In tema di mandato di arresto europeo

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 26 maggio 2020, n. 15922.

Massima estrapolata:

In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “autorità giudiziaria emittente” comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all’emissione del mandato. (Fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall’ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale).

Sentenza 26 maggio 2020, n. 15922

Data udienza 21 maggio 2020

Tag – parola chiave: Mandato d’arresto europeo – Emissione da parte di autorità non giurisdizionale – Validità – Necessario la successiva convalida da parte del Tribunale per la trasmissione – Sistema austriaco

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO E. A. – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 18/11/2019 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Presidente della Corte di appello di Venezia non convalidava l’arresto provvisorio di p.g. di (OMISSIS), eseguito il 16 novembre 2019, ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 11, al fine della consegna del predetto alle autorita’ giudiziarie austriache in base ad un mandato di arresto Europeo di tipo processuale.
Secondo il decreto, il m.a.e. in questione era stato emesso da un Ufficio di Procura non qualificabile come “autorita’ giudiziaria” a cio’ legittimata.
2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge, in ordine alla L. n. 69 del 2005, articolo 13, comma 2.
Il decreto ha esaminato un profilo non previsto dalla procedura di convalida e comunque si e’ limitato a sindacare prima facie e in modo formale il m.a.e. senza verificare in concreto se tale atto sia stato emesso da un’autorita’ non indipendente e senza un controllo preventivo e obiettivo.
2.2. Violazione di legge, in ordine alla L. n. 69 del 2005, articolo 1, comma 3.
Il decreto ha valutato come dirimente la qualifica formale dell’autorita’ emittente, mentre andava verificata in modo la verifica in modo sostanziale la natura giurisdizionale del m.a.e..
2.3. Violazione di legge, in ordine agli articoli 6, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI e L. n. 69 del 2005, articolo 1, comma 3, articolo 6, comma 1, lettera c).
Il decreto non ha fatto buon governo dei principi espressi dalla Grande Camera della Corte U.E. in tema di autorita’ emittente del m.a.e.: anche un ufficio di Procura puo’ in linea di principio essere ritenuto autorita’ giudiziaria legittimata all’emissione del m.a.e., la’ dove il sistema giudiziario nazionale abbia una indipendenza sufficiente a garantire tale qualifica.
Nella specie, tale controllo e’ mancato, considerato viepiu’ che erano disponibili informazioni ufficiali sia sul sito della rete giudiziaria Europea in ordine al sistema giudiziario austriaco e sullo status del p.m., sia sul sito dell’Unione Europea in merito alla disciplina austriaca in tema di restrizione della liberta’ personale (che prevede che l’arresto, salvo le ipotesi di flagranza, sia sempre autorizzato dal giudice).
Da ultimo andava considerata anche la pronuncia della Corte U.E. che, nel precisare che in ogni caso le procure sono legittimate all’emissione del m.a.e. quando risulti la convalida del provvedimento restrittivo da parte di un giudice in modo indipendente ed obiettivo, ha esaminato il sistema austriaco ritenendolo conforme al modello suddetto (grazie alla prevista procedura di convalida del Tribunale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Corretto e’ il rilievo sollevato con il primo e il secondo motivo.
La L. n. 69 del 2005, articolo 13, comma 2, richiede infatti ai fini della non convalida dell’arresto provvisorio da parte della p.g. che sia “evidente” che l’arresto sia stato effettuato al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Come ha rilevato il ricorrente, il decreto si e’ limitato al mero rilievo formale dell’essere una Procura austriaca la autorita’ emittente, ipotizzando solo per tale motivo la assenza di indipendenza di quest’ultima e la illegittimita’ del m.a.e.
Tale aspetto, come tale, non era invece preclusivo della legittimita’ della consegna, come si avra’ modo di chiarire al paragrafo che segue.
3. E’ fondato in ogni caso anche l’ulteriore profilo dedotto dal ricorrente, che dimostra viepiu’ l’errore in cui e’ incorso il giudice a quo.
Esattamente il ricorrente ha riportato gli arresti della Corte U.E. sul tema in esame, che costituiscono le coordinate esegetiche per la applicazione uniforme della disciplina del m.a.e..
In particolare, la Corte U.E. ha affermato che la nozione di “autorita’ giudiziaria emittente”, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584, che e’ una nozione autonoma del diritto dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto Europeo (GC, sent. 27/05/2019, C-508/18, OG, C-82/19, PI).
Tale nozione puo’ tuttavia ricomprendere le autorita’ di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle loro funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto Europeo e detta indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorita’ giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un siffatto mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.
Quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza ad emettere un mandato d’arresto Europeo processuale ad un’autorita’ che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non e’ essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un simile mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalita’ di una decisione del genere devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.
Un simile ricorso contro la decisione di emettere un mandato d’arresto Europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, adottata da un’autorita’ che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia e godendo dell’indipendenza dal potere esecutivo richiesta, non costituisce un organo giurisdizionale, mira a garantire che il sindacato giurisdizionale di detta decisione e delle condizioni necessarie all’emissione di tale mandato e, in particolare, della sua proporzionalita’ rispetti i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva (Corte U.E., sent. 12/12/2019, C-625/19 PPU, XD; sent. 12/12/2019, C-566/19 PPU, JR e C-626/19 PPU, YC).
Quanto al sistema austriaco e’ intervenuta, come ricordava il ricorrente, una specifica pronuncia della Corte U.E. (sent. 9/10/2019, C-489/18 PPU, NJ), che ha stabilito che rientrano nella nozione di mandato di arresto Europeo anche i mandati d’arresto Europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purche’ detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonche’ la proporzionalita’ di tali mandati d’arresto, adottando cosi’ una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.
La Corte U.E. ha avuto modo di verificare che il sistema austriaco veniva a soddisfare tali condizioni, in quanto la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale nonche’ quella di emettere un mandato d’arresto Europeo devono essere obbligatoriamente oggetto di una convalida di un tribunale prima della loro trasmissione. Pertanto, laddove manchi una siffatta convalida delle decisioni della procura, i mandati d’arresto non producono effetti giuridici e non possono essere trasmessi.
4. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra espresse, il decreto impugnato deve essere annullato.
L’annullamento va disposto con la formula “senza rinvio”, poiche’ il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, e’ finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706).
Va invero rammentato che l’arresto del consegnando non costituisce condizione pregiudiziale per l’esecuzione del mandato di arresto Europeo, come si evince dalla L. n. 69 del 2005, articolo 9, dovendo in ogni caso la Corte di appello procedere, una volta ricevuto il m.a.e., agli adempimenti di competenza per l’ulteriore corso del procedimento di consegna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, ritenuto legittimo l’arresto del (OMISSIS) eseguito il 16 novembre 2019.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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