L’efficacia novativa della transazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza|2 marzo 2020| n. 5674.

La massima estrapolata:

L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso- il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costituivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

Ordinanza|2 marzo 2020| n. 5674

Data udienza 30 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24387/2014 proposto da:
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3206/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/201 r.g.n. 6383/2011.

RILEVATO

che:
con sentenza in data 1-18 aprile 2014 n. 3206 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS), gia’ titolare di incarico dirigenziale di livello generale presso il MINISTERO DEI BENI CULTURALI, cessato anticipatamente dal servizio nell’ottobre 2002 in forza della L. n. 145 de3l 2002, articolo 3, comma 7, per il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali riconosciutigli nella transazione conclusa con il datore di lavoro in data 10 novembre 2008, a seguito della dichiarazione di illegittimita’ costituzionale del suddetto articolo 3, comma 7 (sentenza Corte Costituzionale n. 103/2007).
A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che nel contratto di transazione era pattuito che il MINISTERO avrebbe corrisposto al (OMISSIS): la somma di Euro 50.673,34 a titolo di differenze retributive, gli interessi e la rivalutazione monetaria su detta somma nonche’ un’ulteriore somma di Euro 55.000 a titolo di indennizzo compensativo.
Il diritto rivendicato dal (OMISSIS) non derivava, pertanto, dal rapporto di lavoro ma dal contratto di transazione, avuto riguardo al carattere novativo della stessa. In particolare, il diritto alla rivalutazione monetaria non accedeva alle retribuzioni ma alla somma stabilita nella transazione “a titolo” ossia in luogo delle retribuzioni, non corrisposte al (OMISSIS) a seguito della decadenza dall’incarico dirigenziale prevista dalla L. n. 145 del 2002, articolo 3, comma 7 (cd. spoil system).
Le parti, allo scopo di porre fine alla controversia instaurata dal (OMISSIS) per il risarcimento del danno, per la illegittima decadenza dall’incarico dirigenziale, avevano sottoscritto la transazione del 10 novembre 2008 ad integrale tacitazione dei diritti e delle questioni sollevati e vantati dal ricorrente, ragion per cui era intervenuta una vera e propria novazione del titolo da cui derivavano i diritti del (OMISSIS).
Inoltre la norma che poneva il divieto di rivalutazione monetaria dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici non era inderogabile dalle parti.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO (in prosieguo: il MINISTERO) articolato in quattro motivi, cui (OMISSIS) non ha opposto difese.

