In tema di scambio elettorale politico-mafioso

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 14 giugno 2019, n. 26426.

La massima estrapolata:

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d’influenza dell’organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il “post factum” costituito dal mancato incremento delle preferenze. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione cautelare adottata in un caso nel quale il procacciatore era stato consapevolmente individuato dal candidato in ragione della sua “prossimità” al clan camorristico operante sul territorio e si era avvalso della collaborazione di soggetti coindagati per il delitto di estorsione commesso in danno di altri candidati).

Sentenza 14 giugno 2019, n. 26426

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCARLINI E. V. – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/02/2019 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
sentite le conclusioni del PG, Dott.ssa MIGNOLO OLGA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), per i ricorrenti, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto, consumato in concorso fra loro e con altri coimputati, punito dall’articolo 81 cpv c.p., articolo 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, articolo 7, ai danni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), costringendo gli stessi, candidati alle elezioni del consiglio regionale della (OMISSIS), ad affidare il servizio di affissione dei manifesti elettorali, in (OMISSIS) e nei paesi limitrofi, alla cooperativa (OMISSIS), procurandosi cosi’ l’ingiusto profitto pari al corrispettivo ricevuto dalla cooperativa, in tali condotte avvalendosi dell’influenza e dell’assoggettamento derivanti dall’appartenenza al clan camorristico (OMISSIS).
Per il solo (OMISSIS) era stata disposta la cautela personale per avere, in concorso con altri ed in particolare con (OMISSIS), anch’egli candidato alle elezioni del Consiglio regionale della (OMISSIS), commesso il delitto previsto dall’articolo 81 cpv c.p., articolo 416 ter c.p., avendo, (OMISSIS), accettato la promessa fattagli dal (OMISSIS) e da altri esponenti del clan (OMISSIS), di procurargli i voti dei soggetti legati al sodalizio malavitoso, in cambio del versamento di Euro 7.000.
Condotte compiute in (OMISSIS), (OMISSIS) ed altre localita’ fino al (OMISSIS).
1 – 1 – Il Tribunale aveva rilevato che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che:
– (OMISSIS), seppur detenuto, era rimasto il referente del clan (OMISSIS), tanto che il fratello (OMISSIS) aveva riferito a tale (OMISSIS) che questi, dal carcere, aveva mandato “un’imbasciata” in cui aveva ricordato la necessita’ di ribadire il controllo del sodalizio sul territorio, imponendo ai candidati delle elezioni per il Consiglio regionale di servirsi di una determinata cooperativa per l’attivita’ di affissione dei manifesti nella citta’ di (OMISSIS);
– a seguito di tale indicazione, (OMISSIS) si era posto in costante contatto con i coimputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprio per garantire che le affissioni dei manifesti elettorali fossero affidate a quella cooperativa, riferendo loro le disposizioni che venivano impartite dal fratello (OMISSIS) (anche con dei “pizzini”) sia in ordine a chi dovesse partecipare all’affare, sia in relazione alla divisione dei proventi che ne erano rinvenuti;
– fra i coimputati, fervevano le discussioni sulla divisione dei proventi e sulle varie richieste di chi intendeva prendervi parte; e sulla necessita’ di riservarne una quota ai detenuti ed in particolare a (OMISSIS);
– parte dei profitti erano destinati ai “(OMISSIS)” e la stessa quota di 5.000 Euro destinata a (OMISSIS), diminutivo di (OMISSIS) (che veniva indicato come la persona che “a (OMISSIS).. e’ quello che conta”); in seguito si parlava di quote diverse (che andavano sempre cosi’ distribuite);
– i candidati vittime del delitto continuato di estorsione aggravata erano stati individuati in coloro che erano stati menzionati nelle imputazioni e che risultavano essere stati contattati attraverso i loro “attacchini” o coloro che ne gestivano la campagna elettorale:
– il candidato (OMISSIS), escludendo di essere stato oggetto di minacce, confermava di avere dovuto affidare il servizio ad una societa’ di (OMISSIS) cosi’ da evitare l’oscuramento dei suoi manifesti;
– i candidati (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano anch’essi escluso di essere stati destinatari di intimidazioni ma avevano confermato di essersi rivolti ad una societa’ di (OMISSIS).
