È precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2303.

È precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza facenti riferimento all’oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall’eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2303

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Richiesta ex art. 35 ter Ord. Pen. – Inumana detenzione – Natura impugnatoria del reclamo – Onere di specificità delle contestazioni – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 29/10/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24/5/2019, il Magistrato di sorveglianza di Pavia accolse la richiesta di rimedio risarcitorio avanzata, ex articolo 35-ter Ord. pen., da (OMISSIS) in relazione al periodo in cui costei, presso l’Istituto di Monza, aveva condiviso la cella con altre due detenute, avendo a disposizione meno di 3 mq; e rigetto’ l’istanza per l’intero periodo trascorso nella Casa circondariale di Vigevano, all’interno di una cella insieme a un’altra detenuta e in regime aperto.
1.1. Avverso tale provvedimento propose reclamo il Difensore della (OMISSIS), deducendo che, diversamente da quanto indicato nella relazione del carcere di Monza, la donna non era stata ristretta soltanto con un’altra detenuta nei periodi compresi tra il 4/8/2009 e il 17/10/2010 e tra il 29/10/2010 e il 19/11/2011; che nel novembre 2011 vi era stato uno sfollamento delle camere detentive a causa di infiltrazioni d’acqua, che la luce naturale e il riscaldamento erano scarsi e nelle docce non vi era l’acqua calda. Quanto, poi, alla detenzione a Vigevano, il reclamo eccepi’ che i letti singoli erano fissati a terra, vi era la presenza di muffa, non vi era la possibilita’ di chiudere la porta del bagno e quest’ultimo non aveva adeguata ventilazione.
1.2. Con ordinanza in data 29/10/2019, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigetto’ il reclamo proposto avverso il primo provvedimento.
Secondo il Collegio, infatti, con l’originaria richiesta la detenuta aveva fatto esclusivo riferimento alle metrature delle celle e al numero dei detenuti presenti; e la relativa domanda non era stata integrata nel corso del giudizio di primo grado. Viceversa, i motivi del successivo reclamo si fondavano su circostanze fattuali nuove, mai allegate prima e sulle quali non era stata, conseguentemente, svolta alcuna istruttoria, ne’ era stato sollecitato il contraddittorio attraverso la contestazione dei dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria (e, in particolare, del numero dei detenuti presenti nelle celle in alcuni periodi). Pur riconoscendo la possibilita’ che, in sede di impugnazione, si possano diversamente apprezzare elementi fattuali controversi e finanche assumere iniziative istruttorie ulteriori gli stessi, il Tribunale osservo’ che la natura di mezzo di impugnazione propria del reclamo presupponeva che le relative allegazioni e contestazioni fossero state avanzate, e discusse, in primo grado; laddove, nella specie, nessuno dei motivi di reclamo era, in realta’, pertinente all’originario thema decidendum.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa (OMISSIS), per mezzo del difensore di fiducia, avv. Romana Perin, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’onere della prova. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), che avendo l’articolo 35-ter Ord. pen. una natura indennitaria, la giurisprudenza ha ritenuto che non sussisterebbe, in capo al reclamante, un onere probatorio in senso stretto, ma un mero onere di allegazione, consistente nell’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena in cui si e’ patito il pregiudizio e, infine, delle “specifiche condizioni detentive”. E cio’ sarebbe quanto indicato dalla ricorrente nel suo primo reclamo; tanto e’ vero che l’Amministrazione si sarebbe pronunciata affrontando, in modo particolareggiato, tutti gli argomenti indicati in sede di reclamo (quali il passaggio di aria e di luce, i servizi igienici, l’illuminazione artificiale, l’acqua calda e fredda e il riscaldamento, il mobilio e le attivita’ ordinarie svolte dalla detenuta). Per tale ragione, la decisione impugnata viene censurata nella parte in cui, a fronte delle allegazioni difensive, il Tribunale non avrebbe attivato i poteri di ufficio che l’ordinamento gli riconosce (cita Sez. 1, n. 23362 del 11 maggio 2018, Lucchese).
3. In data 25/3/2020, e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. L’impugnazione ha contestato, fondamentalmente, il mancato esercizio dei poteri d’ufficio che la legge penitenziaria riconosce al Tribunale di sorveglianza e che, secondo la Difesa, ben avrebbero potuto essere esperiti ai fini dell’accertamento delle circostanze di fatto poste alla base della prospettata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 3 CEDU.
In proposito, osserva il Collegio che, correttamente, la Difesa ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di esecuzione, non sussiste un onere probatorio in senso stretto a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma solo un onere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa, incombendo poi al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro, Rv. 277793; Sez. 1, n. 34987 del 22/9/2010, Di Sabatino, Rv 248276; Sez. 1, n. 46649 dell’11/11/2009, Nazar, Rv. 245512; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253), nell’esercizio dei poteri istruttori ad essi pacificamente riconosciuti.
3. Tuttavia, tale rilievo coglie soltanto uno dei profili in considerazione.
Infatti, il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza proposto in relazione alla richiesta di rimedio risarcitorio si svolge nelle forme proprie dell’articolo 35-bis Ord. pen. e riveste, pacificamente, una natura impugnatoria.
E se e’ vero che da tale natura consegue che il tribunale di sorveglianza investito in sede di reclamo e’ tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Uff. sorv. Milano, Rv. 277882), cio’ non comporta affatto che il detenuto possa sottoporre al tribunale di sorveglianza “questioni nuove” che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza (per questa tesi Sez. 5, n. 42625 del 12/7/2018, A., Rv. 274053).
Infatti, dalla natura impugnatoria del mezzo deriva, da un lato, l’obbligo di corredarlo di specifici motivi di doglianza; e, dall’altro, che il reclamo ha carattere devolutivo e che, pertanto, esso attribuisce al giudice di secondo grado uno specifico thema decidendum, costituito dalle censure espresse con l’atto di reclamo. A sua volta, il perimetro dell’impugnazione deve essere definito attraverso il riferimento all’oggetto del primo giudizio, come definito dal relativo atto di reclamo nonche’ dalla eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o dall’eventuale esercizio dei poteri istruttori da parte del medesimo. Diversamente opinando, peraltro, si consentirebbe al reclamante di devolvere al magistrato di sorveglianza una questione del tutto generica e di integrarla in ogni stato e grado del procedimento, privando sostanzialmente l’Amministrazione di un grado di giudizio relativamente alla decisione sfavorevole eventualmente assunta dal Tribunale di sorveglianza con riferimento a circostanze non valutate in primo grado dal Magistrato di sorveglianza.
3. Nel caso di specie, come gia’ osservato, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato come nel reclamo originario non fossero state articolate, se non genericamente, le contestazioni proposte in sede di impugnazione, sicche’ quest’ultima non poteva essere accolta. E del resto, lo stesso ricorso ha riconosciuto che con il primo reclamo era stato dedotto, da un lato, che lo spazio nelle camere detentive era inferiore ai 3 mq pro capite e, dall’altro lato, l’indisponibilita’ di servizi essenziali, quali acqua calda in camera, doccia privata, luce naturale sufficiente; laddove il successivo reclamo al Tribunale di sorveglianza aveva riguardato, nella Casa circondariale di Vigevano, che i letti singoli erano fissati a terra, vi era la presenza di muffa, non vi era la possibilita’ di chiudere la porta del bagno e che quest’ultimo non aveva adeguata ventilazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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