CONSIDERATO

che:
Con il primo motivo il MINISTERO ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1343, 1346, 1965, 1966 c.c. e della L. n. 724 del 1994, articolo 22,comma 36, secondo capoverso.
Ha censurato la sentenza per avere affermato la derogabilita’ del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dalla L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36.
Ha dedotto che la sentenza impugnata non aveva accertato la natura risarcitoria delle somme attribuite al (OMISSIS) con la transazione e che nell’accordo il MINISTERO aveva riconosciuto il proprio debito per retribuzioni e le parti avevano dato atto che ad esso non era imputabile alcun inadempimento, essendosi conformato alla legge all’epoca vigente.
Con il secondo motivo il ministero ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., lamentando la apparenza della motivazione in ordine all’accertato carattere novativo della transazione ed alla assunzione in essa di una obbligazione diversa da quella retributiva.
Ha esposto che nella sentenza impugnata mancava qualunque riferimento al contenuto dell’atto di transazione ed al criterio ermeneutico da cui desumerne il carattere novativo. Ne’ era decisivo il fatto che la transazione fosse intervenuta per definire la controversia insorta tra le parti, come si leggeva nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo si lamenta – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., commi 1 e 2, articoli 1363, 1364 e 1965 c.c., in riferimento all’accertato carattere novativo della transazione.
Sotto il profilo letterale il MINISTERO ha dedotto che dalla lettura dell’accordo transattivo emergeva che la somma sulla quale erano richiesti in giudizio gli accessori era stata riconosciuta a titolo di differenze di retribuzione (articolo 3, lettera a della transazione).
Inoltre, sotto il profilo della comune intenzione delle parti, la vertenza che si intendeva definire era quella del (OMISSIS) a vedersi corrispondere la retribuzione sino alla naturale scadenza dell’incarico dirigenziale. Il Ministero si era indotto alla transazione in ragione del parere dell’Avvocatura dello Stato, costituente parte integrante della stessa, che riteneva che la dichiarazione di incostituzionalita’ della L. n. 145 del 2002, comportasse la reviviscenza del contratto dirigenziale ed il diritto del dirigente alla retribuzione. Mediante l’accordo si intendeva ripristinare, nei termini e modalita’ descritte dall’avvocatura generale, il rapporto di lavoro dirigenziale interrotto per effetto della disciplina di legge.
Quanto alla condotta successiva delle parti, lo stesso (OMISSIS) nel ricorso introduttivo aveva esposto che il Ministero aveva pagato la sorte concordata nell’accordo transattivo a titolo di differenze retributive (pagina 3, punto 7 del ricorso).
Risultava violato, altresi’, il canone dell’articolo 1363 c.c., in quanto per stabilire l’esatto significato dell’articolo 3, lettera a dell’accordo transattivo occorreva avere riguardo al contenuto delle premesse dell’accordo (che ne formavano parte integrante ai sensi dell’articolo 1), che non lasciavano dubbio sul fatto che la somma dovuta al (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 3, lettera a, avesse titolo di retribuzione.
Vi era, da ultimo, violazione dell’articolo 1364 c.c., in quanto – anche a voler ritenere che la espressione “differenze retributive”, di cui all’articolo 3, lettera a della transazione fosse stata utilizzata in senso atecnico – l’oggetto del contendere era costituito esclusivamente dalle retribuzioni rivendicate dal (OMISSIS).
I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente trattati per la loro connessione, sono inammissibili.
Al riguardo, giova premettere che (ex multis Cass. sez. III, 27/06/2018, n. 16905; Cass. 22/02/2018, n. 4314) e’ possibile distinguere, con riferimento all’efficacia dell’atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa: si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato; si ha, invece, transazione novativa nell’ipotesi in cui le parti conseguono l’estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall’accordo transattivo.
Piu’ in particolare (Cass. 11/11/2016, n. 23064), l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilita’ tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volonta’ delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo, che, di regola, non e’ volto a trasformare il rapporto controverso.
L’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed e’ insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed immune da vizi della motivazione (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763). Il sindacato di questa Corte sulla interpretazione degli atti negoziali non e’ diretto ad individuare la migliore interpretazione possibile ma semplicemente a verificare se sulla base dei criteri legali di ermeneutica quella accolta dal giudice del merito sia una delle possibili interpretazioni.
Nella fattispecie di causa il giudice del merito, ritenendo che la transazione avesse carattere novativo, ha attribuito al contratto uno dei suoi possibili significati.
Ed invero la sentenza ha accertato, con statuizione non specificamente censurata, che la controversia instaurata dal (OMISSIS) aveva ad oggetto “il risarcimento del danno da illegittima decadenza dall’incarico dirigenziale” e non il diritto alle retribuzioni. Inoltre lo stesso parere della avvocatura dello Stato, costituente parte integrante dell’atto di transazione e richiamato in questa sede dal MINISTERO, pur definendo il contenuto della obbligazione della amministrazione in termini di ricostruzione del rapporto di lavoro e di adempimento contrattuale, riconosce trattarsi di un debito di valore, sul quale spettano rivalutazione ed interessi (si veda la trascrizione del suddetto parere contenuta a pagina sedici del presente ricorso, in fine).
In assenza di violazione dei canoni legali di ermeneutica ed essendo esposte in sentenza le ragioni dell’accertato carattere novativo della transazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso appaiono diretti a sollecitare questo giudice di legittimita’ a compiere un inammissibile riesame del merito.
Dalla inammissibilita’ del secondo e del terzo motivo discende il difetto di interesse del MINISTERO ricorrente all’esame del primo motivo di ricorso, che coglie una motivazione alternativa della sentenza, resa ad abundantiam.
Con il quarto mezzo il MINISTERO ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., per omessa indicazione delle ragioni per le quali era stata accolta anche la domanda relativa agli interessi.
Ha impugnato la sentenza per avere riconosciuto l’intero importo richiesto per accessori, senza distinguere quanto domandato per rivalutazione e quanto per interessi.
Ha esposto che alla pagina 9 della comparsa di costituzione in appello, trascritta per estratto in ricorso, esso aveva dedotto che il calcolo degli interessi nel prospetto allegato al ricorso introduttivo era stato effettuato sulle somme gia’ rivalutate (invece che sulla retribuzione mensile) ed inoltre che era stato utilizzato un tasso di interesse del 16,6904%, di gran lunga superiore al tasso degli interessi legali.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificita’: il Ministero non ha articolato propri conteggi per suffragare la censura del riconoscimento di interessi in misura superiore al saggio legale (come pattuito nella transazione). Ha riprodotto unicamente il prospetto sintetico elaborato dal (OMISSIS) e posto a base della decisione; in esso si espone, contrariamente a quanto si assume in ricorso, che gli interessi sono calcolati “sul capitale semplice sull’importo del credito non rivalutato”.
D’altro canto non coglie nel segno la censura di assenza della motivazione, in quanto le ragioni della decisione consistono chiaramente nella adesione al prospetto elaborato dalla parte ricorrente.
Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.
Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione
dell’intimato.
Non puo’ trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, pur soccombente, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, atteso che questa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e’ esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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