In tema di legittima difesa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale,
Sentenza 28 giugno 2019, n. 28336.

La massima estrapolata:

In tema di legittima difesa, è configurabile tale esimente solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione, mentre non è configurabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pur erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa, cagionandogli lesioni.

Sentenza 28 giugno 2019, n. 28336

Data udienza 6 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/06/2018 del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 25.06.2018 il Tribunale di Chieti ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Chieti che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di lesioni personali ai danni dell’ex moglie (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo cinque motivi di ricorso.
Con i primi quattro motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che:
– il Tribunale abbia omesso di valutare l’esame dell’imputato, affermando dapprima che costui non si era sottoposto all’esame, e successivamente che aveva ammesso il contatto fisico con la ex moglie;
– l’esame della parte civile era stato condotto da G.d.P., che non ammetteva alcuna delle domande proposte dal difensore, e senza che venisse verbalizzato il consenso delle parti; inoltre, non era stato ammesso il controesame;
– l’affermazione di responsabilita’ e’ stata basata sull’esame della persona offesa e dell’unico teste oculare, ignorando l’esame dell’imputato, che aveva dichiarato di essere stato colpito alle spalle dalla ex moglie, e di essersi limitato al respingimento della (OMISSIS), come confermato dal padre dell’imputato, (OMISSIS);
– il Tribunale avrebbe omesso di valutare le perplessita’ avanzate nei confronti della valutazione della diagnosi di ingresso del P.S., e non avrebbe valutato l’elemento soggettivo alla luce del movente del fatto: quel giorno l’imputato aveva il diritto di portare con se’ il figlio minore, e la (OMISSIS) ingiustamente lo ostacolava, tentando di strapparglielo, e colpendolo con un pugno.
Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa, sulla base della ricostruzione fornita dallo stesso imputato e riscontrata dal teste oculare, secondo cui lo (OMISSIS) si era limitato ad un gesto di respingimento, nell’intento di proteggere il figlioletto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’, oltre ad essere del tutto generico, propone motivi non consentiti dalla legge, eminentemente di fatto, che sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, e dello stesso imputato in sede di esame.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
2. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’, evidenziando che la mattina del 24 luglio 2014 (OMISSIS) veniva colpita dallo (OMISSIS), coniuge legalmente separato che si era recato a prendere il figlio nell’esercizio del c.d. diritto di visita, nell’ambito di una “contesa” per il figlio, che aveva fatto registrare un reciproco scambio di colpi.
Tanto premesso, la sentenza impugnata, lungi dall’avere omesso la valutazione della versione resa dall’imputato in sede di esame – in tal senso essendo irrilevante se il riferimento contenuto a p. 3 alla mancata sottoposizione all’esame integri un mero refuso -, ha ritenuto che la stessa non fosse attendibile e non potesse fondare l’invocata scriminante della legittima difesa.
Secondo la ricostruzione dell’imputato, infatti, nel corso della “contesa” per il figlio, la ex moglie lo aveva colpito per prima alle spalle, e lui avrebbe colpito la donna fortuitamente, per reagire e proteggere il bambino; tuttavia, il Tribunale, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicita’, e dunque insindacabile in sede di legittimita’, ha ritenuto inverosimile che un colpo fortuito potesse avere causato le lesioni diagnosticate (trauma contusivo alla spalla, al braccio e al gomito destro), affermando che non ricorresse una situazione di legittima difesa, per l’assenza della necessita’ di difendersi, ben potendo l’imputato allontanarsi senza reagire.
Se, pertanto, il primo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto concernenti la ricostruzione dei fatti, sulla base di una rilettura degli elementi di prova, adeguatamente valutati dal giudice di merito, il quinto motivo e’ manifestamente infondato, in quanto l’esclusione della causa di giustificazione invocata e’ conforme alla consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui e’ configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumita’ fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali’, Rv. 272080), mentre non e’ configurabile allorche’, come nella fattispecie concreta, il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605); nel caso in esame, infatti, pur ammettendo che l’imputato fosse stato colpito dalla ex moglie alle spalle, non ricorreva alcuna situazione di pericolo per la propria incolumita’ fisica, tale da integrare la necessita’ di difendersi, ben potendo egli, nell’ambito di una banale lite tra ex coniugi, limitarsi a neutralizzare, se necessario, l’offesa, e ad allontanarsi.
3. La doglianza con cui si lamenta la conduzione dell’esame della parte civile da parte del giudice di pace in mancanza di espresso consenso e’ inammissibile, in quanto, in assenza di qualsivoglia tempestiva eccezione processuale, le violazioni, dedotte peraltro in maniera generica, non integrano invalidita’ processuali.
4. Anche le doglianze concernenti la compatibilita’ delle lesioni diagnosticate ed il movente sono inammissibili, perche’ sollecitano una rivalutazione del merito.
Oltre ad evidenziare che i traumi contusivi descritti nel referto del P.S. appaiono pienamente compatibili con la dinamica dei fatti narrata dalla persona offesa, va rammentato che anche l’irritazione momentanea per gli ostacoli asseritamente frapposti dalla ex moglie all’esercizio del diritto di visita del figlio, che avrebbe determinato il colpo, non sarebbe elemento in grado di escludere la coscienza e volonta’ del fatto, trattandosi del mero movente dell’azione, della causa psichica della condotta umana, dello stimolo che ha indotto l’autore ad agire, facendo scattare la volonta’; al riguardo, e’ pacifico che il movente dell’azione, pur potendo contribuire all’accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volonta’ del fatto, della quale puo’ rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106: “Il movente e’ la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che e’ l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento”; in una fattispecie analoga, Sez. 3, n. 14742 del 11/02/2016, P, Rv. 266634: “Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l’elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell’ipotesi delittuosa”; Sez. 6, n. 5541 del 02/04/1996, Tosi, Rv. 204874).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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