1 – 2 – Quanto al delitto contestato al solo (OMISSIS), il Tribunale rilevava come questi non avesse contestato la materialita’ dell’addebito ascrittogli ai sensi dell’articolo 416 ter c.p., ma solo la corretta qualificazione della condotta che era consistita nell’avere accettato la promessa di Euro 7.000 per procurare un pacchetto di voti al candidato (OMISSIS).
La difesa riteneva che cio’ configurasse la diversa ipotesi delittuosa prevista e punita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 86, in quanto la promessa di procurare voti non era avvenuta con le modalita’ previste dall’articolo 416 bis c.p., comma 3.
Il Tribunale riteneva invece che la condotta consumata dal (OMISSIS) configurasse l’ipotesi delittuosa ipotizzata dalla pubblica accusa dal momento che il candidato (OMISSIS) si era consapevolmente rivolto ad un esponente del clan malavitoso (OMISSIS) tanto che lo stesso, nel reperimento dei voti, aveva trattato proprio con soggetti intranei o vicini al sodalizio.
1 – 3 – Sussistevano, infine, le esigenze di cautela ritenute dal Gip, in considerazione della gravita’ dei fatti, e, per (OMISSIS), del ruolo di vertice della consorteria, che aveva conservato anche in stato di detenzione, e, per (OMISSIS), dell’accertata, stretta, collaborazione con il fratello del capo del clan, (OMISSIS), emersa dalle conversazioni intercettate nel corso dell’anno (OMISSIS).
2 – Propongono ricorso per cassazione i due indagati, con atti distinti, entrambi a firma del comune difensore, Avv. (OMISSIS).
2 – 1 – Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
2 – 1 – 1 – Con il primo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi degli addebiti mossi al medesimo.
2 – 1 – 1 – 1 – Quanto al delitto di estorsione, non si erano raccolti elementi di prova sufficienti del fatto che il detenuto (OMISSIS) fosse il reggente del clan (OMISSIS) cosi’ che suo fratello, (OMISSIS), potesse giovarsene ottenendo dai candidati alle elezioni l’affidamento del servizio di affissione.
Gli elementi di prova raccolti non dimostravano poi neppure che l’appalto di tale servizio fosse stato illecitamente ottenuto e che, comunque, il (OMISSIS) ne fosse consapevole.
Le presunte persone offese ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), infatti, non avevano riferito di avere patito alcuna pressione o minaccia ed il loro limitato numero confermava che il servizio non era stato ottenuto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dalla consorteria che controllava il territorio.
Era stata captata una sola conversazione nella quale uno dei coimputati, (OMISSIS), aveva riferito al (OMISSIS) di avere interrotto l’attivita’ di affissione di una ditta concorrente. Un dato occasionale, del tutto insufficiente a costituire un adeguato compendio indiziario.
2 – 1 – 1 – 2 – Quanto al delitto punito dall’articolo 416 ter c.p., erroneamente il Tribunale aveva confermato la contestata qualificazione giuridica della condotta rigettando la censura difensiva volta a derubricarla nella fattispecie punita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 579 del 1960, articolo 86, posto che non era emerso che lo stesso (OMISSIS), con il quale il candidato (OMISSIS) aveva stretto l’accordo sul procacciamento dei voti, era soggetto incensurato e non intraneo al clan mafioso citato in imputazione, cosi’ che non poteva essere individuato dal (OMISSIS) come uno dei componenti della cosca dominante sul territorio.
Ne era una riprova il fatto che stesso indagato aveva poi restituito parte della somma ricevuta, dimostrando cosi’ di non avere incusso alcun timore nel (OMISSIS).
