In tema di donazione modale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 dicembre 2020| n. 28993.

In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell’onere non può avvenire “ipso iure”, senza valutazione di gravità dell’inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un “modus”.

Sentenza|17 dicembre 2020| n. 28993

Data udienza 23 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Donazione – Compatibilità con l’onere modale di assistenza – Risoluzione per inadempimento – Impossibilità di apporre una clausola risolutiva espressa – Censure di merito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23230/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2409/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Benevento i consorti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo la risoluzione del contratto di donazione della nuda proprieta’ dei suoi beni immobili ai convenuti poiche’ da loro non rispettato il modus apposto alla donazione, nonostante apposita diffida, ed un tanto in forza della clausola risolutiva espressa presente nel contratto.
Resistendo i consorti (OMISSIS) – (OMISSIS), il Tribunale sannita rigetto’ la domanda attorea e la (OMISSIS) interpose gravame avanti la Corte d’Appello di Napoli.
Ad esito del giudizio d’appello, sempre opponendosi i consorti (OMISSIS) – (OMISSIS), la Corte partenopea rigetto’ l’impugnazione osservando come il contratto intercorso tra le parti era da qualificare siccome donazione modale e che il mancato adempimento del modus era da imputare alla condotta della donante e non dei donatari, i quali sino a tale momento avevano adempiuto in modo sufficiente all’obbligo previsto dal modus, secondo una valutazione da correlarsi alla natura liberale dell’atto negoziale.
(OMISSIS), in proprio e quale erede della (OMISSIS), ha interposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato anche con note difensive. Resistono con controricorso i consorti (OMISSIS) – (OMISSIS), che anche hanno depositato memoria difensiva.
La lite era dapprima trattata in sezione sesta, ma con ordinanza del 28.11.2018 la causa era rimessa alla pubblica udienza.
All’odierna pubblica udienza sentite le conclusioni del P.G. – rigetto – e dei difensori delle parti, questo Collegio ha deciso la causa siccome illustrato nella presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso articolato dalla (OMISSIS) non ha fondamento giuridico e va quindi rejetto.
Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione della norma portata in articolo 1362 c.c., nonche’ inadeguatezza della motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, posto che il Collegio partenopeo ha ritenuto di confermare la qualificazione del contratto intercorso tra le parti siccome donazione modale, mentre il patto stipulato dalle parti era, invece, da inquadrare in un contratto di natura sinallagmatica, siccome evidente alla sola lettura dell’atto.
La censura s’appalesa inammissibile posto che si compendia nella predicazione di una tesi apodittica alternativa circa l’inquadramento giuridico, in cui inserire il contratto notarile stipulato tra le parti, rispetto a quello, con puntuale motivazione, individuato dal Collegio campano.
Prospettazione di tesi alternativa per giunta fondata sulla postulazione di una motivazione inadeguata.
Viceversa la Corte territoriale ha partitamente esaminato la questione circa il corretto inquadramento giuridico del contratto notarile, stipulato tra le parti, mettendo in risalto all’uopo ed il nomen iuris assegnato dalle parti mediante l’ausilio di professionista qualificato nel settore, nonche’ la compatibilita’ dello spirito di liberalita’ con l’onere modale di assistenza, siccome specificatamente insegna questo Supremo Collegio nell’arresto richiamato dai Giudici napoletani – Cass. n. 7679/86.
Quindi non solo la norma richiamata a supporto della censura – articolo 360 c.p.c., n. 5 – non consente piu’ la deduzione di un vizio di inadeguata motivazione, bensi’ solo omesso esame di un fatto ovvero, ex n. 4 citato articolo, la nullita’ per omessa motivazione, ma anche l’argomentazione esposta dal Collegio partenopeo appare adeguata e puntuale.
Difatti la Corte territoriale ha escluso la concorrenza di una condotta di inadempienza agli obblighi d’assistenza assunti poiche’ era stata la donante a rifiutare la prestazione offerta, sicche’ comunque si voglia qualificare il contratto difetta l’inadempimento alla base della chiesta risoluzione.
Con la seconda ragione di doglianza la (OMISSIS) lamenta violazione delle norme ex articoli 793 e 1353 c.c., articolo 1362 c.c., nonche’ omessa motivazione con riguardo alla condizione risolutiva apposta alla donazione in quanto il Collegio campano ha ritenuto – erroneamente – d’esaminare la questione solo con relazione alla clausola risolutiva espressa e ritenere che la stessa non poteva esser applicata in ipotesi di donazione modale.
Secondo la tesi della ricorrente, l’errore dei Giudici d’appello va individuato nella mancata considerazione che ogni contratto, pure quello di donazione, puo’ esser soggetto a condizione sia risolutiva – come quella di specie – che sospensiva ed il contatto de quo era sottoposto alla condizione risolutiva della mancata assistenza con conseguente restituzione dei beni donati.
Inoltre, erroneamente, la Corte distrettuale ha ritenuto incompatibile con la donazione la clausola risolutiva espressa ed un tanto sulla scorta di insegnamento della Suprema Corte, poiche’ esiste anche insegnamento di segno contrario preferibile quanto alla soluzione adottata.
La censura mossa s’appalesa per parte inammissibile e per parte priva di fondamento.
Difatti il richiamo alla condizione risolutiva per qualificare giuridicamente la clausola contrattuale afferente il “modus essenziale” si configura siccome novita’ di questa sede di legittimita’, posto che la ricorrente nemmeno deduce quando detta prospettazione fu sottoposta al Giudice d’appello, mentre in atto d’appello formulo’ specifico motivo di gravame – sub 1 – circa la qualificazione del contratto stipulato tra le parti o come vitalizio ovvero come donazione modale ed ancora con il primo motivo di ricorso espone argomentazione fondata sulla clausola risolutiva espressa e, non gia’, sull’esistenza di condizione risolutiva.
Inoltre va richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. n. 8051/90, Cass. n. 10074/93 – che ritiene possibile alle parti, nella loro liberta’, individuare l’adempimento degli obblighi tipici del contratto siccome condizione, ma un tanto, pero’, implica la proposizione di adeguata prova al riguardo per consentire al Giudice di apprezzare funditus la volonta’ pattizia espressa in contratto.
Di conseguenza la questione, non gia’, si risolve in mera qualificazione giuridica bensi’ in un apprezzamento di fatto, che la Corte partenopea ha motivatamente operato nel caso, sicche’ l’argomentazione critica svolta si declina propriamente siccome mera contrapposizione di propria tesi alternativa rispetto alla statuizione adottata dal Giudice del merito.
Quanto poi al citato diverso indirizzo di legittimita’ in tema di compatibilita’ della clausola risolutiva espressa con la donazione – Cass. sez. 2 n. 9330/11 – va osservato come l’arresto citato si limita a confermare la possibilita’ di risoluzione del contrato per inadempimento dell’onere secondo la disciplina posta dall’articolo 795 c.c., siccome precisato anche dal Collegio partenopeo che opportunamente richiama il puntuale insegnamento – Cass. sez. 2 n. 14120/14, cui questo Collegio intende dar continuita’, che esclude la possibilita’ di apporre alla donazione una clausola risolutiva espressa.
Difatti, l’arresto citato insegna come, la pattuita clausola di risoluzione espressa – incompatibile – vada intesa come previsione di risoluzione della donazione per inadempimento del modus secondo, pero’, la particolare disciplina esistente in materia e sempre su richiesta del donante o suoi eredi.
Con la terza ragione di doglianza la ricorrente deduce violazione delle regole giuridiche ex articoli 115 e 116 c.p.c., per omesso esame delle prove documentali acquisite in atti e dell’interrogatorio formale dalla sua dante causa reso.
Osserva la (OMISSIS) come la Corte partenopea non ebbe a valutare correttamente le prove da lei offerte, interpretandone erroneamente le risultanze specie con relazione ai documenti, che comprovavano come molte spese per il suo mantenimento, effettuate prima della sua lettera di risoluzione, erano state da lei sopportate e non dai resistenti obbligati, ed alle affermazioni fatte dalla (OMISSIS) nel corso del suo formale interrogatorio.
La censura articolata si rivela priva di pregio poiche’ non indica quale regola di diritto posta dagli articoli 115 e 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove sia stata violata, limitandosi la ricorrente a rilevare l’omesso apprezzamento delle proprie dichiarazioni difensive – ma e’ principio consolidato che nessuno puo’ far prova a favore di se stesso con propria dichiarazione – nonche’ il mancato apprezzamento delle prove documentali da lei dimesse in causa.
Viceversa il Collegio partenopeo ha apprezzato tutto il materiale probatorio versato in atti, semplicemente, valorizzando gli elementi ritenuti di maggior valenza rispetto ad altri e segnatamente ha ritenuto non adeguate a sovvertire la valutazione, desunta dalle testimonianze, le prove addotte dalla (OMISSIS) specie per la sua – sottolineata – scelta di vivere da sola stante la sua, all’epoca, autosufficienza ovvero per aver impedito agli onerati d’eseguire la prestazione che offrivano.
Dunque, ex articolo 116 c.p.c., il Collegio campano, secondo il suo prudente apprezzamento, ha valutato il compendio probatorio versato – articolo 115 c.p.c. – in atti dalle parti, restando precluso un nuovo apprezzamento di merito in sede di legittimita’.
Con il quarto mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta violazione degli articoli 1453 e 2043 c.c., ed articolo 345 c.p.c., poiche’ la Corte vesuviana erroneamente ebbe a ritenere nuova in appello la domanda di risarcimento danni, mentre detta pretesa, come dalle conclusioni presenti nella citazione originaria d’avvio lite, era gia’ stata avanzata.
La doglianza e’ priva di fondamento posto che non si correla con l’effettiva motivazione sul punto espressa dalla Corte partenopea, la quale ha puntualmente esaminata la questione – assieme ad altre domande nuove proposte con l’appello – e sottolineato come al riguardo concorreva una mutazione del petitum e della causa petendi rispetto alla prospettazione iniziale – v’era stato inadempimento all’onere con ogni conseguenza anche in tema di ristoro danni -.
Difatti, come s’evince anche dalla riproduzione in ricorso dell’originarie conclusioni fissate in atto di citazione di primo grado, inizialmente la richiesta risarcitoria risulta correlata “all’inesecuzione del modus da parte dei donatari”, sicche’ rigettata la domanda fondata sull’accertamento che i donatari erano inadempienti al modus nemmeno poteva sussistere il danno conseguente e del quale solo era richiesto il ristoro.
In sede di citazione d’appello, come riprodotto in ricorso, la domanda risarcitoria era mutata poiche’ richiesta anche “nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione od annullamento del contratto” quindi veniva formulata nuova domanda poiche’ il risarcimento danni chiesto risultava assolutamente svincolato dall’inadempienza al modus apposto alla donazione.
Comunque la soluzione adottata in ordine ai precedenti motivi d’impugnazione rende la questione superata in assenza della risoluzione del contratto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della (OMISSIS) alla rifusione in favore dei consorti (OMISSIS) – (OMISSIS) delle spese di questo giudizio di legittimita’, tassate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome indicato in dispositivo.
Concorrono in capo al soggetto ricorrente le condizioni di legge per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere ai consorti (OMISSIS) – (OMISSIS) le spese di questa lite di legittimita’ liquidate in Euro 5.200,00 oltre agli accessori di legge ed al rimborso forfetario ex tariffa forense tassato nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – se dovuto – per il ricorso a norma Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *