In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 1508.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di “repêchage”) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 1508

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Operaio portuale di IV livello – Assolvimento dell’onere della prova a carico del datore di lavoro – Genericità ed aspecificità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1317-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 469/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 1026/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con lettera del 25.9.2014 la (OMISSIS) srl intimava licenziamento per giustificato motivo oggettivo a (OMISSIS), suo dipendente dal 4.3.2008 con qualifica di operaio portuale (addetto al rizzaggio e derizzaggio) di IV livello.
2. A seguito di impugnazione del ricorso, da parte del lavoratore, fondata sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo, sulla mancata indicazione dei motivi di licenziamento e sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta dei dipendenti da licenziare, il giudice del lavoro di Palmi, con ordinanza depositata in data 10.8.2015, al termine della fase sommaria, rigettava la domanda del (OMISSIS).
3. Lo stesso giudice, con la pronuncia n. 1043 del 2017 emessa nella fase di opposizione, confermava parzialmente la ordinanza in ordine alla insussistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma riteneva violati i canoni di correttezza e buona fede nella scelta del (OMISSIS) come lavoratore da licenziare perche’, appartenente al 4 livello, era stato selezionato in modo arbitrario insieme a tre altri operai di 6 livello, in quanto considerato unita’ piu’ costosa e in esubero.
4. Sui reclami hic et inde proposti la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 469 del 2018, confermava la decisione di prime cure sottolineando in sintesi che: a) il giustificato motivo addotto non era manifestamente insussistente perche’ la societa’ aveva subito perdite negli anni (OMISSIS) che giustificavano il numero dei licenziamenti intimati; b) le prove testimoniali raccolte, su richiesta della difesa del lavoratore, avevano dimostrato la vaghezza ed arbitrarieta’ dei criteri utilizzati per la scelta di licenziare il (OMISSIS); c) congrua appariva la misura della indennita’ risarcitoria fissata in venti mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto.
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) srl.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 604 del 1966, articoli 3 e 5, degli articoli 2697, 115, 116, 416 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 111 Cost., comma 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ la nullita’ della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Deduce il (OMISSIS), in primo luogo, che la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare la valutazione sulla sussistenza del motivo di licenziamento sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso; avendo, invece, i giudici di seconde cure valutato “i dati correnti”, avevano alleggerito l’onere probatorio previsto dalla L. n. 604 del 1966, articolo 5 a carico della societa’; inoltre, erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato il calo di fatturato non dalla analisi dei dati di bilancio, ma da vicende extragiudiziali, alcune delle quali inesistenti al momento del licenziamento, senza considerare il trend economico degli anni precedenti e soffermandosi solo sulla voce conclusiva del bilancio (in perdita) senza verificare il “valore della produzione” che era l’unico indice che consentiva il controllo circa l’esubero della forza lavoro.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. n. 604 del 1966, articoli 3 e 5 e della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4 e 7 nel testo risultante dalla modifica operata dalla L. n. 92 del 2012, degli articoli 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte territoriale, attraverso una indagine parziale, negato la tutela reintegratoria debole, non considerando che la questione della impossibilita’ di ricollocare il lavoratore rientrava nella nozione di giustificato motivo oggettivo. In particolare, viene evidenziato, proprio ai fini della suddetta problematica, che nel (OMISSIS) erano stati assunti cinque lavoratori aventi qualifica analoga a quelli licenziati, i quali avrebbero potuto benissimo occupare le posizioni dei neoassunti, e che i contratti di lavoro dei nuovi lavoratori non comportavano un evidente minore costo del lavoro.
4. Preliminarmente deve essere rilevata la ritualita’ del deposito della memoria ex articolo 378 c.p.c. di parte ricorrente, cosi’ disattendendo l’eccezione di inammissibilita’ formulata dalla societa’, in quanto l’atto risulta depositato in data 8.10.2020 (originale e cinque veline), come da attestazione della Cancelleria a margine dello stesso.
5. Cio’ premesso, il primo motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
6. In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. n. 604 del 1966, articolo 3) grava sul datore di lavoro l’onere di provare, tra l’altro, le ragioni inerenti alle attivita’ produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l’effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimita’, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000).
7. Orbene la Corte territoriale, attenendosi a tale principio, ha valutato la circostanza realmente esistente al momento dei licenziamenti (25.9.2014), analizzando le perdite del fatturato degli anni (OMISSIS); ha, poi, esteso correttamente l’accertamento ad un arco temporale idoneo per svolgere una valutazione globale e diretta delle circostanze di fatto che avevano determinato le cause dei recessi (cfr. Cass. n. 13116 del 2015; Cass. n. 2810 del 2003).
8. A tale riguardo la Corte territoriale ha, quindi, esaminato il bilancio consuntivo del 2014 (sebbene il preconsuntivo di quello del mese di agosto fosse gia’ significativo della situazione patrimoniale della societa’), la irreversibilita’ del calo di fatturato, la situazione di crisi del settore portuale, l’accumulo di ore pagate e non lavorate, la circostanza di analoghi licenziamenti, da parte di altre due societa’, che confermava la generale crisi economica.
9. Non vi e’ stato, pertanto, un uso indebito di vicende extragiudiziali, successive al licenziamento del (OMISSIS), per accertarne la legittimita’, bensi’ una valutazione complessiva ed analitica di tutto il contesto probatorio (e cio’ con una motivazione coerente e logica che rende inammissibile ogni sindacato in sede di legittimita’) diretto alla verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo individuato sia nella riduzione dei costi aziendali che in ragioni inerenti l’attivita’ produttiva.
10. Anche il secondo motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
11. L’obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l’impossibilita’ di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di repe’chage) e’ incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale (come nel caso di specie) in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza.
12. Ne consegue che il detto obbligo non puo’ ritenersi violato quando l’ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non e’ compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (Cass. n. 21715 del 2018).
13. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha valutato solo il profilo della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, avendo riguardo alle mansioni espletate e, ritenutala sussistente, ha riconosciuto la indennita’ risarcitoria di cui all’articolo 18, commi 5 e 7 St. lav. (cfr. Cass. n. 19732 del 2019; Cass. n. 14021 del 2016), dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.
14. La valutazione sulle assunzioni di cinque lavoratori, ritenute ininfluenti perche’ imprecisata l’epoca e avvenuta con contratti a tempo indeterminato prima del licenziamento, e sulla perdita economica relativa al 2014 considerata consistente, costituisce, invece, accertamento di fatto, attraverso un apprezzamento delle prove, che e’ incensurabile in sede di legittimita’ in quanto effettuato con una motivazione coerente e completa.
15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
16. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
17. Non sono ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della condanna del ricorrente per lite temeraria, avanzata dalla controricorrente in sede di conclusioni del controricorso, non essendovi elementi, dalla prospettazione e dal successivo scrutinio dei motivi, per ritenere che il (OMISSIS) abbia agito con consapevole mala fede o con colpa grave in ordine alla inammissibilita’ o alla infondatezza della propria iniziativa giudiziaria (Cass. n. 22405 del 2018).
18. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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