2 – 1 – 2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in relazione al delitto di estorsione, della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
Non si era infatti dimostrato che dalla consumazione del contestato delitto fosse derivata un qualsivoglia vantaggio per la consorteria mafiosa ne’ che il (OMISSIS) ne fosse consapevole ed avesse agito a tal fine.
2 – 1 – 3 – Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esigenza di cautela conseguente al pericolo di reiterazione del fatto.
Una conclusione, quella assunta dal Gip e dal Tribunale, che era contrastata dallo stato di permanente incensuratezza del (OMISSIS), dalla regolare attivita’ lavorativa prestata, dalla risalenza nel tempo dei fatti addebitatigli.
A tale ultimo proposito il Tribunale aveva, poi, del tutto omesso di valutare il requisito della attualita’ del pericolo. Cosi’ come non aveva vagliato la possibilita’ di imporre misure cautelari meno gravose.
2 – 2 – Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
2 – 2 – 1 – Con il primo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dell’addebito mosso al (OMISSIS).
Non si erano raccolti elementi di prova sufficienti del fatto che il ricorrente (OMISSIS) fosse il reggente del clan (OMISSIS) cosi’ che suo fratello, (OMISSIS), potesse giovarsene ottenendo dai candidati alle elezioni del consiglio regionale l’affidamento del servizio di affissione.
A tal proposito, infatti, non si era raccolta alcuna dichiarazione di collaboratori di giustizia e la conversazione intercettata al fratello (OMISSIS) ben poteva costituire una millanteria al fine di ottenere l’appalto richiesto.
La parte di compenso ottenuto dal ricorrente era poi minima.
Gli elementi di prova raccolti non dimostravano poi neppure che l’appalto di tale servizio fosse stato illecitamente ottenuto.
Le presunte persone offese ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), infatti, non avevano riferito di avere patito alcuna pressione o minaccia ed il loro limitato numero confermava che il servizio non era stato ottenuto avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall’appartenenza alla consorteria che controllava il territorio.
Era stata captata una sola conversazione nella quale uno dei coimputati. (OMISSIS), aveva riferito al (OMISSIS) di avere interrotto l’attivita’ di affissione di una ditta concorrente. Un dato occasionale, del tutto insufficiente a costituire un adeguato compendio indiziario.
2 – 2 – 2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7.
Non si era infatti dimostrato che dal delitto contestato fosse derivata un qualsivoglia vantaggio per la consorteria mafiosa ne’ che il ricorrente avesse agito a tal fine, avendo invece il diverso intento di realizzare un personale arricchimento.
2 – 2 – 3 – Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esigenza di cautela conseguente al pericolo di reiterazione del fatto.
La valutazione della sua pericolosita’ poggia solo sui contatti che il fratello (OMISSIS) aveva assunto di avere avuto con il ricorrente e non si era vagliata la possibilita’ di imporre misure cautelari meno gravose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi promossi nell’interesse dei due indagati, (OMISSIS) ed (OMISSIS), non meritano accoglimento.
