivi difensori e, per i terzi interessati, procuratori speciali – i quali con motivo dedotto con contenuti sostanzialmente per tutti analoghi hanno denunciato la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 6, per avere la Corte territoriale adottato il provvedimento ablatorio senza il rispetto del termine di un anno e sei mesi, decorrente dalle rispettive date di presentazione dei ricorsi in appello e scaduto prima che il 18 dicembre 2019 venisse depositato il provvedimento motivato di confisca.
3. Con il proprio atto di impugnazione (OMISSIS) ha dedotto i seguenti due ulteriori motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo cit., articoli 24 e 26 per avere la Corte distrettuale confermato il giudizio di pericolosita’ sociale generica a partire dal 1994, nonostante nel periodo dal febbraio del 1995 al settembre del 2011 egli non abbia commesso alcun reato, essendo stato recluso in carcere ovvero sottoposto a stringenti misure alternative alla detenzione, non potendo essere valorizzato il fatto di aver effettuato in quell’arco temporale operazioni patrimoniali “sospette”.
3.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato il giudizio di pericolosita’ sociale qualificata, benche’ non vi sia corrispondenza cronologica tra le date degli acquisti di beni e il periodo in cui si sarebbe manifestata quella pericolosita’ e che le ipotizzate operazioni di fraudolenta intestazione di valori a terzi sarebbero avvenute in un periodo in cui egli non era passibile di essere sottoposto a misure di prevenzione.
4. Con il proprio atto di impugnazione (OMISSIS) ha dedotto i seguenti tre ulteriori motivi.
4.1. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 7, commi 2 e 7, articolo 23, comma 1; articolo 111 Cost.; e articolo 6 CEDU, per avere la Corte periferica confermato il provvedimento di primo grado di confisca sulla base di presupposti diversi da quelli che erano stati indicati nella proposta di applicazione della misura.
4.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 6, 7, 23 e 24 Decreto Legislativo cit., articolo 125 c.p.p., per avere la Corte di appello omesso di giustificare il collegamento cronologicamente tra gli accrescimenti patrimoniali della (OMISSIS) ed i periodi di manifestazione della pericolosita’ sociale del di lei coniuge.
4.3. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo cit., articoli 7, 23 e 24, articolo 125 c.p.p., per avere la Corte di merito ingiustificatamente sostenuto che la (OMISSIS) non fosse riuscita a dimostrare la provenienza lecita delle risorse impiegate per l’acquisto dei beni a lei intestati ovvero l’assenza di una sproporzione tra il loro valore e le capacita’ reddituali ed economiche della predetta, senza considerare la documentazione che, al riguardo, la stessa aveva allegato.
5. Con due distinti atti di impugnazione, di contenuto analogo, (OMISSIS), titolare dell’intero pacchetto di quote della (OMISSIS) s.r.l., e (OMISSIS), intestatario delle quote della (OMISSIS) s.r.l, hanno dedotto, con tre ulteriori motivi, la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo cit., articoli 24 e 26, articolo 125 c.p.p., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente omesso di collegare le date di costituzione delle due anzidetta societa’ con il periodo di manifestazione della pericolosita’ sociale del proposto, formulando al riguardo una motivazione solo apparente, senza spiegare quali fossero i concreti elementi in base ai quali poter affermare che quelle costituzioni fossero avvenute non con denari del (OMISSIS) o di (OMISSIS), bensi’, come sostenuto nel decreto impugnato, con risorse di provenienza illecita loro fornite da (OMISSIS).
6. Con il proprio atto di impugnazione, (OMISSIS), amministratore della societa’ cooperativa agricola (OMISSIS), ha denunciato, come ulteriore motivo, la violazione di legge, in relazione all’articolo 24 Decreto Legislativo cit. e articolo 6 CEDU, ed il vizio di motivazione, per mancanza e illogicita’, per avere i giudici di merito apoditticamente sostenuto la fittizieta’ dell’acquisto di tale azienda da parte del (OMISSIS), negando ogni rilevanza agli elementi fattuali segnalati dalla difesa del prevenuto e asserendo che lo stesso, “nipote acquisito” del proposto non potesse essere estraneo alle vicende giudiziarie che avevano interessato la famiglia del (OMISSIS).
7. Con requisitoria scritta depositata il 9 marzo 2020, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato, dichiarando la perdita di efficacia della confisca e ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i ricorsi vadano accolti in quanto e’ fondato il primo motivo comune a tutti e cinque gli atti di impugnazione.
2. Dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24, comma 2 e articolo 27, comma 6, si evince che, laddove sia stato proposto appello avverso il provvedimento con il quale il tribunale abbia disposto la confisca dei beni sequestrati, il giudizio di secondo grado deve concludersi entro un anno e sei mesi “dal deposito del ricorso” (termine che puo’ eccezionalmente essere prorogato per periodi di sei mesi e per non piu’ di due volte, nel caso di indagini complesse o compendi rilevanti), pena la perdita di efficacia del provvedimento impugnato.
Ora, se sul dies a quo per il computo di tale termine non vi e’ alcuna incertezza interpretativa, stante il chiaro disposto letterale della norma in esame, qualche dubbio e’ sorto in ordine alla individuazione del dies ad quem.
Tuttavia, a parte una isolata pronuncia, costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza della Corte di cassazione – dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi – il principio secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi, previsto dall’anzidetto articolo 27, comma 6, decorrente dal deposito dell’atto di impugnazione, entro il quale la corte di appello deve provvedere a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato: e cio’ per l’ovvia considerazione che trattandosi di procedimento che si svolge in camera di consiglio e non in udienza pubblica, mancando una lettura del dispositivo in una fase distinta da quella del successivo deposito della motivazione, ma essendo previsto direttamente il deposito del provvedimento giurisdizionale finale completo di tutte le sue parti, e’ solo con tale deposito che si perfeziona la formazione del provvedimento, che acquista, cosi’, giuridica esistenza (cosi’, tra le tante, Sez. 1, n. 21740 del 07/03/2019, Procopio, Rv. 276315).
Applicando tale regula iuris al caso di specie, va rilevato come il previsto termine di un anno e sei mesi, anche computando il periodo di sospensione dei termini dal 25 giugno al 26 settembre 2018 dovuta ad un rinvio dell’udienza per l’adesione dei difensori ad una astensione collettiva, non sia stato rispettato: ed infatti, i ricorsi in appello erano stati depositati rispettivamente il 2 marzo 2018 quello nell’interesse della (OMISSIS), il 3 marzo 2018 quelli nell’interesse dei due (OMISSIS) e del (OMISSIS), e il 5 marzo 2018 quello nell’interesse del (OMISSIS), sicche’ il citato termine ebbe a scadere – in relazione ai diversi atti di impugnazione – tra il 3 e il 6 dicembre del 2019, laddove il decreto motivato della Corte di appello risulta essere stato depositato solo il 18 dicembre 2019.
3. La riconosciuta fondatezza dell’iniziale comune motivo di doglianza difensiva, nel cui accoglimento resta logicamente assorbito l’esame degli ulteriori motivi dei ricorsi, impone l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato nella parte in cui e’ stata disposta la confisca, per essere intervenuta la perdita di efficacia del relativo provvedimento: ne consegue la perdita di efficacia del vincolo su tutti i beni in sequestro, dei quali va disposta la restituzione agli aventi diritto, con esecuzione demandata alla Procura generale in sede (giusta la previsione dell’articolo 626 c.p.p., pacificamente applicabile anche alla cessazione degli effetti delle misure di prevenzione patrimoniali).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato nella parte in cui conferma la misura di prevenzione della confisca di cui dichiara la perdita di efficacia e ordina la restituzione dei beni agli aventi diritto, se non sottoposti sequestro o a confisca per altro titolo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 626 c.p.p..
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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