In tema di liberazione condizionale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 aprile 2021| n. 12782.

In tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego di concessione del beneficio nei confronti di un condannato il quale si era limitato a dedurre una situazione di indisponibilità economica, senza fornire indicazioni utili a far ritenere la decisività della stessa ai fini dell’inosservanza dei doveri di ristoro nei confronti delle persone offese e senza far riferimento ad alcun percorso di revisione critica attivato dopo l’esecuzione della pena)

Sentenza|2 aprile 2021| n. 12782

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Istanza di liberazione condizionale – Rigetto per insussistenza del ravvedimento del reo – Mancanza di iniziative economiche per ristorare le vittime

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza emessa l’08/07/2020 dal Tribunale di sorveglianza di Potenza;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Alessandro Centonze;
Lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dr. Senatore Vincenzo, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa l’08/07/2010 il Tribunale di sorveglianza di Potenza rigettava l’istanza di liberazione condizionale presentata da (OMISSIS), in relazione alla frazione detentiva che il condannato doveva scontare, sulla base di un giudizio di inadeguatezza del percorso rieducativo intrapreso dall’istante durante l’esecuzione della pena con il beneficio penitenziario invocato.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Potenza, l’assenza di un percorso rieducativo idoneo a consentire la concessione della misura alternativa alla detenzione invocata da (OMISSIS), pur in presenza di una condotta intramuraria del ricorrente rispettosa dei regolamenti carcerari, conseguiva all’assenza di iniziative finalizzate a ristorare le persone offese dal reato dai danni provocati con le condotte illecite presupposte, che evidenziavano l’inadeguatezza del processo di revisione critica compiuto dal condannato durante l’esecuzione della pena.
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’articolo 176 c.p., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione richiesta, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Potenza con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del comportamento mantenuto dal condannato durante l’esecuzione della pena, attestato dal rapporto di lavoro instaurato presso la (OMISSIS) di (OMISSIS), che rendeva evidente l’attivazione di un percorso di revisione critica del suo vissuto criminale.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale di sorveglianza di Potenza, nel censurare l’assenza di iniziative di (OMISSIS) finalizzate a ristorare le persone offese dai danni provocati con i suoi comportamenti criminosi, non aveva tenuto conto delle condizioni di oggettiva impossibilita’ ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato del ricorrente, sulle quali non era stato compiuto alcun accertamento giurisdizionale utile a verificare la situazione reddituale del condannato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione condizionale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Potenza nel rispetto delle emergenze procedimentali, che imponevano di ritenere inadeguato il percorso di revisione critica intrapreso da (OMISSIS) rispetto al suo vissuto criminale.
Si consideri, in proposito, che, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il giudizio prognostico di ravvedimento, prescritto dall’articolo 176 c.p., deve essere formulato sulla base di un adeguato percorso di rieducazione del condannato, correlato alle condotte illecite della cui esecuzione si controverte, che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato dal detenuto, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: “In tema di liberazione condizionale il Giudice deve valutare, tra gli altri elementi, il grado di interesse e di concreta disponibilita’ dimostrato dal condannato nei confronti delle vittime: tale elemento tuttavia va considerato in modo globale, insieme alla condotta complessiva del soggetto ai fini dell’accertamento dell’efficacia dell’azione rieducativa” (Sez. 1, n. 9815 del 15/02/2008, Iaglietti, Rv. 239182-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559-01).
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Potenza, pur dando atto della regolarita’ della condotta intramuraria di (OMISSIS), durante la detenzione patita nella Casa circondariale di (OMISSIS), tra l’altro attestata dal rapporto di lavoro instaurato presso la (OMISSIS) di (OMISSIS), evidenziava che ostava alla concessione della liberazione condizionale invocata l’assenza di iniziative economiche finalizzate a ristorare le vittime dei comportamenti criminosi per i quali il ricorrente scontava la pena. Ne’ la difesa del ricorrente aveva fornito indicazioni utili a ritenere la condizione di insolvenza del condannato decisiva ai fini dell’inosservanza dei doveri di ristoro nei confronti delle persone offese, pregiudicate dai comportamenti criminosi di (OMISSIS), limitandosi a evidenziare la sua situazione di indisponibilita’ economica, senza alcun riferimento al percorso di revisione critica attivato dopo l’esecuzione della pena, in relazione alla quale veniva invocato il beneficio penitenziario di cui all’articolo 176 c.p..
Invero, la condizione di insolvenza irreversibile dedotta dalla difesa del ricorrente poteva essere superata laddove (OMISSIS) avesse mostrato un effettivo interessamento morale e materiale nei confronti delle persone offese, che, nel caso di specie, deve essere escluso sulla base della stessa istanza del condannato che, a un eventuale atteggiamento resipiscente, non faceva alcun riferimento diretto o indiretto, non consentendo di ritenere sussistente il requisito del ravvedimento.
Ne’ e’ possibile ritenere tale profilo valutativo superabile mediante il generico richiamo alla condizione di insolvenza, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale, consolidato sul punto, secondo cui: “In tema di liberazione condizionale, anche in caso di impossibilita’ materiale da parte del condannato di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilita’, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati” (Sez. 1, n. 7248 del 20/12/1999, dep. 2000, Campana, Rv. 215239-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16663 del 21703/2001, Saporito, Rv. 218984-01).
Occorre, pertanto, ribadire che dalla condizione di insolvenza del condannato, ancorche’ fondata sull’obiettiva impossibilita’ ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non deriva alcuna applicazione automatica del parametro di cui all’articolo 176 c.p., comma 4, essendo comunque necessario, ai fini della concessione della liberazione condizionale, sottoporre a un giudizio complessivo l’atteggiamento di disponibilita’ dell’imputato nei confronti delle persone offese dal reato, che postula una valutazione globale del percorso di revisione critica intrapreso dopo l’esecuzione della pena di cui si controverte. Ne consegue che, ai fini della concessione del beneficio penitenziario della liberazione condizionale, la circostanza che risulti dimostrata l’obiettiva impossibilita’ di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato del condannato, non esclude, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 176 c.p., comma 4, che la manifestazione di interesse per la vittima e la sussistenza di intendimenti di riparazione dei danni provocati dall’imputato, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano “essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento” (Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro alla Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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