In tema di mandato di arresto europeo

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21579.

Massima estrapolata:

In tema di mandato di arresto europeo, la nullità del provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti del destinatario di una richiesta di consegna o la perdita di efficacia della misura applicatagli non incidono sulla legittimità della decisione favorevole alla consegna stessa, in quanto l’applicazione della misura cautelare non costituisce presupposto necessario del procedimento di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

Sentenza 20 luglio 2020, n. 21579

Data udienza 17 luglio 2020

Tag – parola chiave: Mandato di arresto europeo – MAE – Consegna per l’estero – Misure cautelari – Art. 13 comma 3 Legge 60 del 2005 – Mancato rispetto del termine – Perdita di efficacia della cautela – Sussistenza – Legittimità della pronuncia favorevole alla consegna – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/05/2020 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’interessato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 27 febbraio 2020 dal Tribunale francese di Lille nei confronti di (OMISSIS), tratto in arresto in Italia il 7 aprile 2020 e poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall’autorita’ giudiziaria francese nei riguardi del (OMISSIS), sottoposto ad indagini per avere, nel corso del 2018 e fino al 15 giugno 2018, partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata a favorire l’ingresso, il transito e il soggiorno illegale di stranieri in Francia, in specie di cittadini albanesi diretti nel Regno Unito; nonche’ per avere commesso singoli illeciti diretti a alla realizzazione degli scopi di quella organizzazione criminale transnazionale; come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali, sussistendo il requisito della doppia punibilita’, la L. 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”), prevede la consegna obbligatoria; e come non vi fossero ragioni per rifiutare la consegna, in ragione degli elementi indiziari riportati nel mandato di arresto e nella relazione illustrativa di accompagnamento, salvo a prevedere che il (OMISSIS), dopo essere ascoltato, sarebbe stato rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente inflittagli dall’autorita’ dello Stato richiedente.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, articoli 6 e 13 per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la eccezione difensiva che aveva segnalato come la misura cautelare disposta nei riguardi del prevenuto avesse persone efficacia, non essendo pervenuta in Italia, nei dieci giorni successivi all’adozione di quel provvedimento genetico della misura il mandato di arresto completo di tutti i requisiti e gli elementi indicati dalla legge.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli L. n. 69 del 2005, articolo 6 e articolo 17, comma 4, articoli 13 e 111 Cost., per avere la Corte milanese ingiustificatamente accolto la richiesta di consegna formulata dall’autorita’ giudiziaria francese, benche’ dalla documentazione trasmessa non si evinca l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza del (OMISSIS) in ordine ai reati che gli sono stati addebitati.
2.3. Con memoria del 13 luglio 2020 il difensore del (OMISSIS) ha dedotto un motivo nuovo, denunciando la violazione dell’articolo 13 Cost., articolo 5 CEDU, L. n. 69 del 2005, articoli 2 e 6, per avere l’autorita’ giudiziaria francese omesso di trasmettere il mandato di arresto nella sua versione integrale, senza specificare quale esigenza cautelare si intendeva soddisfare con la misura applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilita’ per carenza di interesse.
La norma di cui e’ stata denunciata la violazione e’ quella prevista dalla L. n. 60 del 2005, articolo 13, comma 3, secondo cui “Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2” (cioe’ all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto disposto dalla polizia giudiziaria) “perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto Europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorita’ competente”, purche’ tale segnalazione “contenga le indicazioni di cui all’articolo 6”.
E’ di tutta evidenza che la mancata osservanza di tale termine di dieci giorni comporta esclusivamente la perdita di efficacia della misura cautelare eventualmente applicata al consegnando, senza far venir meno il potere dell’autorita’ giudiziaria italiana di decidere sulla richiesta di consegna e, conseguentemente, senza incidere sulla legittimita’ del provvedimento favorevole alla consegna che in seguito sia stato adottato.
