Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 2 settembre 2020, n. 24800.
In tema di intercettazioni telefoniche, in base agli artt. 23, d.lgs 5 aprile 2017, n. 52 e 44, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, il pubblico ministero deve notificare all’autorità estera l’esistenza dell’attività captativa in corso non appena abbia acquisito notizia certa che l’utenza intercettata si trovi nel territorio di uno stato membro dell’Unione europea. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, che aveva escluso la violazione delle disposizioni citate in una fattispecie in cui il pubblico ministero procedente non aveva acquisito la suddetta certezza, tenuto conto del fatto che l’utenza intercettata si era spostata all’estero per un brevissimo arco temporale e che l’attività di monitoraggio delle utenze veniva svolta dalla polizia giudiziaria che poi ne informava il pubblico ministero con periodiche relazioni, così da doversi escludere che quest’ultimo potesse avere la diretta e immediata rappresentazione della presenza del dispositivo intercettato fuori dal territorio italiano).
Sentenza 2 settembre 2020, n. 24800
Data udienza 2 luglio 2020
Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Stupefacenti – Art. 74 DPR 309 del 1990 – Reato associativo – Partecipe – Importazione di sostanza stupefacente – Gravità indiziaria – Elementi – Attività captativa – P.M coordinatore delle indagini – Notificazione all’Autorità estera – Disciplina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/01/2020 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA la quale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore:
per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Napoli che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 7 Gennaio 2020, confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), tanto in relazione a ipotesi di partecipazione ad una associazione di stanza nel napoletano volta alla importazione dall’Olanda e alla commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacente, sia in relazione ad uno specifico episodio di importazione in concorso di una partita di 70 chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di circa quattro chilogrammi e mezzo di marijuana.
2. Il giudice del riesame dopo avere illustrato le acquisizioni investigative nell’ambito di una piu’ vasta operazione antidroga realizzata dalla Guardia di Finanza, rappresentate dall’esito di intercettazioni telefoniche e ambientali, da servizi di osservazione e controllo, dal positioning delle utenze intercettate dal ripetuto sequestro di stupefacente (cocaina e marijuana), si e’ soffermata sulla posizione del (OMISSIS) quale soggetto indiziato di avere partecipato alla suddetta associazione criminosa e ad una delle piu’ consistenti importazioni di cocaina e di marijuana dall’Olanda, stupefacente sequestrato in data 6 Maggio 2017 all’autista (OMISSIS).
2.1 Preliminarmente il Tribunale del riesame delineava i profili della organizzazione criminale il cui punta di forza finanziario consisteva nella capacita’ di suddivisione del rischio di impresa attraverso il frazionamento tra diversi finanziatori del corrispettivo delle forniture, che pertanto potevano essere di rilevantissimo valore e consistenza, attraverso un collaudato sistema di raccolta delle singole “puntate” e di convogliamento delle stesse verso i sodali incaricati del pagamento del corrispettivo in territorio olandese, nonche’ attraverso l’ausilio di un corrispondente stabilmente inserito in Olanda che si occupava dell’approvvigionamento e delle relazioni con i fornitori, nonche’ di collaudati collegamenti con autotrasportatori compiacenti che ponevano i propri autoarticolati a disposizione dell’organizzazione per il trasporto dello stupefacente previa modifica dei mezzi e di autisti pronti ad assumere il rischio rappresentato dal rinvenimento dello stupefacente da parte delle forze dell’ordine.
2.2 Il Tribunale del Riesame disattendeva l’eccezione processuale sollevata dalla difesa del (OMISSIS) diretta ad inficiare gli esiti captativi delle intercettazioni disposte con decreto n. 1542/2017 per violazione dei decreti legislativi 52/2017 e 108/2017 atteso che alcune interlocuzioni del (OMISSIS) erano intervenute con il co-indagato (OMISSIS) che si trovava in Olanda ed aveva con se’ l’utenza intercettata mentre il Pubblico Ministero aveva omesso di notificare alle autorita’ olandesi l’attivita’ captativa in territorio olandese, come era prescritto dalla disciplina processuale contenuta nei due testi normativi; assumeva il Tribunale del Riesame che la notifica all’autorita’ straniera era subordinato all’evenienza che la Procura che disponeva l’attivita’ captativa avesse notizia che il dispositivo controllato si trovasse all’estero, ipotesi da escludere nella specie atteso che si era trattato di viaggi improvvisi e fugaci a fronte di registrazioni ascoltate a giorni di distanza cosi’ da escludere la consapevolezza da parte del pubblico ministero e delle stesse forze di PG delegate all’ascolto della presenza attuale del titolare della utenza captata in territorio estero.
