In tema di fallimento, l’art. 147, comma 5, l.fall.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 febbraio 2021| n. 4712.

In tema di fallimento, l’art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. “supersocietà di fatto”), nel qual caso, in deroga all’art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell’art. 9 anzidetto e dall’art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l’occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto.

Sentenza|22 febbraio 2021| n. 4712

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Competenza – Articolo 147 l. F. – Supersocietà di fatto – Connessione tra le domande e le afferenti procedure – Concentrazione presso il giudice preventivamente adito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17413/2019 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per: voglia dichiararsi competente il Tribunale di Teramo.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Teramo ha declinato la propria competenza a decidere su un ricorso col quale il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., aperto in quella sede, aveva chiesto, ai sensi della L.Fall., articolo 147, comma 5, l’estensione della procedura nei confronti di altre societa’ ( (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l.; (OMISSIS) s.r.l.) configurate, assieme alla (OMISSIS), quali soci di una supersocieta’ di fatto.
Ha ritenuto che fosse applicabile la L.Fall., articolo 9 anche nel caso di estensione del fallimento; e in particolare che dovesse valere il criterio del luogo in cui la societa’ di fatto aveva assunto le scelte direttive e strategiche relative a tutte le societa’ che ne erano socie; luogo da ravvisare nella residenza del soggetto ( (OMISSIS)) esercente la direzione, posta nel circondario di Ascoli Piceno.
Il tribunale di Ascoli Piceno ha chiesto il regolamento di competenza, sostenendo, al contrario, che nel caso di estensione del fallimento andrebbe applicato la L.Fall., articolo 147, quale norma speciale sulla determinazione della competenza, cosi’ come desumibile anche dai criteri dettati dall’articolo 148 stessa legge.
La curatela non ha svolto difese.
Il PG ha concluso nel senso ritenuto dal tribunale di Ascoli Piceno.
La sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16686 del 2020, ha rimesso la causa in pubblica udienza dinanzi a questa sezione, per la sostanziale novita’ della questione sottesa e per la sua rilevanza nomofilattica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La causa appartiene alla competenza del tribunale di Teramo.
Col Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e’ stato esplicitamente considerato, nel testo della L.Fall., articolo 147, il caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale risulti che l’impresa sia riferibile a una societa’ di cui il fallito e’ socio illimitatamente responsabile.
In tal caso la L.Fall., articolo 147, comma 5, ha stabilito l’applicabilita’ delle medesime norme processuali che regolano l’estensione al socio del fallimento gia’ dichiarato di una societa’.
II. – Questa Corte, con orientamento ormai stabilizzato, ha avuto modo di precisare che la L.Fall., articolo 147, comma 5, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa e’ in realta’ riferibile a una societa’ di fatto tra il fallito e uno o piu’ soci occulti, ma, in virtu’ di interpretazione estensiva, anche laddove il socio gia’ fallito sia una societa’, anche di capitali, che partecipi, con altre societa’ o persone fisiche, a una societa’ di persone (cd. supersocieta’ di fatto) (v. Cass. n. 10507-16, Cass. n. 12120-16, Cass. n. 7903-20). E v’e’ da aggiungere che proprio in forza di una simile esegesi e’ stata ritenuta non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 147, comma 5 cit. (v. C. Cost. n. 255-17).
III. – Trattandosi del medesimo fenomeno che la norma contempla in termini di estensione, viene in rilievo la regola procedimentale comune fissata dal medesimo articolo 147, in deroga alla L.Fall., articolo 9. Cosicche’ la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione – anche in ipotesi di supersocieta’ di fatto – va sempre rapportata al criterio di prevenzione, che serve a concentrare l’accertamento dello stato di insolvenza presso un unico tribunale. Segnatamente la domanda deve essere proposta al tribunale ove risulta gia’ pendente la procedura concorsuale, in base al combinato dell’articolo 147, commi 4 e 5.
In altre parole, sia nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento della societa’ risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (articolo 147, comma 4), sia in quello in cui (articolo 147, comma 5) dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale – o della societa’, in base alla citata esegesi estensiva – risulti che l’impresa e’ riferibile a una societa’ di cui il fallito (imprenditore individuale o societa’) sia socio illimitatamente responsabile (come tipicamente accade per la supersocieta’ di fatto), si procede sempre “allo stesso modo”: vale a dire ai sensi dell’articolo 147, comma 4, in base alla specifica competenza del tribunale che ha gia’ dichiarato il fallimento.
