In tema di legittima difesa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 22 aprile 2020, n. 12727.

Massima estrapolata:

In tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell’attuale formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, se il pericolo, compreso quello cui fa riferimento l’art. 52, comma quarto, cod. pen., derivante dall’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, non sia attuale, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in un caso in cui l’imputato, avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili presenti nel cortile e lanciarli ad un complice all’esterno, era sceso e lo aveva colpito con un pugno, dovendosi escludere l’attualità del pericolo per essersi già consumato il reato di furto).

Sentenza 22 aprile 2020, n. 12727

Data udienza 19 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Lesioni gravi – Mancato riconoscimento della legittima difesa ai sensi dell’art. 52 co. 2 c.p. – Assenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta – Genericità ed aspecificità delle censure – Congruità e logicità della motivazione anche con riguardo al trattamento sanzionatorio applicato – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduar – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS);
avverso la Sentenza 23-10-2018 Corte Appello Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Eduardo de Gregorio.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell’imputato (OMISSIS), per i delitti di lesioni gravi nei confronti di tale (OMISSIS). Fatto di (OMISSIS).
1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa ai sensi dell’articolo 52 c.p., commi 2 e 3, poiche’ l’imputato aveva reagito all’illecito ingresso di (OMISSIS) all’interno dell’esercizio commerciale, ove si era introdotto allo scopo di consumare un furto essendo presunto il dissenso del titolare del diritto di escludere l’estraneo.
2. Tramite il secondo motivo e’ stata sollevata la censura di motivazione illogica quanto alla ritenuta insussistenza della medesima causa di giustificazione ai sensi dell’articolo 52 c.p., comma 1, poiche’ la Corte territoriale aveva opinato che al momento in cui l’imputato aveva colpito l’altro con un pugno il furto fosse gia’ stato consumato, mancando, quindi, il requisito dell’attualita’ del pericolo mentre l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che era ancora in corso. All’odierna udienza il PG, dr Fimiani,ha concluso per il rigetto ed il difensore presente, avvocato Tulino, si e’ riportato ai motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, per certi aspetti inammissibile, e’ complessivamente infondato. Le doglianze presentate nei due motivi di ricorso, che hanno invocato la causa di giustificazione della legittima difesa e – censurato in ogni aspetto la motivazione quanto alla ritenuta inapplicabilita’, possono essere trattate congiuntamente.
1. Il ricorrente, nel primo motivo ha criticato per manifesta illogicita’ la giustificazione resa nella pronunzia circa la ritenuta mancanza di attualita’ della ingiusta offesa portata da (OMISSIS).
Nel secondo, – premesso che nel giudizio di merito sarebbe emerso che la persona offesa stava sottraendo indebitamente alcuni, oggetti all’interno’ dell’azienda intestata alla madre dell’imputato, ha posto la questione della ravvisabilita’ della legittima difesa derivante dall’ingresso del “oggetto offeso per scopi illeciti in privata abitazione p in esercizio imprenditoriale (commerciale, ipotesi contemplata dal combinato disposto dell’articolo 52 c.p., commi 2 e 3.
2. Riguardo alla prima censura occorre osservare che la Corte territoriale ha affermato che (OMISSIS) era entrato nel perimetro dell’esercizio commerciale, mantenendosi nei pressi dell’uscita in attesa dell’amico che doveva acquistare un pezzo di ricambio, come testimoniato da (OMISSIS), titolare dell’azienda ove il furto era avvenuto. La difesa non ha contestato tale passaggio della motivazione sostenendo, anzi, che (OMISSIS) era entrato nel cortile proprio allo scopo di commettere un furto.
2.1 La soluzione adottata dalla Corte, che ha respinto l’invocata causa di giustificazione, non e’ errata, avendo i Giudici piemontesi congruamente ritenuto che non vi fosse il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, poiche’ quando l’imputato (OMISSIS) aveva sferrato il forte pugno alla mandibola di (OMISSIS), il furto del crick addebitato a costui era gia’ stato consumato, tanto che l’attuale giudicabile aveva osservato la condotta di impossessamento/sottrazione – lancio del crick oltre il cancello a soggetto che era rimasto fuori – dal monitor di videosorveglianza, era corso fuori dal suo ufficio urlando ed aveva colpito il ladro (o presunto tale) con un pugno.