2.2 Quanto alla ricorrenza della gravita’ indiziaria concernente il delitto associativo il Tribunale del Riesame evidenziava come non esistesse alcuna antinomia logica tra il sistema di acquisto a “puntate” e quindi pro quota dei singoli finanziatori, beneficiari finali pro quota dello stupefacente acquistato all’estero e la sussistenza di una compagine criminosa, atteso che la partecipazione di alcuni dei sodali alle “puntate” non escludeva che, sotto il profilo organizzativo, esistesse un nucleo di soggetti che stabilmente si erano occupati della raccolta delle stesse, del reperimento dello stupefacente, della predisposizione dei mezzi necessari al trasporto, della predisposizione di un carico di copertura e della preparazione di ogni aspetto logistico dell’operazione. A tale proposito il Tribunale evidenziava come il giudice della cautela avesse distinto la posizione di coloro che avevano assunto compiti organizzativi strutturali e funzionali al perseguimento delle illecite finalita’ criminose rispetto a soggetti saltuariamente impegnati in attivita’ di supporto (come gli autisti di volta in volta impiegati nel trasporto), ovvero come i singoli scommettitori che finanziavano le spedizioni senza assumere compiti organizzativi o che non avessero previsione e interesse al perseguimento delle successive forniture.
2.3 Quanto alla partecipazione del (OMISSIS) all’associazione il Tribunale poneva in rilievo la poliedrica operativita’ del prevenuto tanto nella fase della raccolta delle quote, quanto nella consegna degli importi a chi era deputato alla successiva movimentazione, nel trasporto di stupefacente in territorio italiano e nello svolgere anche attivita’ di esazione nei confronti di colui che era stato ritenuto responsabile del sequestro dello stupefacente per una non corretta organizzazione dell’occultamento e del trasporto. In chiave soggettiva riportava brani di intercettazioni telefoniche in cui il ricorrente manifestava expressis verbis la sua appartenenza ad una comunita’ di soggetti impegnati nel traffico dall’estero di sostanze stupefacenti e al richiamo di responsabilita’ (per la perdita del carico) da giustificare davanti alla propria famiglia che voleva avere conto delle ragioni del fallimento e della perdita del carico.
Quanto alla circostanza aggravante dell’ingente quantitativo, pure in assenza di uno specifico esame tossicologico dello stupefacente sequestrato, evidenziava come l’importanza del carico (70 chilogrammi di cocaina) e del corrispondente importo sborsato, che in relazione ad accordi di acquisto per altre partite non era inferiore a circa Euro 25.000 al chilogrammo, giustificava la previsione della circostanza aggravante nella fase cautelare de qua.
3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento del Tribunale del Riesame articolando quattro motivi di ricorso. Con un primo motivo lamenta violazione di norma processuale e vizio motivazionale sul punto concernente la ritenuta utilizzabilita’ del materiale intercettivo sebbene assunto a seguito di decreto autorizzativo non comunicato alla competente autorita’ estera, in presenza di utenza intercettata utilizzata in territorio olandese in violazione delle direttive comunitarie concernenti le intercettazioni telefoniche in regime di extraterritorialita’, recepite dal Decreto Legislativo n. 52 e Decreto Legislativo n. 108 che impongono la notifica allo Stato membro all’interno del quale la utenza sottoposta ad intercettazione si trovi delle informazioni sensibili concernenti l’autorita’ giudiziaria che procede, il titolo del reato, la durata della intercettazione e ogni informazione utile alla identificazione della persona che ha in uso il dispositivo intercettato. Assume a tale proposito che non solo il Tribunale del Riesame aveva omesso di dare conto della inosservanza di tale specifiche disposizioni di legge, ma aveva superato le eccezioni difensive utilizzando un ragionamento apparente, manifestamente contraddittorio ed illogico fondato sul fatto che il pubblico ministero potesse non avere avuto notizia del fatto che la utenza intercettata si trovasse all’estero mentre al contrario dalle informative della polizia giudiziaria e dagli esiti captativi risultava chiaramente che le indagini attenevano tra l’altro a importazioni di partite di stupefacente dall’estero e in particolare da Colombia e dal Sud America e che il (OMISSIS) era in procinto di importare un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente a bordo di un autoarticolato. Con particolare riferimento alle interlocuzioni tra (OMISSIS) con il ricorrente (OMISSIS) in data 25.4.2017 risultavano due comunicazioni (16 e 22) durante le quali il (OMISSIS) informava il (OMISSIS) che il (OMISSIS) lo avrebbe raggiunto all’estero dopo il primo Maggio e che gli doveva essere consegnato un telefono prima della partenza. Da altre intercettazioni emergeva poi come il (OMISSIS) dall’estero si avvalesse della collaborazione del (OMISSIS) e della sua compagna per la raccolta delle “puntate” da recapitare nei Paesi Bassi, sia nella ricerca di un vettore per il trasporto in Italia dello stupefacente, cosi’ da potersi escludere che l’inquirente potesse avere dubbi sul fatto che in (OMISSIS) stesse operando dall’Olanda.
3.1 Con un secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di riconoscimento di gravita’ indiziaria sulla sussistenza di associazione criminosa che si proponeva l’acquisto, la importazione dall’Olanda e la successiva commercializzazione dello stupefacente importato e la partecipazione del (OMISSIS) a tale sodalizio.
Quanto alla ricorrenza di un’associazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 il ricorrente critica l’incedere motivazionale dell’ordinanza impugnata, della quale contesta l’adagiarsi sulle conclusioni del giudice della cautela, facendo rilevare la assoluta incompatibilita’ logica tra acquisti di stupefacente, pure importanti, fondati sulla raccolta di contributi frazionati dei vari destinatari e la ricorrenza di una stabile, seppure rudimentale organizzazione criminale, che programmava gli acquisti in una prospettiva di lungo periodo e in ossequio ad un’indeterminata progettualita’ criminosa proiettata nel futuro, rappresentando come i singoli acquisti di droga fossero frutto di una specifica, ma individuale ed occasionale ideazione criminosa, in assenza di una cassa comune, di una stabilita’ di risorse e mezzi impiegati, di un fine unico da perseguire, dipendendo ciascuna importazione da un’organizzazione improvvisata e singolare, che si esauriva con l’arrivo dello stupefacente, stante la fungibilita’ dei singoli apporti e limitata la responsabilita’ dei quotisti nei limiti della quota investita, di talche’ in ossequio alla giurisprudenza di legittimita’ i fatti di droga contestati non potevano che essere qualificati sotto il paradigma del concorso di persone.
3.2 Con una terza articolazione deduce violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della gravita’ indiziaria in capo agli indagati (melius all’indagato (OMISSIS)) per le ritenute ipotesi di reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, sul presupposto dell’assenza di ruolo criminale in capo al ricorrente, non essendo possibile interpretare dal contenuto delle interlocuzioni intercettate alcun tipo di addebito a suo carico dal quale riconoscere una partecipazione efficiente alle singole operazioni illecite, stante la incomprensibilita’ di alcune interlocuzioni e la evanescenza e l’occasionalita’ della veste assunta e dell’assoluta mancanza nel provvedimento impugnato di valutazione delle alternative prospettazioni difensive.
3.3 Con un quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2 giustificata in ragione della rilevanza del carico di droga sequestrato a prescindere da qualsiasi valutazione in termini qualitativi e dell’efficacia drogante e di accertamenti tossicologici facendo prevalere un criterio meramente soggettivo, ma non espresso neppure in termini di saturazione del mercato. Sotto diverso profilo assume che difetta la motivazione in ordine alla consapevolezza del (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 59 c.p., comma 2, della ricorrenza della suddetta circostanza, seppure per ignoranza determinata da colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimita’ sono rilevabili esclusivamente Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimita’ sono rilevabili esclusivamente “i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicita’ del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicita’ deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non e’ possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari” (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale). (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez. II, 20.2.1998 n. Martorana n. 1083). In particolare e’ stato affermato dal giudice di legittimita’ in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione e’ ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. V, 8.10.2008 n. 46124 Pagliaro; sez. VI, 8.3.2012 n. 11194, Sezione II, 16 gennaio 2014, Kazarian). Con la conseguenza che qui non puo’ procedersi, per un verso a rinnovare l’apprezzamento sviluppato sulle intercettazioni e sulle ricognizioni e accertamenti eseguiti dagli inquirenti in ordine alla materialita’ dei fatti avvenuti sotto la loro diretta percezione.
2. Quanto alla violazione processuale contestata non ricorre una ipotesi di violazione di legge atteso che la disciplina normativa che si ritiene violata (Decreto Legislativo n. 52 del 2017, articolo 23 e Decreto Legislativo n. 108 del 2017, articolo 44) impone all’inquirente che coordina le indagini di notificare all’autorita’ estera la esistenza dell’attivita’ captativa in corso non appena abbia acquisito notizia certa di una tale dislocazione dell’utenza intercettata. Orbene il Tribunale del Riesame, con adeguata e non illogica motivazione ha fornito contezza delle ragioni per cui ha ritenuto che il pubblico ministero procedente non avesse acquisito la suddetta certezza, tenuto conto del fatto che la utenza intercettata, nella disponibilita’ del co-indagato (OMISSIS), si era spostata all’estero per brevissimo arco temporale e che l’attivita’ di monitoraggio delle utenze veniva svolta dalla polizia giudiziaria che poi forniva informativa al PM con periodiche relazioni, cosi’ da doversi escludere che il pubblico ministero potesse avere la diretta e immanente rappresentazione della presenza del dispositivo intercettato fuori dal territorio italiano. D’altro canto il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato omettendo di specificare da quale elementi presenti agli atti il Tribunale avrebbe potuto rilevare la conoscenza da parte degli inquirenti delle precise coordinate degli spostamenti del (OMISSIS), a prescindere dalla generica progettazione di future trasferte all’estero. Il motivo si presenta pertanto inammissibile.
