Gli episodi vessatori che configurano il reato di stalking

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 settembre 2020, n. 25026.

Gli episodi vessatori che configurano il reato di stalking devono essere presi in considerazione anche se tra i medesimi siano decorsi diversi anni.

Sentenza 3 settembre 2020, n. 25026

Data udienza 15 luglio 2020

Tag – parola chiave: Stalking – Episodi vessatori – Tempo trascorso dai vari episodi – Violazione dell’articolo 612 – bis del cp – Integrazione Sussistenza dei segmenti della condotta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/10/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), per la parte civile, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado;
lette le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), per l’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata pronunziata il 3 ottobre 2018 dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per atti persecutori ai danni di (OMISSIS), con cui l’imputato aveva intrattenuto una relazione amorosa (il Giudice di primo grado aveva prosciolto l’imputato per i reati di cui agli articoli 616 e 581 c.p., pure contestati, per difetto di querela).
2. Ricorre avverso detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidando l’impugnativa a due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione perche’ la Corte di appello, paventando addirittura l’inammissibilita’ dell’appello, aveva erroneamente reputato che le doglianze espresse in quella sede dall’appellante non fossero fondate (all’uopo il ricorrente trascrive un tratto della sentenza impugnata e riporta un sintesi dei motivi di appello); dette argomentazioni – opina il ricorrente – erano solo un escamotage per sottrarsi al dovere motivazionale e per rendere una motivazione apparente.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 612-bis c.p., smentendo in fatto la sussistenza di ciascuno dei segmenti della condotta come reputati accertati nel processo e contestando la concretizzazione degli eventi richiesti per la configurabilita’ della fattispecie. Sostiene, in particolare, la parte che gli sms ingiuriosi si erano registrati nell’arco di due mesi e che essi erano reciproci, che la campagna stampa denigratoria non aveva riguardato la (OMISSIS), ma altro soggetto, che il tecnico informatico (OMISSIS) non aveva confermato di avere bonificato il computer della persona offesa e che tre episodi di percosse in dieci anni non potevano configurare lo stalking.
Quanto al grave e perdurante stato d’ansia della vittima, esso era sconfessato dal fatto che quest’ultima non ricordava ne’ il nome della psicologa che l’aveva curata, ne’ le caratteristiche e l’ubicazione dello studio; si legge ancora nel ricorso che la rottura del vetro dell’autovettura della persona offesa poteva non essere addebitabile all’imputato, ma a questioni lavorative.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ex articolo 83, comma 12-ter conv. con modifiche con L. 24 aprile 2020, n. 27, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dell’impugnativa perche’ si tratta di doppia conforme ed i motivi di ricorso sull’attendibilita’ della persona offesa sono reiterativi di quelli di appello; in ogni caso, la sentenza impugnata ha riesaminato le prove testimoniali a conforto delle accuse provenienti dalla persona offesa, con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede.
4. L’Avv. (OMISSIS), per la parte civile, ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado.
5. L’Avv. (OMISSIS), per l’imputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo la denunzia del difetto motivazionale gia’ rimarcato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso e’ del tutto generico, apparendo una sorta di premessa al secondo.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.
2.1. Circa la condotta persecutoria, il ricorrente si affida a sintetiche osservazioni, basate su una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, che pare sorda alle considerazioni della pronunzia avversata, che ha richiamato e fatto proprie le – ampie – argomentazioni della sentenza di primo grado, secondo un itinerario critico sordo agli insegnamenti di questa Corte; va ricordato, infatti, come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto gia’ accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2.1.1. In particolare, la parte continua a predicare un argomento gia’ speso nell’appello, vale a dire quello di una presunta reciprocita’ degli sms ingiuriosi, senza tuttavia avvedersi che la Corte territoriale aveva evidenziato che quella della reciprocita’ era un’asserzione di parte di carattere meramente congetturale. Peraltro l’eventuale reciprocita’ non scriminerebbe la condotta dell’imputato, giacche’ il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la reciprocita’ dei comportamenti molesti non esclude la configurabilita’ del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un piu’ accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumita’ propria o di persone ad essa vicine o della necessita’ del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, U., Rv. 257288; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226).
2.1.2. Quanto ad un altro argomento agitato dal ricorrente come essenziale e pretermesso dalla Corte di merito – la deposizione del tecnico informatico (OMISSIS) – il Collegio osserva che non si comprende ne’ il ricorso lo chiarisce – come esso possa minare la pronunzia avversata, considerato che la persona offesa aveva riferito come l’imputato potesse avere avuto accesso alla sua posta elettronica, vale a dire entrando nel computer dove essa veniva scaricata in automatico, il che e’ una situazione frequente se il sistema e’ abilitato al riversamento automatico delle mail senza che sia, ogni volta, richiesta la password della casella e che non lascia traccia; donde non si comprende cosa il predetto testimone avrebbe dovuto ricordare qualora convocato solo per un’ordinaria operazione di recupero password e quale sia l’aporia motivazionale che discenderebbe dalla pretesa rilevanza a discarico della sua deposizione.
2.1.3. Priva di pregio appare, ancora, la censura che attribuisce valenza demolitoria rispetto alla sentenza impugnata alla considerazione secondo cui tre aggressioni personali in dieci anni non darebbero luogo a stalking. In primo luogo, tale argomentazione pare ignorare un dato acquisito nel giudizio di prime cure e non contestato dal ricorrente, vale a dire che, se il rapporto sentimentale tra imputato e persona offesa e’ durato effettivamente dal (OMISSIS), la condotta persecutoria si e’ concentrata in un periodo piu’ ristretto, dal (OMISSIS) in poi (la contestazione si chiude al (OMISSIS) e comunque la persona offesa ha affermato che, dopo il (OMISSIS), cessarono le persecuzioni di carattere personale, per proseguire quelle professionali). Ma quella che in particolare deve essere ripudiata e’ un’impostazione tendente a minimizzare degli episodi indicativi di una condotta fisicamente eteroaggressiva rispetto alla vittima, a fortiori laddove inseriti in un generale atteggiamento di prevaricazione attuato dal prevenuto.
2.2. Quanto agli eventi del reato di stalking, la seconda parte del motivo in esame a cio’ dedicata in effetti – perseverando nel dubitare della veridicita’ della cure psicologiche alla persona offesa e della loro connessione eziologica con la condotta dell’imputato – pare ignorare che la prova della condizione di prostrazione psicologica e’ stata ricavata, da parte della Corte di merito, non gia’ dalle cure psicoanalitiche, ma dalle dichiarazioni della parte lesa e dei testi cui la medesima aveva indirizzato le proprie confidenze e che ne avevano percepito direttamente il malessere (su cui diffusamente la sentenza di primo grado – pagg. 7 e segg. richiamata da quella di appello).
3. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosi’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186); il ricorrente, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidato in Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.
4. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 1100,00 oltre accessori.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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