Il decreto di sequestro probatorio

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 aprile 2021| n. 12612.

Il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia a oggetto cose costituenti «corpo di reato», deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, onde deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata, perché la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono considerate cose pertinenti al reato (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame e il decreto di sequestro emesso dal procuratore della Repubblica, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, sul rilievo che il contenuto del sequestro era limitato all’indicazione delle norme violate – quelle di cui agli articoli 110 e 572 del Cp – e al luogo e tempo di commissione dei reati nel sequestro, senza che tale mancasse potesse ritenersi sopperita dalla contestuale notifica dell’ordinanza cautelare personale che il decreto neanche richiamava per relationem).

Sentenza|1 aprile 2021| n. 12612

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Sequestro probatorio – Vizio motivazionale – Omessa descrizione dei fatti di reato per i quali è emesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 16/7/2020 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Locatelli Giuseppe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
uditi i difensori avv. (OMISSIS), e avv. (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 8 luglio 2019 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in relazione ai reati di cui agli articoli 110, 572 c.p. ed altro avente ad oggetto documentazione cartacea e informatica, limitatamente ai beni non oggetto di restituzione con successivo decreto del 11 settembre 2019, ha rigettato la predetta istanza.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS) deducendo violazione degli articoli 253 c.p.p., articolo 324 c.p.p., comma 7, articoli 2, 6 e 8 CEDU e articolo 1 prot. Add. I CEDU nonche’ dei principi di adeguatezza e proporzionalita’.
Non risulta sufficiente la mera indicazione delle norme incriminatrici e fallace e’ l’argomento che rinvia alla contestuale notifica all’interessato della ordinanza cautelare, alla quale il decreto di sequestro non fa riferimento.
Manca, inoltre, la indicazione delle cose da sequestrare – essendo insufficiente il rinvio alla informativa di polizia giudiziaria – e la specifica finalita’ probatoria, risultando tautologica la motivazione espressa dal Tribunale e dovendosi considerare che la documentazione informatica sequestrata contiene informazioni riguardanti la sfera personale e professionale del ricorrente che esulano completamente dal perimetro investigativo.
3. Sono pervenute due memorie difensive dell’avv. (OMISSIS) a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto in relazione all’assorbente questione della omessa descrizione nel decreto di sequestro probatorio emesso in data 8 luglio 2019 dei fatti di reato per i quali e’ stato emesso.
2. Il Tribunale di Bari ha rigettato la dedotta nullita’ del decreto di sequestro proposta dalla difesa per insufficienza della relativa motivazione in ordine alla indicazione del fumus delicti e delle finalita’ probatorie pesreguite dal provvedimento richiamando l’orientamento di legittimita’ secondo il quale,in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, e’ necessaria, ma anche
sufficiente, per consentire l’esercizio del diritto di difesa, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalita’ investigative per le quali il vincolo e’ disposto (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015 Rv. 265273 Pettinari). Ha, inoltre, considerato che il decreto in questione risultava eseguito e notificato il 9 luglio 2019 unitamente alla notifica della ordinanza cautelare personale nei confronti dello stesso ricorrente, nell’ambito della quale i fatti per i quali si procedeva (maltrattamenti ed estorsione) erano compiutamente espressi, cosi’ da consentire l’esplicazione del diritto di difesa.
3. Ritiene questo Collegio che le ragioni a sostegno della impugnata decisione non possono essere condivise dovendosi aderire ad un difforme e maggioritario orientamento di legittimita’.
Invero e’ stato autorevolmente affermato che il decreto di sequestro probatorio – cosi’ come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli e altri,Rv. 273548). Nell’alveo di tale orientamento e’ stato affermato che, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullita’, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata.
(Sez. 6 n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061), osservandosi che la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato.
4. Ebbene, deve essere rilevato che nella specie – come risulta dal testo incorporato nello stesso provvedimento impugnato – il contenuto del decreto di sequestro e’ pacificamente limitato alla indicazione delle norme penali violate ed al luogo e tempo di commissione dei reati, non conformandosi ai criteri di legittimita’ richiamati ne’ tale decisivo difetto di motivazione puo’ essere sopperito dalla contestuale notifica della ordinanza cautelare personale che il decreto neanche richiama per relationem.
5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 8 luglio 2019 con restituzione all’avente diritto di quanto ancora in sequestro.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’articolo 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 8 luglio 2019, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto ancora in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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