2.2 La pronunzia e’ in tal modo coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale il requisito dell’attualita’ del pericolo richiesto per la configurabilita’ della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, cosi’ da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, sicche’ resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell’offesa, come nel caso in discussione. Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018 Ud. (dep. 23/10/2018) Rv. 274534.
A fronte della correttezza e plausibilita’ della motivazione il motivo di ricorso e’ solo genericamente formulato e non ne incrina la tenuta logico-giuridica. Neppure e’ condivisibile la critica avanzata nel secondo motivo.
3. E’ pacifico, infatti, che nella fattispecie – come ha ammesso lo stesso ricorrente – la volonta’ di (OMISSIS) era quella di commettere un furto e per questo si era introdotto all’interno dell’azienda, riuscendo, a quanto e’ dato ricavare dalla sentenza impugnata, a sottrarre il crick. Il dettato dell’articolo 52 c.p. sul punto e’ chiaro, stabilendo che nell’ipotesi di aggressione beni patrimoniali – come nel caso in esame – la reazione a difesa dei beni e’ legittima solo quando non vi sia desistenza e, anzi, sussista un pericolo attuale per l’incolumita’ fisica dell’aggredito o di altri, pericolo che e’ sempre stato escluso nella fattispecie oggetto del giudizio.
3.1 E’ utile aggiungere che la presunzione di proporzionalita’ prevista nell’articolo 52 c.p., commi 2 e 3 ha lasciato assolutamente ferma la necessita’ del concorso dei presupposti dell’attualita’ dell’offesa e della inevitabilita’ dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumita’ (sul tema v. sez. 1, n. 50909 del 07/10/2014, Thekna, rv. 261491; sez. 1, n. 23221 del 27/05/2010, Grande, rv. 247571). Inoltre, con specifico riguardo alla reazione a difesa dei beni propri o di altri la stessa legge stabilisce che la loro difesa e’ legittima solo quando non vi sia desistenza e, anzi, sussista un pericolo attuale per l’incolumita’ fisica dell’aggredito o di altri (Sez. 1, n., 16677 del 08/03/2007, Grimoli, Rv. 236502). In senso conforme: Sez. 4, Sentenza n. 691 del 14/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257884; Sez. 5 Sentenza n. 33121 del 15/04/2019 Ud. (dep. 23/07/2019) Rv. 277003.
4. A questo punto il Collegio ritiene che occorra tener conto anche della nuova normativa sulla legittima difesa disciplinata dall’articolo 52 c.p., come modificato dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, in quanto, norma piu’ favorevole.
In proposito si e’, infatti, gia’ affermato da questa Corte che il principio di retroattivita’ della legge piu’ favorevole di cui all’articolo 2 c.p., comma 2 trova applicazione anche con riguardo alle cause scriminanti, poiche’ esse incidono direttamente sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilita’, facendone venir meno il disvalore e, quindi, escludendo l’illiceita’ penale. Cosi’ Sez. 1 -Sentenza n. 39977 del 14/05/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 276949, con specifico riguardo alla novella legislativa introdotta al testo dell’articolo 52 c.p. con la L. n. 36 del 2019 riguardante l’ampliamento della sfera scriminante della causa di giustificazione in parola. In senso conforme: (Sez. 6, Sentenza n. 38356 del 12/06/2014 Ud. dep. 18/09/2014) Rv. 260282.
4.1 In proposito va ricordato, dunque, che il testo dell’articolo 52 c.p. come modificato dalla L. n. 36 del 2019 al comma 2 prevede l’inserimento dell’avverbio sempre mentre il nuovo comma 4 recita: “Nei casi di cui ai commi 2 e 3 agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu’ persone”.
La nuova formulazione dell’articolo 52 c.p. e’ gia’ stata oggetto di alcune pronunzie da parte di questa Corte regolatrice che, a proposito della prima modifica – inserimento dell’avverbio sempre nel testo del comma 2 – ha precisato che si tratta di una parola semplicemente rafforzativa della presunzione di proporzione gia’ prevista dalla norma, e ne ha chiarito il significato complessivo nel senso che l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, solo a condizione, che il pericolo dell’offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l’impiego, dell’arma sia concretamente necessario a difendere l’incolumita’ propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni, ma in tale ultima ipotesi deve ricorrere un pericolo di aggressione personale e non deve esservi desistenza da parte dell’intruso. Sez. 3, Sentenza n. 49883 del 10/10/2019 Ud. (dep. 10/12/2019) Rv. 277419.
