In tema di mandato d’arresto europeo

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 49545

Massima estrapolata:

In tema di mandato d’arresto europeo, per la consegna del cittadino italiano accusato in un paese membro dell’Ue di aver commesso reati tributari, non serve la condizione della doppia punibilità, o meglio non vi è «la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano».

Sentenza 5 dicembre 2019, n. 49545

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/08/2019 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. AMOROSO Riccardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Presidente della Corte di appello di Catania applicava al cittadino italiano (OMISSIS) la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G., all’esito della convalida del suo arresto provvisorio al fine della consegna alle Autorita’ giudiziarie tedesche richiesta con mandato di arresto Europeo cautelare.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il (OMISSIS) ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, articolo 12, commi 1 e 3, per l’omessa informazione, ad opera della p.g. che aveva proceduto all’arresto del ricorrente, del “contenuto” del mandato, e dell’omessa consegna all’arrestato della prevista comunicazione scritta.
2.2. Violazione di legge, in relazione alla L. n. 69 del 2005, articolo 9, comma 5-bis, e articolo 12, comma 1-bis, perche’ in sede di arresto, il ricorrente non sarebbe stato reso edotto, come prescrivono le citate norme, della facolta’ di nominare un difensore nello Stato di emissione.
2.3. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, articolo 6 e articolo 12, comma 3 e articolo 178 c.p.p., lettera c), per l’omessa traduzione in lingua italiana del mandato di arresto o dell’informativa SIS.
2.4. Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, articolo 7, comma 2 e articolo 13, comma 2 e articolo 178, perche’ l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del difetto della doppia punibilita’ essendo prevista per il corrispondente reato nazionale di evasione fiscale la soglia di punibilita’ di Euro 250.000,00 Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10-ter, mentre l’importo dell’evasione contestata al ricorrente ammonta ad Euro 185.753,25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Va osservato che la L. n. 69 del 2005, articolo 12 prevede effettivamente una serie di adempimenti informativi che la polizia giudiziaria e’ tenuta ad effettuare in sede di arresto, in esecuzione del mandato di arresto Europeo.
Al fine di assicurare il puntuale assolvimento da parte della polizia giudiziaria della comunicazione di quelle informazioni essenziali per la predisposizione di un’immediata ed efficace difesa (quali, segnatamente, l’esistenza e il contenuto del m.a.e.; la possibilita’ di acconsentire alla consegna; la facolta’ di nominare un difensore di fiducia; il diritto di essere assistito da un interprete), l’articolo 12, comma 3, legge cit. stabilisce che il verbale di arresto dia atto – a pena di nullita’ – di tali adempimenti.
Accanto alle comunicazioni sopra richiamate, il Decreto Legislativo n. 15 settembre 2016, n. 184, aggiungendo nell’articolo 12 cit. il comma 1-bis, ha previsto che polizia giudiziaria informi altresi’ la persona arrestata della facolta’ di nominare un difensore nello Stato di emissione.
Come gia’ affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, l’ipotesi di nullita’ si ricollega esclusivamente alla completezza del verbale, posto che esso e’ l’unico atto da cui poter desumere in maniera obiettiva che gli adempimenti siano stati posti in essere (Sez. 6, n. 22716 del 27/04/2007, Novakov, Rv. 237082).
Si tratta, tuttavia, di violazioni di legge che concernendo l’assistenza dell’arrestato e compromettendone l’assistenza legale, comportano una nullita’ di ordine generale a regime intermedio e possono essere eccepite durante l’udienza di convalida ma non oltre, non inficiandone la validita’ (Sez. 6, n. 51289 del 06/11/2017, Marinkovic, Rv. 271501; Sez. 6, n. 24301 del 09/05/2017, U, Rv. 270377).
Invero, tutte le dedotte violazioni essendo relative ai predetti adempimenti informativi di competenza della P.G. in sede di arresto, anche con riferimento all’informazione sul contenuto del m.a.e., non essendo stati dedotti in sede di convalida davanti al giudice, ove tali adempimenti devono per legge essere comunque rinnovati, non possono essere considerati causa di nullita’ dell’ordinanza di convalida.
Peraltro, l’avviso introdotto all’articolo 12, nuovo comma 1-bis non e’ neppure incluso nel novero degli avvisi richiesti a pena di nullita’ del verbale di arresto, essendo tale sanzione prevista solo per gli avvisi e gli adempimenti previsti dall’articolo 12, commi 1 e 2 L. cit. (Sez. 6, 16/10/2018, Rv. 274611).
2. Con riguardo alla mancata traduzione del mandato di arresto in lingua italiana si rileva che nel corso della convalida il presidente della corte di appello di Catania ha dato le informazioni sul contenuto del mandato di arresto e che analoghe informazioni risulta che sono state date anche in sede di arresto da parte degli agenti di P.G. (vedi verbali udienza convalida e verbale di arresto, allegati al ricorso).
Peraltro, la L. n. 69 del 2005, articolo 6, comma 7, richiede espressamente che il m.a.e. sia tradotto in italiano, ma si tratta di un adempimento che condiziona l’esecuzione nel prosieguo della procedura, in funzione della pronuncia finale sulla richiesta consegna.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che l’omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto Europeo non determina l’illegittimita’ per violazione del diritto di difesa dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell’arresto ai sensi della citata L. n. 69 del 2005, articolo 9 e articolo 13, comma 2, in quanto e’ sufficiente che l’interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto (vedi per tutte, Sez. 6, 05/04/2017, Rv. 269838).
3. Manifestamente infondato e’ anche l’ultimo motivo sul superamento della soglia di punibilita’, che appare peraltro articolato sul presupposto che il titolo di reato posto a fondamento del m.a.e. possa ritenersi corrispondente al meno grave reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, per omesso versamento IVA, contrariamente a quanto considerato nell’ordinanza di convalida che ha ravvisato la corrispondenza ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatturazioni e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2 e 8), quindi per reati con riferimento ai quali le soglie di punibilita’ sono state abrogate dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la L. 14 settembre 2011, n. 148.
La individuazione dei corrispondenti reati nazionali operata in sede cautelare non e’ stata oggetto di alcun rilievo specifico da parte del ricorrente che ha apoditticamente ritenuto di ravvisare l’ipotesi dell’omesso versamento dell’IVA a fronte del chiaro riferimento nella parte descrittiva dei fatti contenuta nel mandato di arresto alle cosiddette frodi carosello, che pur nelle diverse possibili varianti, presuppongono generalmente l’emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti.
Ma prescindendo da tale aspetto che gia’ inficia l’ammissibilita’ del motivo per difetto di specificita’, in ogni caso si deve rammentare che la condizione della doppia punibilita’ prevista dalla L. n. 69 del 2005, articolo 7, comma 1, per l’esecuzione della consegna, risulta espressamente mitigata dal comma 2 del medesimo articolo proprio con riferimento alla materia delle tasse ed imposte, non richiedendosi la necessita’ di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano, ma solo che le stesse risultino analogicamente assimilabili, di tal che’ si e’ escluso in relazione ai reati tributari che assuma rilievo il superamento delle soglie di punibilita’ prevista dalla legge italiana (vedi, Sez. 6, 18/02/2015, Rv. 262806).
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. La Cancelleria curera’ l’espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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