1 – Deve, innanzitutto, ricordarsi che:
– la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva e’ censurabile in sede di legittimita’ solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, da ultimo ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244);
– l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p. e’ rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimita’ non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gia’ esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
1 – 1 – Alla luce di tali principi di diritto, l’ordinanza del Tribunale del riesame non merita censura, sul piano della verifica della gravita’ degli indizi a carico degli indagati (le cui posizioni possono essere unitariamente esaminate per la sostanziale cumulabilita’ delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte), posto che, dalle conversazioni intercettate, come dettagliatamente riportate nel provvedimento impugnato, si era congruamente dedotto:
– che (OMISSIS) aveva mantenuto il ruolo di vertice della consorteria camorristica dei (OMISSIS), visto che, anche se ristretto in carcere, aveva dato disposizioni affinche’ il clan imponesse il proprio predominio anche sull’attivita’ di affissione dei manifesti elettorali, ordini veicolati attraverso il fratello (OMISSIS), che, come tale, poteva fargli visita (consegnandogli dei “pizzini” per evitare che le autorita’ ne fossero messe a conoscenza); i suoi ordini erano stati poi puntualmente eseguiti dal fratello che aveva coordinato l’azione dei coimputati;
– la posizione di vertice del (OMISSIS) (peraltro indicato come colui che “a (OMISSIS).. e’ quello che conta “) era confermata dalla necessita’, rilevata dal fratello (OMISSIS) e dai coimputati, di riservare allo stesso parte rilevante dei proventi che il sodalizio avrebbe complessivamente ricavato dagli incarichi imposti ai candidati, pur se, da detenuto, non avrebbe potuto contribuire, se non, appunto, mettendo in campo la supremazia mafiosa sul territorio, alle attivita’ materiali di realizzazione della complessiva condotta;
– un’ulteriore conferma della “mafiosita’” del contesto in cui si erano dipanate le condotte, proveniva dalla rilevata necessita’ di spartire i proventi dell’attivita’ di affissione anche con i “(OMISSIS)”, che dovevano identificarsi negli aderenti al sodalizio camorristico che controllava il territorio di (OMISSIS), nel quale, anche, si doveva operare;
– che i candidati alle elezioni regionali avessero subito l’assoggettamento derivante dall’azione della cosca camorristica di riferimento nel territorio, era, allo stato degli atti, adeguatamente comprovato dal fatto che tutti costoro si erano rivolti alla cooperativa indicata, proprio e solo nella zona di pertinenza del clan, senza che emergesse una qualunque ragione economica o distributiva alternativa all’imposizione della consorteria.
Cosi’ che il quadro indiziario relativo al delitto ascritto in concorso ai due odierni ricorrenti ai sensi dell’articolo 81 cpv c.p., articolo 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, articolo 7, cosi’ come illustrato dal Tribunale nell’impugnata ordinanza, si sottrae alle censure di legittimita’ dai medesimi argomentate nel primo e nel terzo motivo del ricorso (OMISSIS) e nel primo e nel secondo motivo del ricorso (OMISSIS).
2 – Quanto alla qualificazione della condotta ascritta al (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 416 ter c.p., la cui materiale consumazione non e’ stata oggetto di contestazione, deve innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha gia’, di recente, avuto modo di precisare che ai fini della prova del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalita’ mafiose puo’ desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilita’ del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157).
2 – 1 – Applicando tale principio di diritto al compendio indiziario raccolto a carico del (OMISSIS), si deve rilevare come non si sia individuata alcuna altra ragione per la quale il candidato alle elezioni del consiglio regionale, (OMISSIS), si sia rivolto al (OMISSIS), tramite l’intermediario (OMISSIS), se non quella della sua prossimita’ al clan mafioso di riferimento del territorio, capeggiato dai (OMISSIS).
Del resto, lo stesso (OMISSIS), nel reperimento dei voti, si era avvalso della collaborazione dei medesimi coimputati del diverso delitto di estorsione ai danni degli altri candidati.
E la piena consapevolezza, da parte del candidato (OMISSIS), del contesto mafioso che aveva consentito la raccolta dei voti (come descritto a pagina 35 dell’ordinanza impugnata), era comprovata dall’accertata attivita’ dell’intermediario (OMISSIS) che, per conto del (OMISSIS), si era premurato di controllare quali e quanti voti sarebbero stati assicurati dal (OMISSIS) e dai suoi sodali, anche al fine di calibrare su tale dato il compenso prima pattuito, e anticipatamente versato, e poi, in parte, restituito, proprio in considerazione del conteggio dei voti realmente raccolti.
Circostanza, quest’ultima, che non smentisce la caratura criminale dei soggetti di cui (OMISSIS) si era servito ma che attesta solo quanto entrambe le parti dell’accordo avessero interesse al rispetto del patto illecito concluso.
Risulta pertanto infondato anche il secondo motivo del ricorso (OMISSIS), sulla corretta qualificazione della condotta di procacciamento dei voti a favore del candidato (OMISSIS).
3 – Non meritano accoglimento neppure i motivi di ricorso, il terzo sia per (OMISSIS) sia per (OMISSIS), relativi alla ritenuta sussistenza, al momento dell’emissione della misura, il 4 gennaio 2019, delle esigenze di cautela processuale.
