In tema di giurisdizione su reati commessi all’estero

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 27 novembre 2019, n. 48250

Massima estrapolata:

In tema di giurisdizione su reati commessi all’estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizionale nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana).

Sentenza 27 novembre 2019, n. 48250

Data udienza 12 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/5/2019 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto ex articolo 310 c.p.p., dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. aveva a sua volta respinto la domanda cautelare nei confronti di (OMISSIS), per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, tortura aggravata e violenza sessuale, commessi in territorio libico in danno di alcuni migranti giunti successivamente nel territorio italiano. All’indagato con il medesimo provvedimento del G.i.p. era stata invece applicata la misura della custodia in carcere per i diversi reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.
2. Avverso il provvedimento suindicato ricorre il pubblico ministero, articolando un unico motivo, con cui lamenta la violazione di norme processuali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di giurisdizione.
2.1. Invero, secondo il ricorrente, alla luce di una non condivisibile lettura della giurisprudenza di legittimita’ richiamata nell’atto di appello, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che requisito imprescindibile per l’affermazione della giurisdizione italiana sui reati interamente commessi al di fuori del territorio dello Stato sia l’esercizio del diritto di inseguimento, ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 1958 concernente l’alto mare. Per contro, la menzionata giurisprudenza sarebbe orientata nel senso del riconoscimento della giurisdizione in ogni caso in cui sussista un rapporto di stretta connessione tra gli illeciti perpetrati interamente all’estero e quelli rispetto a cui possa legittimamente esplicarsi la pretesa punitiva dello Stato, sulla base di criteri anche diversi rispetto a quello appena menzionato.
2.2. A tale ipotesi dovrebbe pertanto ricondursi la vicenda in oggetto, caratterizzata dalla sussistenza di una connessione di tipo teleologico tra i delitti commessi in territorio libico e quelli per cui e’ stata applicata la misura cautelare. Invero, si pone in luce come i primi siano stati posti in essere al fine di indurre le famiglie dei migranti a corrispondere il prezzo del viaggio verso il territorio italiano. Pertanto, dovrebbe procedersi in Italia anche per tali delitti, essendosi riconosciuta, per i crimini di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, la giurisdizione dello Stato sulla base, rispettivamente, della transnazionalita’ della fattispecie associativa – finalizzata al compimento di gravi delitti sul territorio dello Stato, ex articolo 5 e articolo 15, par. 2, lettera c), della Convenzione di Palermo contro la criminalita’ organizzata transnazionale – e dell’ipotesi di cui all’articolo 54 c.p.p., comma 3.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. L’attivita’ di contrasto e repressione, sul piano penalistico, delle attivita’ legate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al fenomeno del traffico di esseri umani ha sollevato rilevanti questioni in merito alla sussistenza della giurisdizione italiana, in particolare quando vengano in considerazione fatti illeciti la cui consumazione sia avvenuta interamente al di fuori del territorio nazionale.
2.1. L’esigenza di efficace esplicazione della potesta’ punitiva statale ha quindi condotto la giurisprudenza di legittimita’ ad elaborare soluzioni interpretative tali, nel rispetto del diritto interno ed internazionale, da fondare la giurisdizione italiana anche in talune ipotesi derogatorie rispetto al disposto generale di cui all’articolo 6 c.p..
Ed invero, a fronte del principio di territorialita’, a norma del quale la pretesa punitiva dello Stato si estende a tutti quei reati la cui condotta sia stata commessa (anche solo in parte) o il cui evento si sia verificato all’interno del territorio nazionale, sono individuabili alcune ipotesi (moderatamente) ispirate al principio di universalita’, in grado di determinare l’estensione della giurisdizione a fatti che non vi ricadrebbero ai sensi della norma suindicata. Tanto e’ consentito dall’articolo 7 c.p., n. 5), che prevede la punibilita’ secondo la legge italiana del reato commesso interamente all’estero dal cittadino o dallo straniero, quando “speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilita’ della legge penale italiana”.
Si rende pertanto necessaria l’individuazione di un preciso fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a consentire di derogare alla necessita’ di un diretto collegamento tra il fatto che per la legge nazionale costituisce reato ed il territorio dello Stato ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana.
2.2 In tal senso si pensi ad esempio ai reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 Cod.Nav., e quelli ad essi connessi ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., qualora commessi nell’ambito delle missioni “Atalanta” e “Ocean Shield” a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, che sono puniti secondo la legge italiana ai sensi del citato articolo 7 c.p., comma 1, n. 5, (in combinato disposto, per la prima missione, con quanto previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 12, articolo 5, convertito nella L. n. 12 del 2009, e successive modifiche, e, per la seconda missione, con quanto stabilito dal Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107, articolo 7, convertito nella L. n. 130 del 2011) e sottoposti alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Roma, e sono procedibili senza necessita’ della richiesta del Ministro della giustizia ex articolo 10 c.p. (Sez. 5, n. 15977 del 27/02/2015, Abdi e altri, Rv. 263707).
Ulteriori esempi sono rappresentati da particolari schemi frutto dell’elaborazione interpretativa della giurisprudenza, e che in parte vengono in considerazione anche nel presente procedimento. Si tratta, in primo luogo, del modello del reato transnazionale, con particolare riguardo alla fattispecie associativa finalizzata alla commissione di gravi delitti sul territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, e articolo 15, par. 2, lettera c) della Convenzione di Palermo contro la criminalita’ organizzata transnazionale.
Ancora, particolare rilevanza riveste la costruzione interpretativa diretta all’affermazione della giurisdizione italiana anche nei casi in cui i migranti siano stati trasferiti dalla nave madre su un’imbarcazione minore, e quindi lasciati dai trafficanti in condizioni di pericolo ai limiti delle acque territoriali, di modo tale da provocare – eventualmente a seguito della trasmissione di una richiesta in tal senso – l’attivazione dei soccorsi da parte dello Stato rivierasco, e lo svolgimento dell’ultima tratta del viaggio a cura delle autorita’ competenti di quest’ultimo. Il riferimento giurisprudenziale e’, in tal caso, all’articolo 54 c.p., in materia di stato di necessita’, e alla teoria dell’autore mediato, ai sensi dell’articolo 48 c.p. (Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, Iben Massaoud e altri, Rv. 263670).
2.3 Deve poi aversi riguardo agli istituti del diritto di inseguimento e della presenza costruttiva, che assumono specifica rilevanza nel caso oggetto del presente ricorso. Invero, a norma dell’articolo 23 della Convenzione di Ginevra concernente l’alto mare del 1958, nonche’ dell’articolo 111 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, le autorita’ dello Stato rivierasco hanno il diritto di inseguire la nave straniera che si abbia motivo di ritenere abbia violato le leggi o i regolamenti dello stesso Paese, anche oltre i limiti del mare territoriale o della zona contigua, purche’ l’operazione sia iniziata quando la nave stessa o una delle sue imbarcazioni si trovava in tali ultime aree, ovvero nelle acque interne o in quelle arcipelagiche, e sia proseguita senza soluzione di continuita’ sino alle acque internazionali (Sez. 1, n. 5157/18 del 22/11/2017, Khmelyk e altri, Rv. 272414).
Il contatto venutosi a determinare tra la nave straniera e l’ambito territoriale sottoposto alla giurisdizione dello Stato rivierasco determina, secondo quanto ritenuto da questa Corte, l’estensione della potesta’ punitiva di quest’ultimo ai reati commessi nelle acque internazionali, qualora strettamente connessi a quelli perpetrati negli spazi assoggettati alla giurisdizione del Paese costiero (Sez. 1, n. 325/02 del 20/11/2001, Duka e altri, Rv. 220435).
2.4 Le pronunzie rese su tale ultimo punto, centrale ai fini della decisione dell’odierno ricorso, appaiono nondimeno configurare questa relazione di connessione in termini non generici, bensi’ qualificati, alla luce anche dei principi del diritto internazionale.
Pertanto, secondo quanto correttamente rilevato dal Tribunale nel caso di specie, il primo presupposto fondamentale ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana anche su fatti commessi all’estero consiste nell’esercizio del diritto di inseguimento, in quanto espressamente previsto dalle norme convenzionali citate e implicante l’ingresso dell’imbarcazione straniera entro i confini statali.
Proprio la previa instaurazione di tale forma di collegamento con l’ambito spaziale sottoposto alla giurisdizione dello Stato rivierasco, a cui consegue il legittimo esercizio da parte delle relative autorita’ dei poteri di fermo e sequestro della nave e di arresto del suo equipaggio, giustifica l’estensione della potesta’ punitiva anche a fatti commessi in acque non territoriali, perche’ e solo se caratterizzati anche da una connessione di particolare rilevanza con quelli perpetrati nel mare territoriale.
Difatti, le sentenze intervenute in materia hanno avuto riguardo a casi di vera e propria “progressione criminosa” – conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale – cosi’ che i fatti posti in essere in alto mare siano da ritenersi il necessario sviluppo delle condotte compiute all’inizio dell’inseguimento (Sez. 1, n. 325 del 20/11/2001, Duka e altri, cit., relativa a un’ipotesi di affermazione della giurisdizione italiana sui reati di naufragio e omicidio colposo conseguenti alla spericolata manovra posta in essere dagli imputati i quali non avevano ottemperato all’ordine di fermarsi).
