In tema di impresa familiare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2021| n. 1401.

In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell’impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell’andamento del mercato; ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all’attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell’impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva espunto dal calcolo della quota l’aumento di valore di mercato degli immobili imputabile all’introduzione della moneta unica).

Ordinanza|22 gennaio 2021| n. 1401

Data udienza 17 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impresa – Imprenditore – Impresa familiare – Familiare-collaboratore – Quota di partecipazione – Determinazione – Criterio della quantità e qualità del lavoro svolto nella gestione della impresa – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie in tema di riconoscimento incrementi per effetto del maggior valore degli immobili determinato dall’entrata in vigore dell’euro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8788-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e gia’ difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 207/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/11/2016 R.G.N. 94/15;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, ha depositato conclusioni.

RILEVATO

che:
1. la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma delle sentenze non definitiva e definitiva di primo grado, rideterminata in Euro 290.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo, la somma dovuta a (OMISSIS), originario ricorrente, a titolo di utili ed incrementi per l’attivita’ prestata nell’ambito della impresa familiare costituita con la moglie (OMISSIS), ha condannato in solido (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. al relativo pagamento;
2. il giudice di secondo grado, pur confermando che la misura della partecipazione del (OMISSIS) alla impresa familiare era pari al 60%, ha ritenuto che la relativa quota dovesse essere calcolata depurata dell’incremento di valore degli immobili in proprieta’ della moglie e da questa conferiti all’impresa familiare; tale incremento non era, infatti, strettamente connesso all’apporto concreto dei partecipanti all’impresa familiare ma era scaturito dall’aumento di valore di mercato degli immobili determinato dal passaggio di valuta dalla lira all’Euro nel periodo 2001/2002, secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di cinque motivi; le parti intimate hanno resistito ciascuna con tempestivo controricorso;
4. (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. (ora denominata (OMISSIS) s.r.l.) hanno depositato memoria;
5. (OMISSIS) ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ in data 1 settembre 2020 con la quale, premesso il decesso del proprio procuratore, Avv. (OMISSIS), avvenuto in data (OMISSIS), ha dichiarato di non voler nominare un nuovo difensore e chiesto che la causa fosse posta in decisione senza ulteriori rinvii.

CONSIDERATO

che:
1. preliminarmente si rileva che alla luce della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale (OMISSIS) ha dichiarato di non voler procedere alla nomina di un nuovo difensore in sostituzione del precedente, deceduto nelle more, e chiesto che la causa venisse decisa senza ulteriore rinvio, non sussistono i presupposti per il differimento ad altra udienza della trattazione del presente ricorso (Cass. n. 7751/2020), in astratto giustificabile solo dalla necessita’ di consentire la nomina di un nuovo difensore (Cass. Sez. Un. 477/2006), facolta’ alla quale la interessata ha espressamente dichiarato di rinunziare;
2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 416,420, 421 e 437 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere disposto la rinnovazione della consulenza contabile di primo grado con ampliamento della indagine peritale a circostanze di fatto non tempestivamente dedotte da controparte; in particolare si duole che nel conferimento dell’incarico peritale la Corte di merito, nel richiedere la determinazione del valore degli utili, degli incrementi, degli acquisiti e dell’avviamento dell’impresa familiare a suo tempo in essere fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), avesse chiesto lo scorporo dei dati riferiti all’incremento di valore di mercato dei beni immobili dell’impresa, quali desumibili dagli elementi ed atti di causa e dalle evidenze reperibili presso i pubblici uffici fiscali, dai registri immobiliari, catastali e tavolari; sostiene l’inammissibilita’ di tale scorporo in quanto, come evidenziato nella memoria di costituzione in appello, la circostanza della positiva dinamica dei prezzi riferiti agli immobili non era stata oggetto di tempestiva allegazione in primo grado, di talche’ rispetto ad essa, come chiarito dal Cass. n. 8282/2005, non era esercitabile alcun potere istruttorio di ufficio cosi’ come doveva ritenersi inammissibile la produzione di documenti quali indici e tabelle relative ai valori immobiliari. Tale carenza non poteva essere superata, come aveva mostrato, invece, di ritenere la Corte di merito, dalle contestazioni formulate nella consulenza di parte dei convenuti;
3. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115-416 c.p.c., censura la sentenza impugnata in quanto fondata su una circostanza di fatto (dinamica positiva dei valori immobiliari determinata dall’entrata in vigore dell’Euro) non allegata dalla parte resistente in primo grado; a fronte dell’allegazione del ricorso introduttivo che i beni acquistati dalla (OMISSIS) per l’esercizio dell’impresa familiare erano costituiti da terreni vitati, privi di fatto di capacita’ produttiva, e da immobili in cattivo stato di conservazione, i quali grazie al lavoro del (OMISSIS) avevano aumentato il loro valore, la (OMISSIS), infatti, si era limitata a contestare la qualita’ e quantita’ del lavoro svolto dal (OMISSIS) e la stima dallo stesso effettuata del valore degli immobili, senza contestare che l’incremento di valore fosse stato determinato dagli interventi di ristrutturazione e ammodernamento nonche’ dal reimpianto di viti, come allegato dal (OMISSIS); da tanto scaturiva, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., che il fatto che l’incremento di valore dei cespiti aziendali fosse dovuto all’attivita’ dell’impresa familiare, dovesse ritenersi pacifico; la sentenza del giudice d’appello era errata perche’ aveva tenuto conto di una circostanza rispetto alla cui allegazione la (OMISSIS) era decaduta;
4. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 230 bis c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso dagli incrementi cui partecipa il familiare il maggior valore degli immobili determinato dall’entrata in vigore dell’Euro; sostiene che in tal modo era stato introdotto un criterio di distinzione fra le varie tipologie di incrementi estraneo al disposto dell’articolo 230 bis c.p.c.; cio’ anche luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata della previsione e del fatto che sul familiare che partecipa alla comunione grava comunque il rischio di impresa;
5. con il quarto motivo di ricorso deduce omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; premette che la consulenza di secondo grado aveva erroneamente scomputato dal valore complessivo dei cespiti immobiliari, determinato nella ctu redatta in primo grado in Euro 1.847.310,00, il valore di Euro 265.768,72, relativo a fabbricati acquistati nel 1998, stimato all’anno 2009; tale detrazione, secondo quanto gia’ evidenziato dal consulente di parte, era errata in quanto i cespiti in questione erano stati ceduti dalla (OMISSIS) nell’anno 2000, e quindi si trattava di beni non in possesso dell’azienda al suo scioglimento. Ne’ valeva assumere che il ricavato della vendita era stato reinvestito in quanto si era omesso di considerare che tale reinvestimento, avvenuto per finanziare l’acquisto di altri cespiti immobiliari, aveva comportato la detrazione del valore dei cespiti acquistati con tale finanziamento perche’ di proprieta’ esclusiva dell’imprenditore;
6. con il quinto motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la ctu di secondo grado era errata laddove aveva detratto dal valore complessivo dei cespiti immobiliari il debito residuo contratto per l’acquisto degli stessi mediante mutui che, con riferimento all’anno 2009, ammontavano ad Euro 195.309,00; la Corte territoriale non aveva considerato che il prezzo di acquisto degli immobili era stato, in realta’ oggetto di duplice scorporazione in quanto era stato inserito il debito residuo contratto per pagare il prezzo di acquisto dei cespiti gia’ a sua volta detratto ab origine;
7. il primo motivo di ricorso e’ infondato;
7.1, il giudice di appello ha respinto la eccezione di novum, formulata dall’odierno ricorrente in relazione alla questione dell’incremento di valore degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa familiare per effetto di circostanze estranee all’apporto del (OMISSIS), osservando che “le notazioni in oggetto” erano state gia’ formulate nelle note autorizzate per l’udienza del 19.1.2015 e cioe’ in sede di critica alla ctp di primo grado. Tanto premesso la contestazione relativa al criterio di determinazione dell’incremento spettante al partecipante alla impresa familiare costituisce questione di diritto che si colloca all’interno del thema decidendum quale delineato dalla domanda di primo grado formulata dall’odierno ricorrente; la richiesta relativa alla quota di partecipazione all’impresa familiare e quindi anche ai relativi incrementi postula, infatti, quale prius logico giuridico, che venga definita in primo luogo ed in linea astratta la nozione di incremento riconoscibile al partecipante all’atto della risoluzione del rapporto con l’impresa familiare; la relativa definizione pone quindi una quaestio iuris che attiene alla corretta determinazione del parametro legale al quale commisurare il diritto del partecipante e si sottrae, pertanto, ai rilievi in punto di violazione del divieto di novum formulati dal ricorrente;
7.2. in ordine poi alla prospettata violazione del divieto di novum formulata avuto riguardo all’acquisizione documentale di secondo grado riferita all’incremento degli immobili per effetto del cambio di valuta, la questione risulta assorbita per la ininfluenza concreta di tale documentazione alle luce delle ragioni di accoglimento del terzo motivo di ricorso;
8. il terzo motivo di ricorso e’ fondato ed il relativo accoglimento assorbe l’esame degli ulteriori motivi;
8.1. come e’ noto, con la introduzione dell’istituto della impresa familiare, significativamente inserito nell’ambito della cd. Riforma del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 1975, il Legislatore ha inteso dare attuazione ad interessi di rilievo costituzionale in relazione al principio di solidarieta’ nell’ambito familiare, alla valorizzazione del lavoro femminile, al superamento della presunzione di gratuita’ delle prestazioni rese dal familiare, approntando una disciplina suppletiva di carattere residuale in quanto diretta ad apprestare una tutela “minima ed inderogabile” ai rapporti lavorativi che si svolgono negli aggregati familiari;
8.2. secondo i condivisibili approdi ai quali e’ pervenuta la giurisprudenza di questa Corte l’impresa disciplinata dall’articolo 230 bis c.c. costituisce un tipico istituto familiare, che non incide sulla titolarita’ dell’impresa e sull’esercizio dei relativi poteri; in conseguenza hanno un rilievo meramente interno, sia i diritti amministrativi (di partecipazione alla vita dell’impresa) sia i diritti patrimoniali, ricondotti alla struttura del credito, dei familiari partecipanti che prestino la propria attivita’ nell’ambito della impresa medesima;
8.3. in relazione a tale secondo profilo, l’unico rilevante nella presente fattispecie, si premette che l’articolo 230 bis c.c. riconosce il diritto alla partecipazione del familiare “in proporzione alla quantita’ e qualita’ di lavoro prestato”; in tal modo viene valorizzato il contributo – diretto o indiretto – alla realizzazione di utili ed incrementi dell’impresa ed in questa ottica nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ ripetutamente affermato che la partecipazione agli utili e’ in funzione dell’apporto del partecipante alla produttivita’ dell’impresa (v. Cass. n. 27108/2017, n. 5224/2016, n. 5448/2011, n. 11332/1999, n. 89/1995, n. 9025/1991), con la significativa precisazione da parte di Cass. n. 27108/2017 che il criterio di determinazione della quota di partecipazione e’ quello della quantita’ e qualita’ del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l’effetto e non la misura dell’attivita’ svolta. “In sostanza, cessata l’impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che vi ha collaborato deve avere per dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per divisore (unico) la quantita’ e qualita’ del lavoro prestato; la ratio della previsione dell’articolo 230 bis c.c. risiede evidentemente nel fatto che utili ed incrementi non sono che due diverse modalita’ di impiego dello stesso risultato economico prodotto attraverso la collaborazione familiare: l’utile rappresenta l’incremento risultante dallo svolgimento dell’attivita’ di impresa nel corso di un esercizio finanziario; gli incrementi patrimoniali derivano del reinvestimento nella azienda degli utili conseguiti e non distribuiti” (Cass. n. 27108/2017 cit.);
8.4. alla luce di quanto ora osservato l’aumento di valore degli immobili utilizzati nell’esercizio della impresa familiare verificatosi per effetto della introduzione della moneta unica non appare concettualmente riconducibile alla nozione di “incremento” quale definita dalla richiamata giurisprudenza posto che tale aumento non e’ frutto del reinvestimento in azienda di utili conseguiti e non distribuiti;
8.5. sotto altro profilo deve considerarsi che l’aumento di valore degli immobili per effetto della introduzione della moneta unica in tanto puo’ assumere rilievo ai fini della concreta determinazione delle spettanze del familiare in quanto si sia tradotto in un generale fattore di accrescimento del valore dell’impresa unitariamente considerata ed in definitiva in una maggiore redditivita’ della stessa;
8.6. le considerazioni che precedono rendono non conforme a diritto la soluzione della Corte di merito che nella determinazione del quantum dovuto all’originario ricorrente ha ritenuto doversi espungere il valore corrispondente alla rivalutazione degli immobili; il Legislatore del 1975, nel disciplinare l’istituto di cui all’articolo 230 bis c.c. ha fatto riferimento (esclusivo) all’impresa e quindi ad un’organizzazione che si qualifica secondo la definizione normativa dell’articolo 2082 c.c.. Essa costituisce, per definizione, un’entita’ dinamica implicando la gestione strumentale di un complesso di fattori tra i quali anche i beni (mobili o immobili e le entita’ immateriali) per il compimento di un’attivita’ destinata a produrre utili da distribuire tra le parti (Cass. n. 273/1973);
8.7. sul carattere dinamico della impresa si e’ ripetutamente soffermata la giurisprudenza della S.C. in particolare nel confronto con il diverso istituto della comunione dei beni – che e’ stato declinato anche nell’ambito del diritto di famiglia (es. in tema di comunione dei coniugi, articolo 177 c.c.) – evidenziando che mentre quest’ultima si caratterizza per la prevalenza dell’elemento statico del godimento dei beni secondo la destinazione loro propria, l’impresa si caratterizza per l’elemento dinamico della strumentalita’ dei beni per il compimento di un’attivita’, i cui utili saranno poi ripartiti tra le parti (Cass. n. 12087/1992, n. 4558/1979);
8.8. il fatto che l’impresa si connoti per sue caratteristiche strutturali e funzionali come entita’ di natura dinamica rende connaturale alla stessa la possibilita’ che nel tempo i vari fattori della produzione, cosi’ come il complesso organizzato degli stessi unitariamente considerato, possano subire delle variazioni di valore, in funzione dell’andamento del mercato, con riflessi diretti e indiretti sulla redditivita’ dell’impresa medesima (e quindi sulla sua capacita’ di produrre utili) e, piu’ in generale, sulla sua complessiva “consistenza”;
8.9. da tanto deriva che in assenza di diversa indicazione da parte del Legislatore la determinazione della partecipazione agli utili ed agli incrementi del familiare deve essere effettuata in relazione al valore complessivo dell’impresa, per cui se l’incremento di valore di un fattore della produzione si e’ tradotto in un aumento di redditivita’ della impresa medesima non e’ dato scorporare dalla stessa la componente riferibile a fattori che si assumono del tutto estranei all’attivita’ prestata dal partecipante lavoro; analogamente, il verificarsi nel corso della vita dell’impresa di fattori di decremento dei beni con riflessi sulla produttivita’ della stessa, non puo’ che riverberarsi sulla concreta liquidazione della quota del partecipante;
8.10. la soluzione qui accolta oltre ad essere rispettosa del dato testuale dell’articolo 230 bis c.p.c., che nel riconoscere al partecipante all’impresa familiare il diritto agli utili ed agli incrementi ed all’avviamento (oltre che al mantenimento), non pone limitazioni connesse alla possibile rivalutazione di uno o piu’ fattori della produzione per cause estranee all’apporto del familiare, e’ coerente con l’affermazione di questa Corte secondo la quale il criterio di determinazione della quota di partecipazione del familiare e’ quello della quantita’ e qualita’ del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l’effetto e non la misura dell’attivita’ svolta; essa, appare, inoltre, come quella piu’ rispettosa della complessiva finalita’ di tutela del partecipante alla impresa familiare che nel disegno del Legislatore del 1975, si configurava quale strumento di realizzazione di interessi di rilievo costituzionale, secondo quanto gia’ osservato al paragrafo 8.1.;
9. alla luce di quanto sopra osservato, in accoglimento del motivo in esame, si impone la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di secondo grado per la rivalutazione della intera vicenda in conformita’ del principio indicato;
10. al giudice del rinvio e’ demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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