In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile

Corte di Cassazione, sezione sesta penale,
Sentenza 27 aprile 2020, n. 12976.

Massima estrapolata:

In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all’affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui art.388, comma secondo, cod.pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo.

Sentenza 27 aprile 2020, n. 12976

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – Art. 388 cp – Provvedimenti del Tribunale per i minorenni – Mancato accompagnamento del figlio minore presso il servizio sociale, per consentire gli incontri protetti con il padre del minore – procedimento penale – Dibattimento – Impedimento a comparire – Del difensore – Concomitanza di impegni professionali – Obbligo del difensore di indicare le ragioni della mancata nomina di un sostituto – Sussistenza – Obbligo del difensore di indicare i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2018 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gaetano De Amicis;
udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2018 la Corte d’appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che condannava (OMISSIS) alla pena di mesi due di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il delitto di cui all’articolo 81 cpv. e articolo 388 c.p., comma 2, dichiarandola non punibile per la particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p..
Si contesta all’imputata di aver eluso le prescrizioni fissate nel provvedimento del Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 30 gennaio 2020, rifiutando di partecipare e portare con se’ la figlia minore, (OMISSIS), agli incontri protetti settimanali da svolgere presso il servizio sociale, cosi’ non permettendo al padre, (OMISSIS), di incontrarla.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo con il primo motivo la violazione degli articoli 420-ter e 132-bis disp. att. c.p.p. per avere la Corte d’appello erroneamente rigettato l’istanza di rinvio formulata dalla difesa all’udienza del 25 ottobre 2018, fissata per le conclusioni, sebbene il legittimo impedimento professionale per la concomitanza di un altro processo con imputato detenuto fosse stato dal difensore documentalmente comprovato.
2.1. Con il secondo motivo si lamenta analoga violazione con riferimento all’erroneo rigetto di un’istanza di rinvio per motivi di salute del giudizio di primo grado, avendo la difesa comprovato il proprio impedimento a comparire all’udienza dibattimentale del 31 marzo 2017 sulla base di apposita certificazione medica attestante la presenza di una sindrome influenzale con febbre alta e l’impossibilita’ di mettersi alla guida dell’autovettura per raggiungere dal luogo di dimora (Aidone) la sede giudiziaria ove si sarebbe svolto il procedimento penale (Enna).
2.2. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilita’, per non avere la sentenza impugnata esaminato: a) gli argomenti prospettati in sede di gravame a giustificazione del comportamento inosservante del provvedimento del Giudice da parte dell’imputata, avuto riguardo al fatto che i previsti incontri protetti della figlia minore con il padre, da svolgersi presso il servizio sociale, non si verificarono, dal maggio al dicembre del 2010, non per volonta’ dell’imputata, quanto invece per espressa decisione degli stessi servizi sociali, in attesa che il Tribunale dei minorenni individuasse le opportune iniziative da intraprendere alla luce del contenuto delle relazioni al riguardo redatte da un’assistente sociale e da una psicologa; b) le emergenze istruttorie ivi acquisite con riferimento ai comportamenti violenti e minacciosi tenuti dal (OMISSIS) proprio nel corso di tali incontri, sia verso la sua ex compagna che nei confronti degli stessi assistenti sociali.
2.3. Con il quarto motivo, infine, si lamentano analoghe violazioni in ordine alla mancata acquisizione di elementi di prova a discarico (verbale di s.i.t. e richiesta di esame di un’assistente sociale), dalla difesa sollecitati ai sensi dell’articolo 603 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Infondate devono ritenersi le prime due doglianze prospettate nel ricorso, atteso che: a) l’istanza di rinvio depositata nella Cancelleria della Corte d’appello il 17 ottobre 2018 in ragione del concomitante impegno professionale legato alla difesa di un imputato detenuto e’ stata correttamente rigettata dalla Corte distrettuale con ordinanza del 25 ottobre 2018, non avendo il difensore rappresentato nella sua istanza l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p. sia nel processo al quale intendeva partecipare sia in quello di cui aveva chiesto il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395); b) il difensore, infatti, non puo’ limitarsi a documentare la contemporanea esistenza del legittimo impedimento per concomitante professionale, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonche’ i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attivita’ che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, Anelli, Rv. 259520); c) l’eccezione relativa all’istanza di rinvio del dibattimento dal difensore formulata per motivi di salute in vista dell’udienza del 31 marzo 2017, nel corso del giudizio di primo grado, e’ stata correttamente rigettata dalla Corte distrettuale sulla base della rilevata assenza di dimostrazione del carattere impeditivo della, solo genericamente, prospettata sindrome influenzale cui faceva riferimento l’allegata certificazione medica; d) la natura dell’infermita’ deve infatti assumere un carattere impeditivo, potendo il giudice solo in tal caso pervenire ad un giudizio positivo circa la effettiva ricorrenza di un’assoluta impossibilita’ a comparire (Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 2015, Margherita, Rv. 262846).
2. Fondate, di contro, devono ritenersi le residue doglianze dalla ricorrente articolate, ove si consideri che, ai fini della configurazione del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non puo’ equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinche’ possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell’obbligo (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937).
Sulla concreta rilevanza di tale elemento caratterizzante il reato oggetto di contestazione la Corte d’appello non ha fornito una congrua risposta alle deduzioni dall’imputata specificamente prospettate in sede di gravame, erroneamente limitandosi ad equiparare l’inadempimento alla elusione, la’ dove, senza tener conto degli elementi a discarico addotti dalla difesa sulla base delle numerose risultanze offerte dalle fonti di prova, orale e documentale, ivi allegate (dichiarazioni testimoniali rese dall’assistente sociale e dalla psicologa presso il consultorio familiare, unitamente alle relazioni dalle stesse redatte; sentenza irrevocabile di condanna pronunziata dal Tribunale di Enna nei confronti di (OMISSIS) per reati di minaccia ed ingiuria commessi ai danni della ricorrente nel medesimo arco temporale in cui si collocano i fatti oggetto della regiudicanda), si e’ limitata ad affermare, in forma del tutto assertiva, che nessuna delle prospettate circostanze di fatto poteva autorizzare l’imputata ad assumere l’iniziativa di sottrarsi a quanto prescritto dal giudice.
Con specifico riferimento alle giustificazioni addotte dalla difesa, che proprio sulla base di quelle risultanze probatorie aveva argomentato l’inesistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che gli incontri presso il consultorio familiare erano stati sospesi su iniziativa dei servizi sociali, in attesa che il Tribunale per i minorenni fornisse indicazioni sul prosieguo della procedura tenuto conto delle intemperanze dal (OMISSIS), in tesi, poste in essere nei confronti della (OMISSIS) e degli stessi assistenti sociali, si sarebbe dovuta accertare, di contro, ogni circostanza del caso concreto al fine di verificare se l’alternativa spiegazione ivi prospettata dall’odierna ricorrente fosse o meno fondata.
3. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che, nella piena liberta’ del relativo apprezzamento di merito, dovra’ eliminare i vizi sopra indicati e colmare le lacune della motivazione, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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