3 Parimenti inammissibile si presenta il secondo motivo di ricorso della difesa (OMISSIS) che assume la illogicita’ del ragionamento del Tribunale del Riesame in punto di gravita’ indiziaria in relazione alla partecipazione del ricorrente all’associazione volta alla commercializzazione dello stupefacente. L’articolato non si confronta affatto con le argomentazione del provvedimento impugnato le quali hanno isolato i peculiari tratti partecipativi del (OMISSIS) sia con riferimento alla materialita’ della condotta (raccolta delle “quote”, consegna delle stesse al soggetto che poi le avrebbe ugualmente movimentate verso l’estero, trasporto dello stupefacente), rappresentando un non comune attivismo in collegamento con gli altri correi, al contempo evidenziando i caratteri strutturali dell’associazione e dall’altra parte hanno puntualmente indicato gli elementi di emersione del profilo soggettivo del reato mediante la valorizzazione dei contributi di intercettazione da cui emergeva la piena consapevolezza del (OMISSIS) di operare all’interno e a favore di un gruppo organizzato e di contribuire, con la sua condotta, al buon esito delle singole iniziative criminali, incrementando gli utili ovvero limitando le spese.
Al (OMISSIS) vengono infatti attribuiti dal giudice della cautela una serie di compiti nella organizzazione delle singole iniziative criminali che vanno ben oltre la puntata investita, mentre altri correi, come il (OMISSIS), vengono in considerazione come meri partecipi alle singole operazioni criminali e finanziatori delle spedizioni, con compiti estranei alla fase organizzativa. Su tale fondamentale e logica distinzione operata dal Tribunale del Riesame, il motivo di ricorso si presenta del tutto silente e privo di confronto di talche’ deve essere ritenuto inammissibile.
4. Il terzo motivo di ricorso e’ generico in quanto neppure si pone a scalfire le argomentazioni del Tribunale del riesame fondate sul materiale intercettivo a sostegno della gravita’ indiziaria in relazione al reato scopo ascritto, ma si limita a mere doglianze di stile, del tutto prive di confronto con gli argomenti addotti a sostegno della partecipazione del (OMISSIS) alla ipotesi delittuosa di cui al capo E).
4.1 A tale proposito va rappresentato, sulla base del principio ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice del riesame si e’ del tutto conformato, che viene riconosciuta agli “elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche… valore di fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioe’ consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioe’ non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioe’ non contrastanti tra loro e, piu’ ancora, con altri dati o elementi certi” (sez. VI, 4.11.2011 n. 3882; sez. I, 18.6.2014 n. 37588).
Tale principio vale anche con riferimento alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, le quali possono costituire “fonte di prova della sua colpevolezza senza necessita’ di riscontro ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearita’ logica” (sez.V, 12.7.2016, Cigliola, Rv.268414; 3.10.2013, Farinella e altri, Rv.257519), valutazione che risulta ampiamente effettuata dal Tribunale del Riesame senza peraltro alcun specifico rilievo da parte della difesa del ricorrente.
4. Quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo va sottolineato che in base al pacifico insegnamento della Suprema Corte sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'”an” o sul “quomodo” della misura (Sez.6, 11.12.2018, Fucito Pasquae, Rv.275028; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d’ interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione). Nessun interesse vanta invero il ricorrente nel presente giudizio incidentale ad aggredire la sussistenza di gravita’ indiziaria in relazione alla circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2 atteso che, una volta ritenuta la gravita’ indiziaria anche in punto di delitto associativo e non risultando contestate le argomentazioni a sostegno della ricorrenza di esigenze cautelari, in nessun modo la eventuale esclusione della aggravante, puo’ ripercuotersi favorevolmente sulle modalita’ e sui tempi di esecuzione della misura detentiva del (OMISSIS).
4.2 In ogni modo il motivo risulta generico e privo di confronto con l’ordito motivazionale dell’ordinanza impugnata la quale ha comunque rappresentato che il carico di stupefacente sequestrato risultava di tale rilievo ponderale in termini assoluti da giustificare, nella fase cautelare in oggetto, una valutazione di ingente quantitativo sia in relazione ad un profilo quantitativo (70 kg di cocaina), sia in relazione al valore del carico, tenuto conto del prezzo medio a chilogrammo, pure risultante dagli atti di indagine, pari a Euro 25.000,00, tale fa giustificare la saturazione del mercato di riferimento.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono come da dispositivo i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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