In tema di furto le circostanze aggravanti dell’utilizzo del mezzo fraudolento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 marzo 2021| n. 11397.

In tema di furto, le circostanze aggravanti dell’utilizzo del mezzo fraudolento e della esposizione del bene alla pubblica fede possono concorrere tra loro, non essendo ontologicamente incompatibili. (Fattispecie relativa al tentato furto di beni custoditi all’interno di un veicolo in sosta mediante utilizzo di telecomando per l’apertura centralizzata). (Conf., n.111 del 1976, dep.1977, Rv. 135062 – 01; n.5261 del 1976, Rv.133331 – 01; n.2464 del 1975, dep.1976, Rv.132489 – 01).

Sentenza|24 marzo 2021| n. 11397

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIOVANNI FRANCOLINI
letta la requisitoria scritta in data 18/11/2020 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. GIORDANO LUIGI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata con riferimento alla determinazione della pena e il rigetto dei ricorsi nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 23 gennaio 2020 (dep. il giorno 2 marzo 2020) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto – per quel che qui piu’ direttamente rileva nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha confermato la pronuncia resa in data 1 luglio 2015 con la quale il Tribunale di Mantova aveva affermato la penale responsabilita’ di entrambi gli imputati in concorso tra loro (e con (OMISSIS)) per il delitto di tentato furto aggravato poiche’ commesso valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede (articoli 56, 110, 624 c.p. e articolo 625 c.p., nn. 2 e 7) e, concesse le attenuanti generiche (articolo 62-bis c.p.) equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di giustizia.
Piu’ in particolare, il Tribunale aveva qualificato come tentativo il fatto – contestato come ipotesi consumata – di avere, al fine di trarne un ingiusto profitto, impiegato strumentazione (quale un telecomando) per eludere la chiusura delle portiere dei veicoli in sosta nel parcheggio antistante un centro commerciale e rovistato in particolare all’interno di una vettura, fintantoche’ la condotta non era cessata per l’intervento della Polizia di Stato contattata dai vigilanti del centro commerciale, senza che i tre riuscissero ad asportare nulla.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS), per i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Nell’interesse di (OMISSIS) e’ stata denunciata la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)), evidenziandosi che la Corte territoriale avrebbe negato la concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, ancorche’ gia’ riconosciute dal giudice di primo grado; ed avrebbe ritenuto equa la pena inflitta dal Giudice di primo grado, richiamando a tal fine la cornice edittale posta dall’articolo 625 c.p., comma 2, nel presupposto erroneo – in cui dovrebbe ravvisarsi il vizio di motivazione – che il Tribunale non avesse concesso le circostanze in discorso.
2.2. Il difensore di (OMISSIS) ha denunciato la violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), poiche’ erroneamente sarebbero state ravvisate nella specie entrambe le aggravanti previste dall’articolo 625 c.p., nn. 2 e 7, ossia – come esposto – l’aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede, nonostante:
– esse siano tra loro “ontologicamente incompatibili”;
– il giudice di primo grado abbia sostenuto che il portellone dell’unica autovettura aperta dagli imputati agenti potesse non essere chiuso nel momento in cui costoro hanno agito;
– l’uso del mezzo fraudolento non sia compatibile con il delitto tentato.
2.3. Nell’interesse di (OMISSIS) sono stati presentati motivi aggiunti, con i quali – adducendo le medesime ragioni esposte nel ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) – sono state denunciate, in via cumulativa o alternativa, l’inosservanza o l’erronea applicazione degli articoli 624, 625 e 69 c.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)); ovvero la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)) in parte qua.
Con lo stesso atto si e’ allegato, inoltre, che – alla luce di quanto addotto – la pena inflitta all’imputato (OMISSIS) sarebbe illegale e, dunque, in relazione ad essa dovrebbe provvedersi d’ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2; e che, comunque, l’impugnazione del (OMISSIS) gioverebbe anche al (OMISSIS) ex articolo 587 c.p.p., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso avanzato nell’interesse dell’imputato (OMISSIS) e’ fondato, nei limiti e nei termini che si esporranno; ed essendo stati addotti motivi non esclusivamente personali, il suo effetto si estende sia a (OMISSIS), il cui ricorso e’ invece inammissibile, sia a (OMISSIS), che non ha proposto impugnazione avverso la decisione di secondo grado.
2. Al fine di provvedere sulla doglianza del (OMISSIS), deve osservarsi come nella specie non ricorra affatto un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, la Corte di appello non ha erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse escluso le circostanze attenuanti generiche (avendo anzi espressamente dato conto della concessione di esse), bensi’ le ha negate esponendone le ragioni. Purtuttavia, nel caso di specie, il ricorso ha allegato il deteriore regime delle circostanze a seguito della pronuncia di appello, che e’ stata resa in mancanza di ricorso della Parte pubblica. Ragion per cui la doglianza deve essere riguardata sub specie della violazione della legge processuale posta a pena di nullita’ (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c)). E sotto tale profilo essa e’ fondata, poiche’ in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che escluda le circostanze attenuanti generiche, gia’ applicate in primo grado, e cio’ perfino nel caso in cui riduca l’entita’ della pena complessiva irrogata (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 – 01).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che rideterminera’ il trattamento sanzionatorio applicando la diminuzione di pena prevista per le attenuanti generiche.