Esigenze che sarebbero contrastate dal decorso del tempo, fra la consumazione dei reati e l’applicazione della misura, e per (OMISSIS), dal permanente stato di detenzione e, per (OMISSIS), dalla sua, anche posteriore, incensuratezza, e dalla regolare attivita’ lavorativa prestata.
3 – 1 – La contestazione, ad entrambi i prevenuti, della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 2093 del 1991, articolo 7, comporta, infatti, l’applicazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 3, che, nel dettare i criteri di scelta della misura cautelari personali, dispone che, nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi (grazie al richiamo dell’articolo 51 codice di rito, comma 3 bis) avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p., sia applicata la misura della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le medesime possano essere soddisfatte con altre misure.
Cosi’ che la custodia in atto nei confronti degli odierni indagati si presume essere la misura cautelare piu’ adeguata, salva l’individuazione di elementi che facciano ritenere cessate le esigenze di cautela o diminuite in modo tale da rendere idonea altra, minore, misura.
3 – 2 – A quanto argomentato nel paragrafo precedente, deve pero’ aggiungersi l’ulteriore questione (sollevata nei ricorsi e quantomeno in quello del (OMISSIS)) inerente l’applicabilita’, alle misura disposte per i delitti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, del requisito dell’attualita’ delle esigenze di cautela (introdotto, in via generale, e quindi nell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, articolo 1).
Sul punto si sta, invero, sviluppando, nella giurisprudenza di questa Corte, una dicotomia interpretativa che vede alcune pronunce confermare il risalente insegnamento – secondo il quale, in caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per un delitto aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, la presunzione relativa di pericolosita’ sociale di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, puo’ essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, cosi’ che, in assenza di tali elementi, il giudice non ha l’onere di argomentare in ordine all’attualita’ delle esigenze cautelari (da ultimo Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, Rv. 274174) – altre, invece, contrastarlo piu’ che aggiornarlo, affermando che, anche quando la misura cautelare sia disposta per i delitti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, il requisito dell’attualita’ delle esigenze di cautela, stabilito in via generale, deve sussistere, quantomeno quando sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati all’indagato, ancorche’ non risulti che questi si sia dissociato dal sodalizio criminale (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861).
Una dicotomia, peraltro, che rischia di appuntarsi su un dato di non piana individuazione: il tempo che dovrebbe trascorrere per imporre al giudice, nei casi di presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare massima, la verifica del piu’ generale requisito della attualita’ delle esigenze di cautela.
3 – 3 – Nell’odierno caso concreto, pero’, non e’ necessario risolvere tale dilemma interpretativo perche’, in entrambi i ricorsi indirizzati a questa Corte, non si argomentano adeguatamente le ragioni che, oltre al mero decorso del tempo (peraltro poco piu’ di tre anni e non i cinque che avevano al rilevato contrasto di giurisprudenza), giustificherebbero l’assunta inattualita’ della misura (con il conseguente superamento della presunzione relativa della sua adeguatezza).
Si fa infatti riferimento, per (OMISSIS), al permanente stato di detenzione, e, per (OMISSIS), alla perdurante incensuratezza ed alla attivita’ lavorativa ancora in essere.
Senonche’ tutte le ricordate condizioni erano sussistenti anche all’epoca dei commessi reati ( (OMISSIS) risulta, dalla documentazione versata in atti, essere stato assunto nel (OMISSIS), e quindi ben due anni prima dei fatti) ed e’ pertanto evidente che le stesse non avevano costituito ostacolo alcuno alla commissione, da parte dei prevenuti, delle gravi condotte illecite loro ascritte.
Non resta pertanto che ritenere ancora attuale, e non superata, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere in capo ad entrambi i ricorrenti, non essendovi elementi che conducano neppure ad una diversa valutazione delle esigenze cautelari al fine di applicare una misura meno gravosa.
– Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p..

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

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