4.2 Quanto all’innovazione costituita dall’inserimento ex novo di un comma 4 all’articolo 52 c.p., a proposito del quale si e’ parlato di legittima difesa presunta, questa stessa Sezione ha affermato, che essa non consente un’indiscriminata, reazione contro colui che si introduca in qualunque modo, ad esempio fraudolentemente, nella dimora altrui, ma richiede che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, cosi’ da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumita’, atteso che solo quando l’azione invasiva dell’abitazione o altro luogo di privata dimora sia connotata da tali modalita’ puo’ presumersi il rapporto di proporzione con la reazione stabilito dalla legge. Cosi’ Sez. 5, Sentenza n. 40414 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277122.
4.3 Le prime interpretazioni dell’articolo 52 c.p. collegano, quindi, le due presunzioni, quella di proporzione dell’uso di arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, e quella inerente le stesse condizioni di sussistenza della causa di giustificazione, di cui al comma 4, alla presenza di un’offesa ingiusta che rechi pericolo attuale all’incolumita’ di colui che reagisce e/o di altri, oppure anche a beni patrimoniali ma solo nei caso in cui vi sia contestualmente un pericolo di aggressione alle persone. Infatti, -allo stesso concetto di difesa dell’incolumita’ delle persone rimandano le parole adoperate nel comma 4, che definiscono legittima la reazione dell’offeso a chi si introduca nell’abitazione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
4.4 In proposito e’ utile ed opportuno sottolineare che anche in tale ultima ipotesi, contemplata dal comma 4, il pericolo derivante dall’intrusione con violenza o realizzata da persone in senso lato armate, deve presentare il carattere dell’attualita’, essendo tale requisito sempre ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte al fine dell’integrazione della causa di giustificazione ed essendo, del resto, essenzialmente correlata la reazione legittima ad una condotta aggressiva e/o minacciosa o in essere o concretamente imminente. Il principio e’ stato confermato anche dalla recentissima Sez. 3, Sentenza n. 49883 del 10/10/2019 Ud. (dep. 10/12/2019) Rv. 277419, che pur avendo fatto riferimento alla diversa fattispecie di cui all’articolo 52 c.p., comma 2 si e’ inserita nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale di legittimita’ inerente la relazione di attualita’ che deve esistere tra il pericolo di un’offesa ingiusta e la reazione legittima di colui che si difende. Ex multis la gia’ citata Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018 Ud. (dep. 23/10/2018) Rv. 274534. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 25810 del 17/05/2019 Ud. (dep. 11/06/2019) Rv. 276129 ha di nuovo definito il pericolo attuale come pericolo in corso o imminente ed in motivazione tale ultima pronunzia ha ribadito piu’ diffusamente i principi tradizionalmente espressi dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo i quali l’attualita’ del pericolo richiesta per la configurabilita’ della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, che si prospetti come concreta e imminente, cosi’ da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534; conf. Sez. 1 n. 6591 del 27/01/2010, Rv. 246566) ovvero implica una condizione fattuale in cui l’offesa sia gia’ iniziata e sia ancora in corso.
5. Sul tema non puo’ non annotarsi, infine, come la richiamata pronunzia Sez. 5, Sentenza n. 40414 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277122, per come risulta massimata, nel riferirsi ad una situazione anche solo potenziale, che l’agente percepisca come aggressione alla propria o altrui incolumita’ appare in disarmonia rispetto al suddetto consolidato orientamento, potendosi prestare a possibili interpretazioni estensive del legame temporale e funzionale tra pericolo di offesa ingiusta e reazione legittima, che la prevalente giurisprudenza di legittimita’ definisce in termini di attualita’ ed imminenza. Sul punto va, peraltro, rilevato che l’esame del testo della sentenza non sembra presentare elementi ricostruttivi, idonei a giustificare la suddetta dissonanza.
6. Tanto premesso in linea generale, occorre chiarire che le doglianze del ricorrente neppure alla luce delle modifiche all’articolo 52 c.p. apportate dalla L. n. 36 del 2019 sono accoglibili, essendo pacifico che nel caso in esame l’intruso (OMISSIS) non adopero’ in alcun modo forme di violenza o minaccia con armi o strumenti atti ad offendere, ne’ aggredi’ l’incolumita’ dei presenti. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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