In tema di misure cautelari

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 17 giugno 2019, n. 26592.

La massima estrapolata:

In tema di misure cautelari, l’avviso di esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., può essere dato al difensore anche in forma orale, trattandosi di un incombente funzionale solo alla determinazione del termine per proporre l’eventuale impugnazione.

Sentenza 17 giugno 2019, n. 26592

Data udienza 19 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/12/2018 del Tribunale della liberta’ di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del foro di Lecce, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale delle liberta’ di Lecce rigettava l’atto di impugnazione ex articolo 310 c.p.p. proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso il provvedimento del 13/11/2018, con cui il g.i.p. presso il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di nullita’ dell’interrogatorio dell’imputato con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata al predetto.
2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e) in relazione all’articolo 149 c.p.p., comma 2, articolo 293 c.p.p., comma 1-ter e comma 2, articolo 294, articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 111 Cost.. Assume il ricorrente che la conclusione raggiunta dal Tribunale della liberta’ – secondo cui, anche se il difensore era giunto all’interrogatorio ignorando che a carico del (OMISSIS) era stata eseguita un’ordinanza cautelare, non si era verificata alcuna nullita’, ne’ alcuna violazione del diritto di difesa, non sussistendo alcun diritto del difensore ad essere avvisato dell’avvenuto arresto e dell’esecuzione della misura cautelare nei confronti del proprio assistito – sarebbe in palese contrasto con l’articolo 149 c.p.p., comma 2, articolo 293 c.p.p., comma 1-ter e comma 2, articolo 294 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c) e costituirebbe, al contempo, una sostanziale negazione del principio del giusto processo fondato sul contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 111 Cost.. Afferma, inoltre, il ricorrente che, quanto alla denunciata violazione del dovere della p.g. di avvisare il difensore dell’avvenuto arresto del suo assistito, il Tribunale della liberta’ avrebbe confuso tale obbligo con quello, diverso, di avvisare l’indagato della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dall’articolo 293 c.p.p., comma 1, come emerge dalla motivazione, laddove richiama espressamerte il comma 1 (anziche’ il comma 1-ter) dell’articolo 293 c.p.p.. Peraltro, se, come sostenuto dal Tribunale, la notificazione dell’avviso di deposito non ha una funzione informativa ma determinativa della decorrenza del termine per impugnare, ne deriva, secondo il ricorrente, che l’obbligo di p.g. di avvisare il difensore ha lo scopo di informare il difensore dell’avvenuta emissione ed esecuzione della misura cautelare, e che, dunque, il difensore, prima di assistere all’interrogatorio, puo’ effettuare il colloquio ex articolo 104 disp. att. c.p.p. ed esaminare l’ordinanza e gli atti su cui essa si fonda; la violazione di detto obbligo, pertanto, integra una nullita’ a regime intermedio. Assume, ancora, il ricorrente, che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che il difensore non aveva richiesto il differimento dell’interrogatorio, in quanto l’articolo 294 c.p.p. troverebbe applicazione solo nel caso in cui il difensore sia stato tempestivamente avvisato dell’avvenuta emissione di un’ordinanza cautelare, mentre, nel caso in esame, il difensore non era stato informato dell’esecuzione della misura, ne’ aveva potuto prendere cognizione degli atti di indagini. In ogni caso, l’articolo 294 c.p.p. non poteva trovare applicazione perche’ il difensore Ma non aveva mai eccepito alcuna questione relativa alla brevita’ del termine di cui all’articolo 294 c.p.p., ne’ manifestato l’esigenza di consultare approfonditamente gli atti su cui la misura risultava fondata, sicche’ non vi era alcuna ragione perche’ il Tribunale disponesse il differimento dell’interrogatorio. Conclude, infine, il ricorrente asserendo che il deposito previsto dall’articolo 293 c.p.p. debba di necessita’ precedere l’interrogatorio di garanzia al fine di assicurare l’esercizio del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Quanto all’omesso avviso al difensore di fiducia dell’esecuzione della misura, ai sensi dell’articolo 293 c.p.p., comma 1 ter, e’ dirimente osservare che, secondo quanto accertato dal Tribunale – in cio’ non smentito dal ricorrente -, con la richiesta di gravame il difensore aveva dato atto di aver ricevuto un “avviso orale” dello svolgimento dell’interrogatorio. Deve percio’ ritenersi che il difensore fosse stato informato dell’esecuzione della misura nei confronti del proprio assistito, non prevedendo la norma una forma particolare dell’avviso, che, quindi, puo’ essere dato anche oralmente; prova ne e’ che il difensore si presento’ per l’espletamento dell’interrogatorio ex articolo 294 c.p.p., pur eccependone la nullita’.
La questione di diritto sollevata dal ricorrente non e’ pertanto rilevante, perche’ l’assunto su cui essa si fonda e’ smentito da quanto accertato dal Tribunale.
3. In relazione all’omessa notifica al difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare prima dell’interrogatorio, essa, per costante giurisprudenza, non determina alcuna nullita’ di quest’ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilita’, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si’ fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l’ordinanza (cfr. Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349, e Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007 Ferraro, Rv. 235921; v., inoltre, tra le decisioni recenti non massimate, Sez. 5, n. 57495 del 12/10/2017, Rucireta, e Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Gorezi).
A fondamento di questa conclusione, le Sezioni Unite hanno innanzitutto segnalato che la soluzione dell’obbligatorieta’ dell’incombente informativo potrebbe rendere difficile lo svolgimento dell’interrogatorio nel termine di cinque giorni e, anzi, “potrebbe porsi in contrasto con l’interesse dell’indagato ad un sollecito svolgimento” di tale atto. Hanno poi evidenziato la natura non strettamente necessaria dell’adempimento ai fini dell’accesso agli elementi prodotti dal pubblico ministero, in quanto “il difensore, che viene avvertito ai sensi dell’articolo 293 c.p.p., comma 1 dell’esecuzione della misura a carico del proprio assistito, ben sa che gli atti suddetti devono trovarsi nella cancelleria del giudice ove potra’ consultarli ed estrarne copie, essendo egli d’altro canto legittimato, nel caso di omesso deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio”. Hanno percio’ individuato un ruolo ben preciso da assegnare all’avviso di deposito: si tratta di un incombente “da ritenersi funzionale solo al riesame ed alla determinazione della iniziale decorrenza del termine per proporre l’impugnazione”.
4. Va peraltro aggiunto, come pure osservato dal Tribunale del riesame, che il difensore, ove non abbia potuto consultare gli atti prima dell’interrogatorio di garanzia, puo’ sempre presentare un’istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex articolo 294 c.p.p. (per questa soluzione, in relazione a una fattispecie in cui si deduceva la brevita’ del termine intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex articolo 293 c.p.p. e la data fissata per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, cfr., esemplificativamente, Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876).
Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che il difensore, presentatosi per l’espletamento dell’interrogatorio, non ne chiese il differimento, come ben avrebbe potuto fare, anche considerando che gli interrogatori di altri indagati, che avevano nominato il medesimo difensore, erano gia’ stati fissati in data successiva a quella dell’interrogatorio del (OMISSIS).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

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