In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6212.

In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva. (Fattispecie relativa al furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza).

Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6212

Data udienza 14 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Ricettazione – Configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TUDINO ALESSANDRINA;
rinite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LORI PERLA ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, emessa il 13 settembre 2019, la Corte d’appello di Genova ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 29 gennaio 2018, con la quale e’ stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) per il reato di ricettazione, qualificato il fatto ai sensi dell’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 7 e rideterminato il trattamento sanzionatorio.
2.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati. 2.1. Con l’impugnazione, a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) articola due motivi.
2.1.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, per avere la Corte territoriale ritenuto l’esposizione del bene alla pubblica fede, mentre il furgone sottratto era stato lasciato aperto, in moto e con le chiavi inserite.
2.1.3 Con il secondo motivo, si censura il trattamento sanzionatorio.
2.2. Con il ricorso, proposto nell’interesse di (OMISSIS) dal difensore, Avv. (OMISSIS), si formula la stessa censura di cui al § 2.1.1..
3. Con requisitoria scritta ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 437, articolo 23, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati
1.Non colgono nel segno le censure, comuni ai ricorsi, rivolte alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7.
1.1. La questione di diritto sottoposta a questa Corte investe la ricorrenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso di furto di un furgone – e del relativo carico – in uso ad un corriere che, nel corso delle consegne, lo aveva momentaneamente lasciato aperto, in moto e con le chiavi inserite.
In riferimento all’aggravante in disamina, questa Corte regolatrice ha statuito come, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per “necessita’” richiede che sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con se’ o custodire piu’ adeguatamente la “res” furtiva (Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524, n. 33863 del 2018, Rv. 273898; n. 33557 del 2016, Rv. 267504).
Del pari, si e’ affermato come il requisito dell’esposizione per consuetudine intendendosi per tale una pratica di fatto, generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorche’ non imposta da un’esigenza dalla quale non si possa prescindere – non sia riconoscibile in relazione alla condotta di chi lasci la cosa incustodita per esigenze personali, quali la comodita’, la dimenticanza o la fretta (Sez. 5, n. 44035 del 01/10/2014, El Abid e altro, Rv. 262117); lo e’, invece, in relazione al comportamento di chi lasci il portafoglio all’interno di una borsa aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi in discoteca abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare (Sez. 5, n. 11423 del 17/12/2014 – dep. 2015, P.G. in proc. Khaly, Rv. 263063).
1.2. Alla stregua di siffatte indicazioni direttive, la statuizione resa al riguardo dalla Corte territoriale s’appalesa incensurabile, in presenza di un ordito motivazionale che ha reso ragione della necessita’ della sosta del veicolo, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne; necessita’ indifferibile e non altrimenti ovviabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, puntualmente evidenziate nell’avversata sentenza, che non involgono alcuna opzione ispirata da ragioni di mera comodita’ e convenienza soggettiva, bensi’ da obiettive esigenze di celerita’ e speditezza rispetto ai protocolli di spedizione e consegna delle merci, risultando espressamente sottolineato come per quel giorno fossero programmate ben 87 consegne.
Deve essere, pertanto, ribadito come, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per “necessita’” – che richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con se’ o custodire piu’ adeguatamente la “res” furtiva – sussiste in presenza di circostanze obiettive, che rendano necessario uno stazionamento del mezzo di trasporto carico durante le operazioni ci consegna di merci mobilitate tramite corriere, e del quale l’agente abbia profittato per commettere il reato.
2. E’, invece, manifestamente i’nconducente la censura svolta nel secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS). Il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, senza dedurre quali specifici elementi rilevanti sul punto, in ipotesi ignorati, avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio di bilanciamento, non palesando alcuna illogicita’ al riguardo la determinazione del trattamento sanzionatorio nel minimo edittale.
Invero, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non e’ tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 – dep. 2018, Z., Rv. 272460).
Le impugnazione sono, pertanto, complessivamente infondate.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna degli imputati, ex articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *