In tema di misure di prevenzione patrimoniali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 febbraio 2021| n. 6340.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può estendersi alle scelta relativa alla prosecuzione o meno dell’attività produttiva o commerciale dell’azienda in sequestro, trattandosi di decisione rientrante nella competenza del tribunale e da adottare sulla base di una ricognizione preliminare che costituisce oggetto di un autonomo sub-procedimento insuscettibile di rinnovata valutazione in sede di approvazione del conto di gestione.

Sentenza|18 febbraio 2021| n. 6340

Data udienza 4 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misura di prevenzione – Approvazione del conto di gestione – Finalità del conto di gestione – Procedura di cui all’art. 43 dlgs n. 159/2011 – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/01/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. EPIDENDIO TOMASO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 24 gennaio 2019 il Tribunale di Trapani, Sezione per le misure di prevenzione, ha approvato il conto di gestione relativo alla procedura definita nei confronti di (OMISSIS).
In tale ambito, venivano respinte le contestazioni mosse dalla terza (OMISSIS) e relative alla ditta (OMISSIS).
1.1 Va premesso che il bene di cui si discute (azienda avente ad oggetto la lavorazione del marmo e la commercializzazione di inerti) e’ stato oggetto di confisca in primo grado e di restituzione da parte della Corte di Appello, con decisione restitutoria divenuta irrevocabile in data 27 aprile 2018.
Ne e’ seguita la disposizione della restituzione dei beni aziendali all’avente diritto.
2. L’azienda non e’ stata oggetto di gestione dinamica, posto che nella fase immediatamente posteriore al sequestro (ottobre 2012) sono emerse criticita’ tali da rendere inopportuna la gestione attiva. Si e’, in sostanza, limitata l’attivita’ gestionale alla riscossione di crediti, con sospensione delle attivita’ produttive.
2.1 Il Tribunale, in particolare, evidenzia e richiama, quanto alle ragioni di tale scelta: a) la inattendibilita’ della situazione contabile; b) lo stato di illiquidita’; c) le irregolarita’ riscontrate in settori nevralgici come la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle prescrizioni ambientali, non sanabili in ragione della illiquidita’.
La parte privata, in sede di approvazione del globale conto di gestione, ha sottoposto -essenzialmente- a critica la scelta di non proseguire l’attivita’ aziendale. Viene evidenziata nella memoria difensiva l’esistenza di crediti per pregresse forniture di inerti, di rimanenze iniziali di merce ed altri aspetti – secondo la prospettazione – trascurati dall’amministratore giudiziario in sede di prima relazione.
2.2 Nel valutare i contenuti della memoria il Tribunale, dopo aver esposto le osservazioni dell’amministratore giudiziario (anche relative all’attivita’ di recupero di crediti assistiti da documentazione contabile) e le ulteriori deduzioni della parte privata, rileva, in sintesi, che:
a) la scelta di prosecuzione o meno dell’attivita’ produttiva o commerciale (adottata dal Giudice delegato con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2012) e’ estranea alla sede di verifica del conto di gestione, non potendosi dilatare in tale direzione l’applicazione della previsione di legge di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 43;
b) non vi sono, in ogni caso, aspetti di irragionevolezza nella adozione di simile scelta, in riferimento ai contenuti delle iniziali valutazioni contabili e finanziarie;
c) non vi e’ adeguato confronto, peraltro, con il tema essenziale che ebbe a determinare la sospensione dell’attivita’ produttiva, indicato nelle inadempienze agli obblighi di legge in punto di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente, non sanabili per assenza di liquidita’;
d) non vi sono, quanto alle poste contabili relative alla limitata attivita’ posta in essere in costanza di sequestro, incompletezze della documentazione prodotta dall’amministratore giudiziario;
e) non residuano, anche in ragione dei chiarimenti forniti, dubbi in punto di regolarita’ degli adempimenti gravanti sull’amministrazione giudiziaria.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore munito di procura speciale – (OMISSIS).
3.1 La ricorrente deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice ed assenza di motivazione.
Si afferma, in particolare, che la principale contestazione mossa dalla (OMISSIS) era ammissibile, in quanto tesa ad evidenziare l’erroneita’ della ricognizione contabile iniziale, che aveva “dato luogo” alla scelta di mancata prosecuzione dell’attivita’ aziendale.
In altre parole, sarebbe stata rappresentata una situazione contabile in perdita non rispondente alla realta’ dell’epoca.
Inoltre, sulle specifiche doglianze il Tribunale non avrebbe espresso una motivazione autonoma, recependo in modo acritico le controdeduzioni dell’amministratore giudiziario.
3.2 Le argomentazioni difensive sono state ribadite con nota di replica alla requisitoria scritta del P.G., avente data del 21 ottobre 2020.
4. Il ricorso e’ infondato.
4.1 Va rammentato che la disciplina di legge relativa ai contenuti ed alle modalita’ di approvazione del conto di gestione e’ descritta al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 43 nei seguenti termini:
(..) comma 2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita’ e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita’ o di incompletezza, il giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
comma 3. Verificata la regolarita’ del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e’ data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all’Agenzia.
comma 4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita’ essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita’ con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero.
comma 5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 e’ ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione (..).
4.2 Appare evidente, pertanto, che – come gia’ precisato in arresti di questa Corte di legittimita’ cui si presta adesione (v. Sez. VI n. 29907 del 14.5.2019, rv 276464) – le contestazioni mosse dalla parte non soltanto devono essere assistite da specificita’ e relative a “singole voci contabili” ma non possono estendersi alla componente di discrezionalita’ posta a monte delle concrete operazioni gestionali (i criteri di gestione), intendendosi per tali anche le scelte relative alla prosecuzione o meno dell’attivita’ produttiva o commerciale dell’azienda in sequestro.
E’ pacifico, in altre parole, come gia’ ritenuto nella vigenza della precedente normativa ( Decreto Ministeriale 1 febbraio 1991, articolo 5, n. 293) che il giudizio in tema di approvazione del rendiconto di gestione, pur vertendo – dato l’oggetto – anche sulla correttezza e diligenza dell’operato dell’amministratore, ha un ambito strettamente funzionale al controllo delle singole voci contabili e non puo’ rappresentare il luogo di trattazione di una eventuale azione civile di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore (v. Sez.V n. 18859 del 28.3.2013, rv 256246).
4.3 La scelta iniziale, peraltro, relativa alla prosecuzione o meno dell’attivita’ aziendale, non e’ frutto di una autonoma deliberazione dell’amministratore, trattandosi di una decisione legalmente attribuita al Tribunale, in virtu’ di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 41.
5. Da quanto sinora evidenziato deriva, in tutta evidenza, che la procedura di approvazione del rendiconto di gestione non puo’ essere utilizzata allo scopo di “contestare” la mancata prosecuzione dell’attivita’ aziendale, circostanza di fatto derivante da determinazioni assunte dal Tribunale procedente.
Ne’ le informazioni trasmesse – sulle condizioni aziendali esistenti all’atto del sequestro – dall’amministratore giudiziario al Tribunale, ed assunte come basi fattuali di simile decisione, possono essere ritenute in termini di “voci contabili” relative alla gestione in senso stretto.
5.1 In tal senso, il tentativo dialettico contenuto nel ricorso – teso a riferire le contestazioni elevate in sede di merito non gia’ alla “scelta” in quanto tale di sospendere l’attivita’ produttiva, ma al contenuto di informazioni e valutazioni trasmesse al Tribunale dall’amministratore giudiziario-, si rivela fallace.
A giudizio del Collegio, infatti, le ricognizioni preliminari tese ad orientare le determinazioni del Tribunale in punto di determinazioni circa la prosecuzione o meno dell’attivita’ aziendale non possono essere oggetto del conto di gestione in quanto – pur basandosi anche su ricognizioni di tipo contabile e materiale rappresentano l’adempimento di un dovere informativo preliminare che attiva un sub-procedimento con caratteri di autonomia, teso alla emissione del provvedimento di cui al citato articolo 41 con cui il Tribunale delibera la prosecuzione o meno dell’attivita’ in questione, attraverso una complessiva ponderazione di interessi.
5.2 Occorre precisare, inoltre, che la particolare procedura di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 41 e’ stata oggetto di ampia novellazione mediante l’intervento legislativo operato con L. n. 161 del 2017, a conferma della centralita’ di tale fase – in caso di sequestro di aziende – e della necessita’ di realizzare in tale momento piu’ adeguate forme di contraddittorio partecipativo.
Come e’ noto, e’ stata prevista (oltre all’ampliamento dei dati conoscitivi sulla realta’ aziendale contenuti nella prima relazione) la partecipazione – con apposita udienza camerale ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. – non soltanto del Pubblico Ministero ma anche dei difensori delle parti e dell’amministratore giudiziario (nonche’ dell’Agenzia Naz.) in sede di esame della relazione dell’amministratore ed in punto di prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’ di impresa (articolo 41, comma 1 sexies), cosi’ come nel testo originario del comma 5 (che regolamenta l’ipotesi di messa in liquidazione) e’ stata estesa ai “difensori delle parti” la possibilita’ di interlocuzione scritta.
Gli interventi partecipativi qui descritti, dunque, da un lato confermano la centralita’ e l’autonomia di simile momento procedurale, dall’altro segnalano la avvertita necessita’ di realizzare un assetto di interessi ragionevolmente ponderato e basato sul massimo livello possibile di acquisizioni cognitive, si’ da sostenere una decisione che, in un senso o nell’altro, comporta l’assunzione di una precisa responsabilita’ da parte del Tribunale procedente.
5.3 Le descritte forme partecipative e l’incidenza della decisione – sia pure intermedia – su diritti soggettivi o su aspettative legittime pone, inoltre, il tema del riconoscimento della immediata impugnabilita’ del provvedimento del Tribunale, aspetto che peraltro non riguarda la presente procedura, in virtu’ dell’epoca di emissione del decreto di sequestro (ottobre 2012) e dei conseguenti adempimenti. Sul tema, va peraltro precisato che anche sotto la vigenza della disciplina (dell’articolo 41) previgente, la parte interessata – pur in assenza di contraddittorio preventivo avrebbe potuto, in caso di incidenza della decisione su un diritto soggettivo e vocazione alla definitivita’ del provvedimento, proporre il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’articolo 111 Cost., secondo taluni arresti di questa Corte, intervenuti su questioni analoghe (v. Sez. I n. 35536 del 30.5.2019, rv 276938). Con cio’ si intende affermare – o meglio ribadire – che la opzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 41, in una con le acquisizioni conoscitive alla stessa perrtinenti, e’ – sul piano logico e giuridico – un segmento autonomo della procedura di sequestro che non puo’ essere oggetto di rivalutazione alcuna in sede di approvazione del conto di gestione, posto che rappresenta la condizione preliminare delle modalita’ di “continuazione” del sequestro attraverso la gestione attiva dell’azienda o attraverso la semplice custodia con finalita’, in senso ampio, liquidatorie.
6. Per quanto sinora esposto, va ritenuto infondato il motivo con cui si e’ dedotta la violazione della disciplina regolatrice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 43.
6.1 Manifestamente infondata e’, inoltre, la censura ulteriore – in tema di apparenza di motivazione sulle contestazioni specifiche – sia per la estrema genericita’ della censura, del tutto assertiva, sia perche’ il Tribunale espone in modo chiaro ed esaustivo le ragioni per cui ha ritenuto complete le allegazioni documentali e congrue le spiegazioni fornite dall’amministratore su singoli punti inerenti la ricostruzione contabile delle attivita’ poste in essere in costanza di sequestro.
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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