In tema di mandato di arresto europeo

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 15 aprile 2020, n. 12215.

Massima estrapolata:

In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina un automatico prolungamento del termine entro il quale, a pena di inefficacia della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessità di adottare un formale provvedimento di proroga.

Sentenza 15 aprile 2020, n. 12215

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Rapporti giurisdizionali con autorita’ straniere – Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Richiesta di informazioni integrative – Ordinanza di proroga del termine per la decisione sulla consegna – Necessità – Esclusione.
Misure cautelari personali – Mandato di arresto Europeo – Termine di durata – Istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare – Rigetto – Art. 17, comma 2, D.Lgs 69 del 2005 – Decisione della Corte di Appello a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione – richiesta di informazioni all’Autorità straniera – Termini – Art. 17 comma 2 D.Lgs 69 del 2005 – Applicabilità al giudizio di rinvio – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/10/2019 della Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), a mezzo del difensore avvocato (OMISSIS), impugna l’ordinanza emessa in data 15 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Torino che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorso del termine di fase nell’ambito della procedura di esecuzione del mandato di arresto Europeo. La Corte di appello ha respinto l’istanza ritenendo non decorso il termine di legge previsto dal Decreto Legislativo 22 aprile 2005, n. 69, articolo 17, comma 2, posto che l’emanazione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione risale al 30/07/2019 e quella della Corte di appello al 30/09/2019.
Nei confronti del ricorrente era stato emesso MAE processuale in data 1 febbraio 2019 dall’Autorita’ giudiziaria tedesca di Brema, in quanto (OMISSIS) era ivi sottoposto a procedimento penale in quanto gravemente indiziato di ricoprire un ruolo apicale nell’ambito di un’associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti (nella specie eroina), e connessi reati fine; condotta prevista come reato dalla sessione 29 del “Narcotic Drugs Act, 53” del codice penale tedesco, punita con la pena della reclusione sino ad anni quindici, fattispecie corrispondenti al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 73, 74 e 80.
In data 2 maggio 2019, (OMISSIS) veniva arrestato dalla Questura di Torino, mentre in data 4 maggio 2019 la Corte di appello di Torino convalidava l’arresto ed applicava la misura cautelare della custodia in carcere ai sensi del Decreto Legislativo 22 aprile 2005, n. 69, articoli 9, 12 e 13. A seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte Suprema della decisione in data 11 giugno 2019, la Corte di merito ha disposto con sentenza in data 27 settembre 2019 la consegna dell’imputato all’autorita’ giudiziaria tedesca.
2. La difesa deduce, per mezzo di un unico articolato motivo, la violazione del Decreto Legislativo 22 aprile 2005, n. 69, articolo 17, comma 2.
La Corte torinese avrebbe errato nel non dichiarare l’inefficacia della misura cautelare tenuto conto dei superati termini cogenti di sessanta giorni previsti dalla citata norma, termini che varrebbero, in via analogica, anche a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Poiche’ la l’annullamento di questa Corte e’ intervenuto il 30 luglio 2019, tardiva risulterebbe la successiva decisione intervenuta dopo sessantadue giorni della Corte di appello in assenza di proroga dei termini di custodia cautelare pur consentita dal Decreto Legislativo n. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 17, comma 2.
Il ricorrente osserva che la mancanza di un termine massimo si porrebbe in insanabile contrasto con l’articolo 13 Cost., mentre la previsione di una proroga varrebbe esclusivamente in ipotesi di richiesta di informazioni integrative ai sensi del Decreto Legislativo cit., articolo 16, norma non applicabile in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso che deduce l’inefficacia della misura cautelare ex Decreto Legislativo 22 aprile 2005, n. 69, articolo 17, comma 2 e articolo 21 disposta nell’ambito del procedimento avente ad oggetto il mandato di arresto Europeo richiesto dall’Autorita’ giudiziaria tedesca e’ inammissibile in quanto reiterativo di doglianza a cui la Corte di merito ha fornito adeguata risposta.
2. Ed invero, sulla base di identiche censure la Corte di appello aveva correttamente rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare, eminentemente osservando che nessuna norma prevede termini entro i quali, all’esito della decisione di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di appello avrebbe dovuto adottare la decisione; anche a voler ritenere operante la disciplina prevista dall’articolo 17, cit. quanto a termini di efficacia, gli stessi non risultavano comunque spirati a cagione della richiesta di informazioni alle autorita’ tedesche, conformemente alla decisione di annullamento con rinvio di questa Corte, circostanza che consentiva, pertanto, di ritenere che il termine di sessanta giorni dovesse ritenersi prorogato di ulteriori trenta giorni; proroga, che non necessitava di specifico provvedimento in quanto operante ope iuris.
3. Premessa la correttezza di entrambe le risposte, che rendono palese la genericita’ e manifesta infondatezza delle censure, rileva il Collegio che assorbente risulta la prima argomentazione secondo cui la disciplina del L. n. 69 del 2005, articolo 17 non si applica al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione.
In tal senso si e’ gia’ in piu’ occasioni pronunciata questa Corte evidenziando che la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare da parte della L. 22 aprile 2005, n. 69, successivo al provvedimento della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalita’ del sistema e di irreparabile pregiudizio del richiesto in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti, comunque previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 22, per la decisione sull’eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna (Sez. 2, n. 4864 del 04/02/2016, Alexandroae, Rv. 26638; Sez. 6, n. 39770 del 05/10/2012, Agu, Rv. 253398).
Nondimeno ineccepibile risulta, altresi’, alla luce delle richieste informazioni ex articolo 16, citata Legge, la motivazione della decisione che reputa il termine di sessanta giorni, se del caso applicabile, non ancora decorso.
E invero, nell’ipotesi in cui vengano richieste allo Stato di emissione le informazioni integrative ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 16, la Corte di appello non e’ tenuta a disporre una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto per la decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto Europeo, producendosi in tal caso un automatico prolungamento dei termini a norma dell’articolo 17, comma 2, della su citata legge, proroga che e’ operativa in sede di applicazione della L. n. 65 del 2006, articolo 21, ai fini della declaratoria di inefficacia della misura cautelare collegata all’automatica scadenza del termine per la decisione (Rv. 248959; Sez. F, n. 37514 del 12/09/2013, Cucerena, Rv. 256722; Sez. 6, n. 821 del 15/12/2010, dep. 2011, Velardi, Rv. 248959; ma anche sez. 6, n. 52917 del 22/11/2018, Odiase, non mass.; Sez. F. n. 38920 del 21/08/2018, Astratinei, non mass.).
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Dr. Costantini Antonio, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del Presidente Dr. Mogini Stefano e dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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