L’interessato, dunque, ha la possibilita’ di chiedere di essere rimesso in liberta’ per l’intervenuta perdita di efficacia di quella misura, ma non puo’ dolersi, in relazione a quella circostanza, della decisione finale adottata sulla istanza di consegna. E cio’ non solo per l’ovvia considerazione che il procedimento di delibazione sulla esecuzione del mandato di arresto Europeo puo’ anche prescindere dalla applicazione, nei riguardi del destinatario, di una misura cautelare personale; ma soprattutto perche’ e’ la stessa L. n. 69 del 2005 a prevedere espressamente quali sono i casi, ben diversi da quello in questa sede in esame, nei quali dalla mancata trasmissione di documentazione richiesta ovvero dal mancato rispetto del termine eventualmente posto dall’autorita’ giudiziaria italiana, derivi l’obbligo per la corte di appello di respingere la richiesta di consegna (v. citata Legge, articolo 6, comma 6 e articolo 16, comma 1).
In conformita’ con quanto gia’ analogamente affermato in materia di estradizione per l’estero, va enunciato il principio di diritto secondo il quale la nullita’ del provvedimento di applicativo della misura cautelare nei riguardi del destinatario di una richiesta di consegna in forza di un mandato di arresto Europeo ovvero l’eventuale perdita di efficacia della misura applicata, non incidono sulla legittimita’ della decisione favorevole alla consegna, che e’ da quelle circostanze indipendente, essendo l’applicazione della misura cautelare presupposto non necessario del procedimento di cui alla L. n. 69 del 2005.
3. Manifestamente infondato e’ l’ulteriore violazione di legge lamentata dalla difesa del (OMISSIS) con il secondo motivo dell’atto di impugnazione.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo il quale, in tema di mandato di arresto Europeo, l’autorita’ giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilita’ del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorita’ giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente riferibile ad un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di cio’ abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato (cosi’, da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 28281 del 06/06/2017, Mazza, Rv. 270415).
Alla luce di tale inequivoco criterio interpretativo, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di merito che hanno congruamente motivato le ragioni per le quali il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, era fondato su un compendio indiziario che l’autorita’ giudiziaria emittente aveva ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
Cio’ tenuto conto che il (OMISSIS), che la documentazione acquisita aveva permesso di appurare che in quel periodo era stato interessato al noleggio di varie imbarcazioni in Germania per asserite finalita’ turistiche, aveva noleggiato presso una societa’ tedesca una imbarcazione che nei primi giorni di giugno del 2018 avrebbe dovuto trasportare immigrati clandestini dalle coste dal Belgio fino a quelle del Regno Unito; che dalle intercettazioni telefoniche eseguite dagli inquirenti era risultato che il (OMISSIS) era direttamente in contatto con tal (OMISSIS), che aveva coordinato quella operazione di trasporto illegale di clandestini albanesi; e che coinvolgimento del (OMISSIS) nell’iniziativa delittuosa che era stata confermata dal coindagato (OMISSIS), che aveva ammesso di aver assistito alla discussione tra il prevenuto e i due italiani incaricati di pilotare quella imbarcazione: (OMISSIS) che in quel periodo era stato interessato ad una transazione finanziaria sospetta, la cui esistenza era stata riscontrata dagli investigatori, di cui si era fatto cenno in una delle conversazioni telefoniche intercettate.
4. Ugualmente privo di pregio e’ il motivo aggiunto dedotto con la memoria difensiva del 13 luglio 2020, in quanto la L. n. 69 del 2005, articolo 6 non prescrive affatto che il mandato di arresto Europeo debba contenere l’indicazione delle esigenze di cautela che intende soddisfare l’autorita’ giudiziaria richiedente la consegna; al contrario di quanto prescritto dalla citata Legge, articolo 9, commi 4 e 5, e articolo 13, comma 2, per cui e’ l’autorita’ giudiziaria italiana a dover disporre l’applicazione di una misura coercitiva “se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale e’ richiesta la consegna non si sottragga alla stessa”: motivazione che e’ presente nel provvedimento di convalida dell’arresto e di applicazione della misura a suo tempo emesso l’8 aprile 2020 dal Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Milano, che, peraltro, non risulta essere stato impugnato dall’interessato.
E’ doveroso aggiungere che e’ circostanza irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto che l’autorita’ giudiziaria francese abbia emesso nei riguardi del (OMISSIS) il decreto di fissazione del giudizio, in quanto e’ evidente che il procedimento non potra’ proseguire fino a quando il prevenuto non verra’ consegnato allo Stato richiedente.
5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Alla cancelleria vanno demandati i compiti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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