Ancora, si e’ valorizzato l’istituto di matrice internazionale della “presenza costruttiva”, che consente di ritenere legittimo l’inseguimento – e l’esercizio dei poteri conseguenti anche della nave che non sia entrata nelle acque territoriali dello Stato rivierasco, quando l’imbarcazione che vi ha invece fatto ingresso possa essere considerata parte della medesima flotta, operante congiuntamente secondo le modalita’ criminali sopra descritte (Sez. 1, n. 32960 del 05/05/2010, Kircaoglu e altro, Rv. 248268). In questo caso, “e’ sufficiente che la nave da guerra inseguitrice avverta altra nave stazionante al largo dell’ingresso del “natante-figlio” nelle acque territoriali, cosi’ legittimando il fermo del battello maggiore” (Sez. 3, Sentenza n. 7566 del 03/03/1992, Vamvakas, Rv. 190921).
Anche nell’ipotesi di ricorso all’istituto della presenza costruttiva, dunque, la sostanziale unitarieta’ delle imbarcazioni e del relativo operare consente, una volta che una delle “navi figlie” abbia varcato i confini delle acque territoriali, di affermare la giurisdizione italiana anche con riguardo a quelle imbarcazioni che ne siano rimaste strategicamente e deliberatamente al di fuori, sulla base dei richiamati supporti normativi.
A titolo esemplificativo, in materia di contrabbando doganale questa Corte ha ritenuto di qualificare quello della presenza costruttiva come “criterio funzionale”, fondato sul diritto internazionale, e implicante un collegamento effettivo tra la nave contrabbandiera e lo Stato costiero, indipendente da elementi di tipo spaziale (Sez. 3 n. 863 del 03/03/1999, Falzon, Rv. 213171).
2.5 Per contro, questa Corte non ha mai affermato il principio che il ricorrente vorrebbe attribuirgli e cioe’ quello per cui la connessione assurgerebbe a criterio autonomo di individuazione della giurisdizione italiana per fatti commessi al di fuori del territorio dello Stato da e ai danni dello straniero. Principio di cui peraltro non si comprende quale sarebbe la base normativa fondante.
Sebbene le ipotesi di connessione contemplate dal codice di rito integrino un criterio di attribuzione della competenza in materia penale, alcuna disposizione infatti determina la produzione di eventuali effetti in materia di giurisdizione, se non quelli relativi al riparto di attribuzioni tra giudice ordinario e giudici speciali, come il giudice militare ex articolo 13 c.p.p.. E difatti, la giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di attribuire rilevanza alla connessione di cui all’articolo 12 c.p.p., anche tra reati commessi all’estero e illeciti perpetrati in Italia, solo ai fini della determinazione del giudice competente (Sez. 1, n. 14666 del 18/03/2008, Confl. comp. in proc. Mercuri e altri, Rv. 239706), e non anche ai fini dell’affermazione della potesta’ punitiva dello Stato rispetto a fatti eccedenti i limiti territoriali della sua giurisdizione.
Qualora vengano in considerazione – come nel presente procedimento – fatti commessi interamente all’estero, seppure connessi ad altri che abbiano radicato la giurisdizione italiana, in assenza di un fondamento normativo idoneo a derogare al principio di territorialita’, quali i menzionati istituti del diritto di inseguimento e della presenza costruttiva, non puo’ dunque ritenersi giustificabile una tale espansione della potesta’ punitiva.
2.6 Conclusioni queste che non sono contraddette dal precedente di questa Corte sul quale il ricorso ha particolarmente indugiato e cioe’ Sez. 1, n. 3345/15 del 10/12/2014, Radouan, non massimata. Solo apparentemente, infatti, tale pronunzia sembra legittimare l’estensione della giurisdizione italiana anche a fatti illeciti aventi un rapporto di stretta connessione con quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in assenza di ulteriori condizioni. La stessa, in realta’, si limita a richiamare sinteticamente ed in via incidentale (posto che il punto non costituiva oggetto di ricorso) ai fini dell’affermazione della potesta’ punitiva statale ai delitti di naufragio e omicidio colposo commessi in acque non territoriali, ma connessi a quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la suindicata pronunzia Duka. Quest’ultima pero’, come si e’ avuto modo di rilevare, ancora la suddetta estensione a requisiti peculiari, ricorrenti nel caso allora affrontato, e costituiti, oltre che dal presupposto dell’esercizio del diritto di inseguimento, dalla configurabilita’ di una sorta di progressione criminosa tra gli illeciti contestati. Pertanto, il provvedimento citato nel ricorso non modifica propriamente il menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, ma piuttosto vi rinvia, seppure in assenza di approfondimenti in merito ai caratteri della connessione, non rilevanti nella vicenda allora in considerazione.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale di Catania, nel confermare la decisione del G.i.p., ha escluso che il richiamato precedente giurisprudenziale possa ritenersi idoneo a fondare la regola di portata generale di cui il ricorrente invoca l’applicazione e che, si ripete, non e’ rinvenibile nell’ordinamento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *