In tema di furto

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 gennaio 2020, n. 141

Massima estrapolata:

In tema di furto, qualora l’agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l’ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo: risponde così di furto consumato e non tentato colui il quale, pur non essendosi ancora allontanato dal luogo di commissione del reato, vi abbia però occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso, esercitando un potere, anche se temporaneo, sulla refurtiva che è stato poi costretto ad abbandonare subito dopo il fatto in conseguenza dell’altrui pronto intervento.

Sentenza 7 gennaio 2020, n. 141

Data udienza 18 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusepp – Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Dott. GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. TAMPIERI Luca, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale peloritano, con la quale (OMISSIS) era stato condannato per furto aggravato in concorso ai danni delle Ferrovie dello Stato.
2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso l’imputato con difensore, il quale ha formulato due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato in ipotesi di furto tentato, rilevando che nel caso in esame l’azione era ancora in itinere per essere stato il (OMISSIS) trovato all’interno del magazzino in cui si e’ svolta l’azione.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. I giudici territoriali hanno richiamato la descrizione dei fatti contenuta nella sentenza appellata, rilevando che l’imputato era stato arrestato nell’immediatezza di essi, siccome trovato da personale della PolFer mentre passeggiava in maniera circospetta all’interno dell’area di deposito delle locomotive sita in via (OMISSIS). Perlustrata quella zona, gli operanti avevano rinvenuto matasse di rame rivestite in gomma, della lunghezza di circa 100 metri, occultate dietro un’autovettura. Nell’occorso, notavano che una finestra del magazzino era aperta, la saracinesca era stata forzata e sentivano rumori provenienti dall’interno dei locali. L’impianto di videosorveglianza aveva inoltre filmato due soggetti, uno dei quali l’odierno imputato, in atto di introdursi in quel deposito per poi darsi alla fuga.
In risposta ai motivi del gravame di merito, la Corte peloritana ha ritenuto che il reato fosse stato consumato, poiche’ il (OMISSIS), sebbene si trovasse ancora all’interno del magazzino ferroviario, peraltro in zona accessibile al pubblico, aveva gia’ provveduto, insieme ai complici, a portare fuori da quei locali matasse di rame, poi rinvenute occultate nei pressi di un’autovettura.
Inoltre, quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici d’appello hanno rilevato che la pena non poteva essere diminuita, non emergendo ragioni a giustificazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla obiettiva gravita’ del fatto, la personalita’ del (OMISSIS), quale delineata dal certificato del casellario giudiziale, impedendo altresi’ il riconoscimento degli ulteriori benefici di legge.
3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo, infatti, le doglianze difensive scontano il mancato effettivo raffronto con il ragionamento probatorio che sostiene la sentenza impugnata (cfr., sul contenuto dell’atto d’impugnazione, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, anche in motivazione, specificamente sul ricorso per cassazione). Peraltro, in un caso di doppia sentenza conforme, come quello che ci occupa, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorche’ i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze gia’ esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez. 3 n. 13926 dell’01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).
Orbene, nella specie, la parte non ha contestato la circostanza, evidenziata dai giudici del merito, che la refurtiva era gia’ stata trasportata fuori dal magazzino dal quale era stata previamente asportata, ne’ affrontato in chiave critica l’assunto che una frazione della condotta di sottrazione e impossessamento si era gia’ perfezionata, a nulla rilevando che l’agente non avesse ottenuto la sicurezza del conseguimento dello scopo del proprio agire criminoso.
Le conclusioni rassegnate in sentenza fanno leva proprio su tale incontestato elemento fattuale e appaiono del tutto coerenti con i principi di matrice giurisprudenziale da ribadirsi anche in questa sede.
In tema di furto, infatti, qualora l’agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volonta’, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto ne’ l’ipotesi del tentativo ne’ quella di furto consumato in concorso con il tentativo (cfr. sez. 5 n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256). Risponde, infatti, di furto consumato e non tentato colui il quale, pur non essendosi ancora allontanato dal luogo di commissione del reato, vi abbia pero’ occultato la refurtiva, cosi’ sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso (cfr. sez. 5 n. 2726 del 24/10/2016, Pavone, Rv. 269088), esercitando un potere, anche se temporaneo, sulla refurtiva che e’ stato poi costretto ad abbandonare subito dopo il fatto in conseguenza dell’altrui pronto intervento (cfr. sez. 5 n. 17045 del 20/02/2001, Picone, Rv. 219030).
3.2. Nel caso di specie, addirittura, il rame era stato portato fuori dal luogo in cui era custodito e occultato nei pressi di un’autovettura, per come opportunamente evidenziato dai giudici peloritani.
4. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La giustificazione del diniego delle generiche e’ del tutto coerente ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimita’ in ordine al relativo obbligo motivazionale del giudice, alla cui stregua puo’, anche in questa sede, semplicemente ribadirsi che la ratio dell’articolo 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti eventualmente ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).
Infatti, la concessione delle stesse rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilita’ (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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