In tema di ICI

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6159.

In tema di ICI, l’atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente disconoscerne l’efficacia.

Ordinanza|5 marzo 2021| n. 6159

Tag/parola chiave: Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) – Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici – Atto costitutivo di diritto di abitazione – Scrittura privata priva di data certa – Opponibilità al comune – Esclusione – Ragioni – Conseguenze.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10165-2017 proposto da:
COMUNE di NARDO’ elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
avverso la sentenza n. 547/2016 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.
RITENUTO
CHE:
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, (OMISSIS) impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Nardo relativo al mancato pagamento dell’ICI per l’anno di imposta 2007, eccependo l’illegittimita’ dell’accertamento per asserita mancanza del presupposto impositivo. Il contribuente rilevava, infatti, di essere nudo proprietario dell’unita’ immobiliare oggetto di imposizione, in virtu’ di una scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione a favore di (OMISSIS) (madre). Depositava a tale fine un atto di costituzione del diritto abitativo riportante la data del 30 gennaio 2001.
Con sentenza n. 271 del 2012 la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso perche’ l’atto – asseritamente costitutivo di un diritto di abitazione era privo di data certa e di trascrizione e, pertanto, non era opponibile a terzi, fatta salva la possibilita’ di richiedere il rimborso di quanto versato da parte del soggetto asseritamente titolare del diritto di abitazione con apposita istanza.
Con ricorso in appello, (OMISSIS) proponeva gravame in appello avverso detta sentenza, sostenendo ancora l’Invalidita’ dell’accertamento del Comune di Nardo’ atteso che, quale nudo proprietario, egli non era tenuto al pagamento dell’imposta richiesta. Ribadiva che, in data 30 gennaio 2001, con scrittura privata egli aveva costituito un diritto reale di abitazione in favore della madre la quale, in qualita’ di soggetto passivo, aveva provveduto al pagamento ICI dovuto per l’anno 2007.
Il Comune non si costituiva nel giudizio d’appello.
Con sentenza n. 547 del 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello e riformava la decisione di primo grado. Detta pronuncia riconosceva come (OMISSIS) risultasse chiaramente solo nudo proprietario dell’unita’ immobiliare oggetto di imposizione, come risultante dalla scrittura privata esibita, infatti, l’usufrutto era stato ceduto alla madre. Detta scrittura privata, benche’ non registrata, non poteva essere ignorata, dimostrando che il contribuente non era tenuto al versamento dell’ICI richiesta.
La Commissione riteneva che il ricorrente non avesse alcun obbligo di effettuare un ulteriore versamento per l’ICI, gia’ soddisfatto dalla titolare del diritto di abitazione.
Avverso questa decisione, il Comune di Nardo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:
1. Il Comune di Nardo’, con unico motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1350, 2643, 2657 e 2704 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente interpretato dette norme sull’efficacia della scrittura privata, priva di data certa, non trascritta, non registrata, ne’ tantomeno protocollata dall’Ente impositore. Non si sarebbe dovuto considerarla opponibile all’Ente locale ai fini dell’esonero dal pagamento dell’imposta Comunale sugli Immobili.
1.1 Il mutamento della soggettivita’ passiva in materia di ICI, si sostiene che sarebbe soggetto ad un onere di trascrizione gravante sul contribuente che, nel caso di specie, non risulterebbe assolto, potendo riguardare esclusivamente un atto pubblico od una scrittura privata autenticata.
1.2 L’articolo 1350 c.c. prescrive, infatti, la forma scritta a pena di nullita’ per i contratti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione e, l’articolo 2643 c.c., per tale tipologia di negozi, sancisce l’obbligo della trascrizione, mentre l’articolo 2657 c.c. statuisce che il titolo, in forza del quale puo’ essere eseguita la trascrizione, e’ quello dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
1.3 Ne consegue che, nel caso in esame, la condizione richiesta non risulterebbe soddisfatta, avendo il contribuente esibito una semplice scrittura privata sprovvista di data certa e, come tale, inidonea a trasferire a terzi il diritto reale di godimento unitamente alla soggettivita’ passiva dell’Ici. L’articolo 2704 c.c., inoltre, sancisce che la scrittura privata priva di data certa non puo’ essere efficace ed opponibile ai terzi, tra i quali sarebbe da ricomprendere anche l’Ente locale.
2. Il motivo e’ fondato.
2.1 Osserva il Collegio come l’articolo 2704 c.c., comma 1, stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non e’ autenticata la sottoscrizione non e’ certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e’ stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita’ fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritto dal giorno in cui il contenuto della scrittura e’ riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorita’ della formazione del documento”. La disposizione stabilisce quindi che fa data della scrittura privata non autenticata possa essere considerata certa e opponibile al terzo non al momento in cui il documento e’ stato effettivamente formato ma solo da quando si verifica no i fatti e gli eventi menzionati dalla norma medesima.
2.2 Questa Corte in piu’ di una decisione (cfr. Cass. nn. 2402 del 2000, 29451 del 2008, 7621 del 2017 e, da ultimo, 17249 del 2019) ha avuto occasione di ritenere che, sulla base della normativa tributaria vigente, il legislatore abbia inteso includere nel concetto di “terzo” cui fa riferimento l’articolo 2704 c.c., anche l’Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso. Nella fattispecie in esame la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta individuazione del soggetto passivo dell’imposta. In tema di procedimento tributario, infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, quando la data dell’atto assurge ad elemento determinante per l’esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non e’ opponibile al fisco (In tema di imposta di registro, Cass., n. 2402 del 2000); sulla stessa linea ermeneutica che si condivide, “… va riconosciuta valenza di principio generale, applicabile anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a quanto disposto dall’articolo 2704 c.c.; cio’ comporta che nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa, e quindi alla data della registrazione e non a quella della sottoscrizione, e comporta altresi’ che non e’ opponitele ai fisco la data della scrittura non autenticata (Cass., Sez. V, n. 26360 del 2006). Infine “l’ente impositore non puo’ acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicita’ immobiliare” (Cass., n. 19145 del 2016).
2.3 Concludendo, si puo’ affermare che la scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione che non sia stata registrata (l’atto costitutivo del diritto di abitazione e’ soggetto alla registrazione all’Agenzia delle Entrate e al pagamento dell’imposta di registro ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) priva di data certa, non e’ opponibile al Comune che puo’ validamente e legittimamente disconoscerne l’efficacia ex articolo 2704 c.c..
3. In definitiva, sulla base di quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito, in ragione dell’andamento della lite, vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente e’ tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito” rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in 300 Euro per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *