Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza, 5 marzo 2020, n. 6125.
La massima estrapolata:
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l’attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento).
Ordinanza|5 marzo 2020| n. 6125
Data udienza 23 gennaio 2020
Tag-parola chiave
Successioni – Accertamento della qualità di erede universale anziché legatario come da disposizioni testamentarie – Applicazione dell’art. 588 c.c. – Limiti – Interpretazione ermeneutica secondo i canoni di cui all’art. 1362 c.c. – Rigetto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3918-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 678/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste (OMISSIS) al fine di accertare la propria qualita’ di erede universale della defunta (OMISSIS).
Deduceva che la defunta con testamento aveva individuato una serie di legatari tra cui anche l’appellante, disponendo pero’ che il 50 % della proprieta’ di un immobile pervenisse all’attore cosi’ come la proprieta’ di tutti i beni mobili ed il diritto di abitazione sulla casa nella quale l’attore viveva.
Sosteneva quindi che il tenore delle disposizioni di ultima volonta’ della de cuius deponeva per la sua istituzione quale erede ex certa re.
Si costitutiva la convenuta che si opponeva alla domanda assumendo che invece anche l’attore era un semplice legatario e che era invece la convenuta a rivestire la qualita’ di erede legittima, in quanto nipote della defunta e sua parente piu’ prossima.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 309 del 4/5/2017 accoglieva la domanda del (OMISSIS) ed avverso tale pronuncia proponeva appello la convenuta.
La Corte d’Appello di Trieste, nella resistenza dell’appellato, con la sentenza n. 678 del 26/11/2018 rigettava il gravame. Quanto al motivo di appello che contestava la corretta applicazione dell’articolo 588 c.c., in merito all’attribuzione della qualita’ di erede al (OMISSIS), la Corte distrettuale, una volta esclusa nella fattispecie un’ipotesi di divisione della testatrice ex articolo 734 c.c., ben potendosi avere una institutio ex certa re senza previa determinazione della quota spettante all’erede, potendosi determinare l’entita’ della quota ex post sulla base del rapporto tra i beni assegnati ed il valore complessivo del patrimonio, riteneva che dal testamento emergesse chiaramente la volonta’ della de cuius di istituire il (OMISSIS) quale proprio erede.
In tal senso deponeva l’assegnazione di una rilevante parte del patrimonio e soprattutto l’assegnazione dell’intero compendio mobiliare.
Sebbene il criterio quantitativo non sia dirimente per risolvere l’interrogativo se vi sia stata istituzione di erede ovvero attribuzione di un legato, e’ proprio l’assegnazione dell’intero patrimonio mobiliare indice della volonta’ di considerare il (OMISSIS) quale erede.
Inoltre la de cuius aveva specificato nel testamento il forte legame affettivo che l’univa all’attore, differenziando in tal modo la sua posizione da quella degli altri legatari, aggiungendo che il (OMISSIS) era una persona di famiglia conosciuta da oltre trenta anni, di fiducia e gradita.
La possibilita’ di risolvere la controversia alla luce della sola lettura della scheda testamentaria rendeva irrilevante l’esame del primo motivo di appello con il quale si contestava la possibilita’ di avvalersi della deposizione testimoniale resa dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), atteso che si trattava di soggetti che la convenuta aveva convenuto in altro giudizio al fine di fare accertare la loro incapacita’ a succedere alla de cuius, essendo stati istituti nello stesso testamento come legatari, risultando quindi incapaci a testimoniare.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., in relazione agli articoli 587, 588, 733 e 734 c.c..
Si deduce che nel testamento la defunta aveva provveduto ad una minuziosa ripartizione dei suoi beni tra le persone che ” ci hanno sempre aiutato e all’occorrenza ci hanno sempre sostenuto con la loro presenza”.
Pertanto tutte le persone sono poste sul medesimo piano con l’effetto che la domanda del (OMISSIS) andava rivolta nei confronti di tutti gli altri soggetti beneficiati nel testamento sussistendo quindi una vera e propria situazione di litisconsorzio necessario.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 588 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.
Si deduce che l’attribuzione al (OMISSIS) della qualita’ di erede universale della defunta aveva trascurato quanto sopra esposto in occasione del primo motivo, circa la volonta’ della stessa testatrice di accomunare nella medesima posizione tutti i soggetti beneficiati con il testamento.
Occorreva poi considerare che i beni mobili erano di scarso valore e che il maggior vantaggio conseguito dal (OMISSIS) era conseguenza della sua convivenza con la de cuius, convivenza che aveva giustificato solo l’attribuzione di un temporaneo diritto di abitazione sulla casa nella quale viveva, essendosi ripartiti gli altri beni secondo quote ben precise.
I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
Quanto alla contestazione in merito alla corretta applicazione dell’articolo 588 c.c., bisogna innanzitutto ricordare che e’ consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformita’ al principio enunciato dall’articolo 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volonta’ del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013; 23278/2013). In particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalita’ dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).
Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’articolo 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalita’ dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, cosi’ che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
Nella fattispecie emerge che la sentenza gravata nel pervenire all’approdo interpretativo qui contrastato e’ partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volonta’ evidenziando che solo al (OMISSIS) era stata attribuita, oltre ad una quota di un immobile, la generalita’ di tutti i beni mobili, laddove agli altri soggetti beneficati era stata lasciata solo una quota su singoli beni immobili (cfr. per la possibilita’ di ricavare un’istituzione di erede ex articolo 588 c.c. nel caso in cui ad un soggetto sia attribuita la generalita’ dei beni mobili, Cass. n. 6516/1986).
A tale dato oggettivo che pur deponeva per la qualita’ di erede in capo all’attore, la sentenza ha poi correlato le peculiari espressioni riservate al (OMISSIS), e differenti da quelle invece riservate agli altri beneficiati (per i quali valgono le espressioni richiamate nel motivo di parte ricorrente), avendo i giudici di appello rimarcato il differente trattamento riservato anche sul piano del riconoscimento affettivo.
La differente formula utilizzata per il controricorrente rispetto a quella invece usata per tutti gli altri soggetti individuati come meri legatari implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volonta’ testamentarie, combinata con il differente trattamento riservato anche sul piano delle assegnazioni successorie di tal che, attesa l’incensurabilita’ della valutazione resa sul punto dalla Corte d’Appello, risulta evidente come la ricorrenti aspiri ad un’alternativa soluzione, senza che pero’ quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza.
Ne deriva che anche le circostanze che si assume siano state trascurate da parte del giudice di appello ai fini della qualificazione della posizione del (OMISSIS) appaiono prive del carattere della decisivita’, rientrando infatti nella discrezionale valutazione dei fatti di causa, la valorizzazione tra i molteplici elementi di carattere probatorio, di quelli che si ritengono risolutivi ai fini della corretta attribuzione della qualita’ di erede ovvero di legatario.
Una volta quindi ribadita la incensurabilita’ della attribuzione della qualita’ di erede al (OMISSIS) e di riflesso della individuazione degli altri beneficiati quali legatari, risulta palese altresi’ l’infondatezza della denuncia circa la pretesa violazione dell’articolo 102 c.p.c..
In tal senso va rilevato che quella proposta dal (OMISSIS) costituisce una domanda di mero accertamento, finalizzata a vedere riconosciuta la sua qualita’ di erede ma nei confronti non della generalita’ dei legatari, ma esclusivamente, ed in conformita’ con quanto prescritto dall’articolo 100 c.p.c., che presuppone per l’ammissibilita’ della domanda di mero accertamento, uno specifico interesse ad agire, nei riguardi esclusivamente di chi tra i vari beneficiati nel testamento, contestava la qualita’ in esame.
Ne deriva che la legittimazione a contraddire e’ stata correttamente affermata nei confronti dell’odierna ricorrente, senza che si palesi la necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ai quali sono state riservate attribuzioni patrimoniali nel testamento.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 246 c.p.c. in relazione agli articoli 404, 405, 411 c.c. ed in relazione agli articoli 414, 596 e 599 c.c.
In merito alle testimonianze rese in primo grado dai coniugi (OMISSIS) di (OMISSIS), si ricorda che gli stessi sono stati convenuti in giudizio dalla ricorrente in un diverso procedimento al fine di fare accertare a nullita’ delle disposizioni testamentarie in loro favore, in quanto il (OMISSIS) era amministratore di sostegno della testatrice, estendendosi l’incapacita’ di ricevere per testamento anche alla moglie.
Cio’ rendeva gli stessi incapaci a testimoniare sicche’ non poteva tenersi conto del contenuto delle loro deposizioni.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’Appello, in relazione al primo motivo di appello della (OMISSIS) che analogamente a quanto avvenuto in questa sede si doleva dell’utilizzazione di tali deposizioni ai fini della decisione, ha dichiaratamente affermato che poteva pervenirsi all’attribuzione della qualita’ di erede universale in favore del (OMISSIS) prescindendo dall’utilizzo delle prove testimoniali, ma fondandosi sul solo contenuto della scheda testamentaria.
E’ palese quindi che la decisione gravata abbia totalmente prescisso dall’apporto probatorio in esame sicche’ la doglianza in ordine all’incapacita’ a testimoniare risulta del tutto inidonea ad inficiare la correttezza della decisione gravata, palesandosi del tutto priva di fondamento, in assenza di una concreta riprova sulla base del tenore della motivazione della sentenza gravata, l’affermazione secondo cui le testimonianze de quibus abbiano in ogni caso concorso a far maturare il convincimento del giudice di appello.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 , il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis, se dovuto
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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