In tema di effetti della cancellazione di società di capitali

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 6 dicembre 2019, n. 31933.

La massima estrapolata:

In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495, comma 2, cod. civ. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.

Sentenza 6 dicembre 2019, n. 31933

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21567/2018 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 88, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3499/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del 18/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal cons. Dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso o in subordine per rimessione alle SS.UU.;
uditi per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1.1. In seguito alla cassazione con rinvio di una sua precedente pronuncia, decretata da questa Corte con sentenza 19567/2016, la Corte d’Appello di Milano, nuovamente attinta, per quanto qui ancora rileva, dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione al fine di vedere riconosciuto il compenso per la mediazione prestata in favore della (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla vendita di un immobile di proprieta’ di questa sito in (OMISSIS), ha confermato la sentenza di accoglimento in primo grado della domanda e, preso atto che nelle more del giudizio la (OMISSIS) era stata cancellata dal registro delle imprese e si era quindi estinta, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento reclamato; e cio’ sull’assunto che, rivestendo quest’ultima la qualita’ di socio unico della (OMISSIS) al momento della cancellazione, la (OMISSIS), giusta l’insegnamento delle SS.UU. 6070/2013, era succeduta nelle obbligazioni della societa’ estinta e ne rispondeva percio’ a mente dell’articolo 2495 c.c..
Per la cassazione di detta sentenza la (OMISSIS) si vale di un ricorso affidato a tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste co controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il motivo e, meglio, la prima doglianza che con esso si intende rappresentare – cui si oppone ex adverso una generica protesta di inammissibilita’ senza indicarne il contenuto – e’ fondata e la sua fondatezza determinando l’accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della decisione in esame con rinvio al giudice di merito per una nuova disamina, solleva il collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso, intesi a denunciare, l’uno (il secondo), l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata distribuzione di somme in esito alla liquidazione della (OMISSIS) e dall’adempimento nella specie delle condizioni indicate dall’articolo 2462 ai fini della limitazione della responsabilita’ del socio unico, l’altro (il terzo), la nullita’ della sentenza per vizio di motivazione apparente non avendo la corte di merito indicato in base a quali elementi di giudizio, poste le richiamate premesse, sia addivenuta ad una conclusione del tutto discorde da esse; motivi che, per il decretato accoglimento del primo motivo di ricorso, restano ovviamente assorbiti attesone il carattere subordinato.
4. Quanto alla questione che giunge all’esame del collegio, sfrondata delle suggestioni che da sempre hanno accompagnano – e continuano ad accompagnare, pur dopo il lapidario inciso che figura nell’incipit dell’articolo 2495 c.c., comma 2, – il dibattito sugli effetti della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese e ricondotta percio’ nei giusti confini della fattispecie oggetto di giudizio, si compendia nel chiedersi se ai fini di vedere affermata la responsabilita’ dei soci della societa’ estinta verso i creditori insoddisfatti basti evocare, richiamando il dictum di legittimita’ fissato dalle SS.UU. nelle sentenze 6070, 6071 e 6072 del 2013, il meccanismo di tipo successorio che ha luogo in capo a costoro in conseguenza dell’estinzione o si renda altrimenti necessario accertare se i soci abbiano tratto un qualche beneficio dalla liquidazione della societa’.
5. Giova al riguardo richiamare che l’articolo 2495 c.c., comma 2, prevede, dopo aver rammentato che la cancellazione della societa’ dal registro delle impresa ne determina l’estinzione (“ferma restando l’estinzione della societa’”), per quel che qui rileva, che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Come si e’ detto, chiudendo un cerchio di riflessione che si era aperto con le sentenze delle medesime SS.UU. 4060, 4061 e 4062 del 2010 ed era proseguito con le sentenze 8426 ed 8427 sempre del 2010, la piu’ recente lezione nomofilattica in tema ha portato a credere – non sembrando che la norma possa autorizzare la conclusione che con l’estinzione della societa’ derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, dato che se cosi’ fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui – come sia del “tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilita’ dei soci operata dal citato articolo 2495 implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale e’ anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della societa’ e la morte di una persona fisica”. La ratio della norma, si e’ chiosato, risiede per l’appunto in questo: “nell’intento d’impedire che la societa’ debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della societa’ estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilita’ nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettivita’ giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne e’ comunque alla base e rende percio’ del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori”.
6. A questo quadro di giudizio si e’ esattamente uniformato il decidente di merito, allorche’ ha ritenuto di veicolare la fattispecie al suo esame nell’alveo tracciato dalle SS.UU. affermando che “alla luce di tali principi non v’e’ dubbio che (OMISSIS) s.p.a. debba dunque rispondere ex articolo 2495 dell’obbligazione contratta nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, poiche’ consta che al momento della cancellazione di quest’ultima (avvenuta il 23.3.2013), (OMISSIS) s.p.a. ne fosse l’unico socio (al 100%) e debba percio’ considerarsi “erede””.
Sfugge, tuttavia, alla corte milanese che le SS.UU., nell’atto di deliberare la riconduzione della vicenda innescata dall’estinzione della societa’ nell’ambito di un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, di guisa che il debito della societa’ – che non e’ un debito nuovo, ma e’ quello stesso debito che i creditori avrebbero potuto far valere in danno della societa’ se essa non si fosse estinta – si trasmette ai soci i quali ne risponderanno secondo lo statuto della loro responsabilita’, si siano date pure cura di avvertire, a piu’ riprese, non solo evocando quest’ultima circostanza, ma direttamente richiamandosi al dettato dell’articolo 2495 c.c., comma 2, nell’ordine, che la speciale responsabilita’ sancita dalla norma a carico dei soci opera “fermo pero’ restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilita’ cui s’e’ fatto cenno”, che il subingresso dei soci nei debiti sociali, avviene ” sia pure entro i limiti e con le modalita’ cui sopra s’e’ fatto cenno” e, piu’ in dettaglio che “le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.
7. Di queste avvertenze si e’ fatta coerente interprete con diretto riferimento alla specie in disamina la giurisprudenza successiva di questa Corte e, segnatamente, la giurisprudenza tributaria, che ne ha colti riflessi, talora perfino anticipandoli (Cass., Sez. V, 16/05/2012, n. 7676), principalmente sul piano probatorio (Cass., Sez. VI-V, 28/03/2018, n. 7724; Cass., Sez. VI-V, 22/03/2018, n. 7236; Cass., Sez. VI-V, 23/11/2016, n. 23916), osservando che, se come risulta dal chiaro tenore testuale della norma, la responsabilita’ dei soci per le obbligazioni sociali non assolte e’ limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione della societa’, “il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, e’ tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilita’ di quest’ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioe’ che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa” (Cass., Sez. V, 26/06/2015, n. 13259).
8. Non e’, tuttavia, sotto questa angolazione che l’impugnato ragionamento decisorio del giudice d’appello si rende percio’ censurabile. Non e’ infatti per aver ritenuto provata la distribuzione in favore della (OMISSIS) degli attivi risultanti dalla liquidazione che la corte di merito si e’ infatti indotta ad accogliere la domanda della (OMISSIS), su questo terreno giudicando, piuttosto, dirimente l’appello puro e semplice ai ricordati insegnamenti delle SS.UU. in ordine alla devoluzione successoria del patrimonio sociale residuo. Nondimeno, soffermarsi su questo profilo, giustamente enfatizzato dalla giurisprudenza teste’ ricordata nel perimere le richieste dell’amministrazione finanziaria, vale a mettere in piu’ chiara luce, per la necessaria correlazione che lega insieme onere probatorio e fatti da provare, il vulnus esegetico che affligge il pronunciamento impugnato e rende fondata la specifica doglianza sviluppata con il motivo. L’impostazione a cui la corte milanese mostra di accedere sul piano della ricostruzione della fattispecie, limitando il raggio delle proprie considerazioni alla sola presa d’atto che il fenomeno innescato dall’estinzione della societa’ si iscrive nell’orbita della devoluzione successoria, e’, infatti, frutto di una visione irrimediabilmente monca di essa, dal momento che non tiene conto del fatto che, oltre all’estinzione della societa’, la responsabilita’ dei soci sancita dall’articolo 2495 c.c., comma 2, postula anche un altro elemento – di cui appunto la giurisprudenza anzidetta rivendica la prova – ovvero che i soci si siano resi assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante della liquidazione. E’ quanto la giurisprudenze di questa Corte ha inteso piu’ estesamente rimarcare annotando, appunto, che “poiche’ e’ attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, e’ quest’ultimo a dover provare che l’importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E’ evidente, infatti, che la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicche’, in base alla regola generale posta dall’articolo 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio” (Cass., Sez. I, 22/06/2017, n. 15474).
9. E’ dunque evidente che essendo venuta meno ad una corretto inquadramento della vicenda la decisione impugnata si mostra affetta da un manifesto errore di sussunzione e doverosa, in accoglimento della specifica doglianza fatta valere con il motivo, n’e’ per questo la sua cassazione.
10. Cio’, nel mentre chiarisce in quali termini il giudice del rinvio dovra’ procedere al rinnovato governo della questione al suo esame, non rende per contro superfluo procedere ad una ulteriore puntualizzazione, in questo sollecitati piu’ di quanto non pretenda il controricorso, da cio’ che al riguardo si legge in qualche piu’ recente decisione della Sezione tributaria di questa Corte (Cass., Sez. V, 16/06/2017 n. 15035; Cass., Sez. V, 7/04/2017, n. 9094).
Come gia’ si era fatto intendere dalle SS.UU., va infatti osservato che, nella materia che ne occupa, legittimazione dei soci e responsabilita’ dei medesimi coprono ambiti concettuali del tutto differenti che non sono sovrapponibili, poiche’ il campo della responsabilita’ che fa capo ai soci a mente dell’articolo 2495 c.c., comma 2, sebbene postuli per il visto meccanismo successorio che segue all’estinzione della societa’ la legittimazione dei soci, e’ intuitivamente meno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione che compete piu’ generalmente a costoro in vista della loro qualita’ di successori della societa’ estinta.
Il punto e’ fedelmente registrato come detto dalle SS.UU., chiarendone anche quali sono i corollari sul piano processuale: “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilita’ dovesse rendere evidente l’inutilita’ per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, cio’ si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”. In questa cornice la citata giurisprudenza ha ritenuto utile affermare, proprio tenendo ferma la richiamata distinzione, che il limite di responsabilita’ dei soci di cui all’articolo 2495 c.c. “non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al piu’, sull’interesse ad agire dei creditori sociali”, nel senso che se non vi fosse alcuna utilita’ su cui rivalersi cio’ priverebbe i creditori dell’interesse a promuovere l’azione di responsabilita’ anzidetta, ma non escluderebbe la legittimazione dei soci nella loro veste di successori della societa’ estinta. Situazione che, di certo non si verifica, come mostra appunto di credere questa giurisprudenza, quando i soci risultino destinatari di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione – e’ il classico caso delle sopravvenienze attive, in ragione delle quali l’interesse creditorio non potrebbe essere pregiudicato dal fatto che esse maturino dopo la chiusura della liquidazione -, giacche’ qui all’indubbia legittimazione passiva dei soci farebbe da contrappasso l’altrettanto indubbio interesse dei creditori insoddisfatti; o, come, piu’ generalmente opinano le SS.UU., allorche’ ipotizzano che il debito della societa’ estinta sia garantito da un terzo e che si renda per questo necessaria la formazione di un titolo esecutivo, che, non potendo piu’ essere ottenuto nei confronti della societa’, vedrebbe parimenti ricorrere la legittimazione dei soci della stessa, ma pure il sicuro interesse dei creditori che agiscono a questo fine. In ogni caso quel che preme ribadire e’ che, in disparte da come l’interesse ad agire dei creditori insoddisfatti possa variamente retroagire sulla responsabilita’ dei soci, affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della societa’ estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilita’ in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti.
11. Accolto percio’ il detto motivo di ricorso l’impugnata sentenza va debitamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice a quo che nel regolare ex novo la fattispecie al suo esame si atterra’ al seguente principio di diritto: “In tema di effetti della cancellazione di societa’ di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della societa’ estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilita’, il disposto dell’articolo 2495 c.c., comma 2, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio”.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti e cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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