Poiche’ il vizio qui ritenuto non attiene a un motivo di doglianza esclusivamente personale, il nuovo esame dovra’ avere luogo anche per i correi (OMISSIS), la cui impugnazione e’ inammissibile nei termini che si esporranno appena oltre, e (OMISSIS), che non ha proposto impugnazione avverso la decisione di secondo grado (cfr. Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, De Carolis, Rv. 240362 – 01).
2. Le doglianze sollevate con l’atto di impugnazione presentato nell’interesse di (OMISSIS), come anticipato, sono inammissibili in ragione della loro manifesta infondatezza.
2.1. Quanto all’asserita incompatibilita’ ontologica tra le aggravanti della commissione del fatto valendosi di un mezzo fraudolento (articolo 625 c.p., n. 2) e su cose esposte alla pubblica fede (articolo 625 c.p., n. 7), la giurisprudenza di questa Corte – con riferimento al furto di automobili, ma con argomentazioni che con evidenza possono valere quando l’oggetto materiale del delitto non sia il veicolo in se’ bensi’ beni custoditi al suo interno -e’ consolidata gia’ da tempo risalente nel ritenere che le circostanze in discorso ben possano concorrere e non siano affatto incompatibili qualora ne ricorrano gli estremi, ossia allorche’ la condotta illecita venga posta in essere quando la vettura, lasciata incustodita alla pubblica fede, sia aperta con mezzi fraudolenti, vale a dire con un’attivita’ che sorprenda e soverchi con l’insidia la contraria volonta’ del detentore, violando le difese minime da lui apprestate, ad esempio con l’uso di chiavi false oppure – rileva il Collegio, alla luce delle attuali modalita’ di chiusura e apertura dei veicoli tramite strumenti elettronici che riescano a determinare l’apertura delle portiere (cfr. Sez. 2, n. 111 del 19/01/1976 – dep. 1977, Bandiera, Rv. 135062 – 01; Sez. 2, n. 5261 del 30/01/1976, Grossi, Rv. 133331 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 02/12/1975 – dep. 1976, Romutti, Rv. 132489 – 01).
2.2. Per quel che attiene all’addotta incompatibilita’ dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento con il delitto tentato, dalla sentenza impugnata si trae che gli imputati si sono aggirati per il parcheggio in discorso con un telecomando che puntavano in direzione dei veicoli ivi lasciati in sosta; e che il proprietario della vettura la cui vettura e’ stata aperta nella specie abbia dichiarato di averla chiusa prima di allontanarsi.
Ebbene, secondo una classificazione dottrinale autorevolmente condivisa dalla Sezioni Unite di questa Corte, deve distinguersi:
– il “delitto tentato circostanziato” (o tentativo circostanziato di delitto) da ravvisarsi in un fatto la cui esecuzione abbia gia’ integrato circostanze attenuanti o aggravanti, anche se il delitto avuto di mira non giunge a consumazione;
– dal “delitto circostanziato tentato” (o tentativo di delitto circostanziato), ossia dal “tentativo di un delitto che, se fosse giunto a consumazione, sarebbe apparso qualificato da una o piu’ circostanze” (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528 – 01).
In tale ultima ipotesi “la circostanza non si e’, di fatto, e’ realizzata, ma, per cosi’ dire, e’ rimasta assorbita nel tentativo”. Invece, nei casi di delitto tentato circostanziato “gli elementi costitutivi della circostanza si sono effettivamente realizzati”; pertanto, la circostanza (nella specie, aggravante) e’ sicuramente “applicabile, dal momento che essa, indubitabilmente, sussiste in rerum natura” (ivi).
2.3. Infine, nell’interesse di (OMISSIS) sono stati dedotti motivi nuovi, con i quali:
– e’ stata addotta la medesima censura svolta nell’interesse del coimputato (OMISSIS);
– e’ stata denunciata l’illegalita’ della pena inflitta al (OMISSIS), proprio per l’erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche;
– e si e’ invocato, comunque, il disposto dell’articolo 587 c.p.p., comma 1.
Fermo quanto gia’ sopra ritenuto a proposito dell’effetto estensivo in forza del quale, a mente della norma appena citata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, anche nei confronti di (OMISSIS) (e (OMISSIS)), per quel che attiene ai motivi nuovi basti rilevare che:
– essi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilita’ dei motivi originariamente dedotti (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01) e, comunque, perche’ con essi sono state prospettate censure non dedotte con l’impugnazione originaria delle quali non rappresentano uno sviluppo o una migliore e piu’ dettagliata esposizione (Sez. 2, n. 38277, del 07/06/2019, Nuzzi; Sez. 1, n. 46711 del 14/07/2011, Colitti, Rv. 251412 – 01; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441 – 01);
– con i medesimi motivi nuovi non viene dedotta alcuna questione rilevabile d’ufficio relativa alla legalita’ della pena, poiche’ “non configura un’ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (…), sicche’, in tal caso, la relativa questione non e’ rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile” (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080 – 01, che – tra le altre – richiama Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, secondo cui l’illegalita’ della pena ricorre nei “classici casi di illegalita’ ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantita’, ai relativi limiti edittali”).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di (OMISSIS) e, in estensione, di (OMISSIS) e (OMISSIS) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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