IV. – Tale conclusione e’ confortata da ragioni di ordine logico-sistematico.
Il fallimento della societa’, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l’articolo 147, l’occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocieta’ di fatto.
Non e’ dubitabile pero’ che la presa in considerazione del fenomeno all’interno della L.Fall., articolo 147 induca alla connessione tra le procedure fin dall’accertamento dell’insolvenza. Pur sempre si determina difatti una ipotetica pluralita’ di fallimenti tra loro connessi dall’obiettivo, fin dall’inizio tenuto in conto, di soddisfare tanto i creditori sociali della supersocieta’, quanto i creditori della partecipante.
Ne e’ conferma il fatto che “nei casi previsti dall’articolo 147” (vale a dire in tutti i casi previsti da tale norma) i fallimenti, poi, per quanto distinti, postulano (articolo 148) la nomina di un solo giudice delegato e di un solo curatore, oltre che la susseguente formazione delle masse passive in modo coordinato.
Da questo punto di vista, dunque, l’attrazione della competenza a dichiarare il fallimento presso un unico tribunale puo’ reputarsi rafforzata dalla ripetuta esigenza di concentrazione.
V. – La scelta del legislatore di accomunare tutte le possibili ipotesi sotto la comune egida dell’estensione elimina la validita’ dei distinguo che in passato, prima cioe’ della riforma, erano stati sostenuti da una parte della giurisprudenza.
E’ appena il caso di rammentare che, nella vigenza del ben piu’ scarno testo originario dell’articolo 147, un indirizzo riteneva che, se il socio fosse stato gia’ dichiarato fallito da un diverso tribunale in relazione all’esercizio in altro luogo di attivita’ imprenditoriale distinta da quella sociale, si sarebbe determinata la necessita’ di devolvere unitariamente a detto tribunale, preventivamente adito, il fallimento del solo socio, senza alcuna possibilita’ di attrazione rispetto alla procedura instaurabile (o instaurata) a carico della societa’; cosicche’, in tale prospettiva, si negava la concentrazione delle procedure presso un unico ufficio, e il tribunale successivamente intervenuto era ritenuto competente per il solo fallimento della societa’ (v. Cass. n. 102-84).
A questa tesi, condivisa da una parte della dottrina, s’era opposto l’orientamento che, basandosi invece sull’esigenza di concentrazione, riteneva sempre necessario convogliare la competenza presso un unico tribunale, ferma pero’ l’individuazione della competenza in quello che avesse eventualmente dichiarato il fallimento della societa’, poiche’ quello del singolo socio imprenditore individuale si diceva essere in rapporto di continenza o di accessorieta’ (cfr. Cass. n. 4177-84).
Il testo attuale dell’articolo 147 e’ di ostacolo a sostenere entrambe le tesi elaborate nel vigore del vecchio regime, visto che la norma oggi chiaramente induce all’attrazione del fallimento nel medesimo foro in cui sia stato aperto quello previamente dichiarato, in consonanza con l’ottica della connessione.
La regola della prevenzione invero risalta in termini generali secondo l’articolo 40 c.p.c., salvo che nei casi di accessorieta’. Ma non e’ mai configurabile una relazione di accessorieta’ tra situazioni giuridiche distinte per soggetti.
In generale, il vincolo di accessorieta’ al quale si guarda ai fini della competenza (articolo 31 c.p.c.) richiede non solo che una domanda, per ragioni di carattere obiettivo, si presenti, rispetto a un’altra domanda di maggiore importanza, in posizione di subordinazione o di dipendenza (v. Cass. n. 10365-05, Cass. n. 15779-00, Cass. n. 4083-83, specie in motivazione), ma anche che tra le due domande sussista identita’ di soggetti (cfr. gia’ Cass. n. 551-63 e Cass. n. 1128-60), secondo una linea di tendenza assolutamente pacifica nell’ambito della dottrina processualistica.
Quanto poi alla supersocieta’ di fatto, non appare centrato discorrere di continenza, non essendovi tra il fallimento delle partecipanti e il fallimento della supersocieta’ una differenza solo quantitativa di oggetto, sebbene e proprio una divaricazione qualitativa a proposito dell’insolvenza, che rispetto alla supersocieta’ andrebbe apprezzata per suo conto.
VI. – La soluzione del profilo di competenza va quindi associata unicamente alla L.Fall., articolo 147, il quale, costruendo ogni fattispecie nell’ambito della comune prospettiva dell’estensione, legittima, in ipotesi di supersocieta’ di fatto, la connessione tra le domande di fallimento e le afferenti procedure; e nell’ottica della connessione, non potendo venire in rilievo il criterio di accessorieta’ tra domande distinte per soggetti, congegna la concentrazione presso il giudice preventivamente adito, in piena coerenza con l’articolo 40 c.p.c.
Nel caso concreto, il tribunale competente in base al criterio di prevenzione e’ quello di Teramo, che ha gia’ dichiarato il fallimento di una delle societa’ dell’asserita supersocieta’ di fatto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Teramo.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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