In tema di diffamazione a mezzo stampa

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 giugno 2020, n. 17259.

Massima estrapolata:

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicchè non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti.

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17259

Data udienza 6 marzo 2020

Tag – parola chiave: Diffamazione a mezzo stampa – Pubblicazione articolo su quotidiano – – Responsabilità del direttore responsabile e del giornalista autore – Omesso controllo ex art.57 c.p. – causa di giustificazione – Diritto di critica – Diritto di cronaca – Requisiti rilevanti – Continenza – Veridicità della notizia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MOROSINI Elisabetta Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non costituisce reato;
udito il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alla memoria in atti, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati e depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore degli imputati, avv. (OMISSIS), che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (OMISSIS), quale direttore responsabile, per il reato di omesso controllo ex articolo 57 c.p., e di (OMISSIS) per quello di diffamazione a mezzo stampa, in relazione alla pubblicazione di due articoli, a firma della (OMISSIS), apparsi in data 8 giugno 2013 e 22 giugno 2013 nell’edizione romana del quotidiano ” (OMISSIS)” dal titolo il primo ” (OMISSIS)”. Assunzioni last minute – cinque nuovi consulenti con maxi stipendio”, il secondo “Cancellate le nomine last minute di (OMISSIS)”; mentre ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale alla (OMISSIS).
Secondo l’editto accusatorio gli scritti erano lesivi della reputazione dell’ing. (OMISSIS) in quanto:
– il primo “narrava fatti e riferiva circostanze non rispondenti al vero (…) in particolare affermando, con riferimento alla persona di (OMISSIS), che “lo stesso sarebbe stato assunto con una procedura last minute, con maxi stipendio di 60.000,00 Euro netti” in quanto “sotto elezioni non basta mai” e che lo stesso “ha fatto parte della commissione giudicatrice di (OMISSIS) che fece vincere l’appalto per i corridoi della mobilita’ alla societa’ (OMISSIS) grazie ad un elemento decisivo: il megasconto sui filobus subappaltati alla (OMISSIS). La famosa commessa per cui e’ finito agli arresti (OMISSIS), fedelissimo di (OMISSIS)”; e ancora, riportando le dichiarazioni di (OMISSIS) (deputato del pd) “continua la pratica degli sprechi dell’amministrazione (OMISSIS)” e il contratto “rientrerebbe nell’ambito della solita pratica delle politiche clientelari del Sindaco che dispensa assunzioni e incarichi all’ultima ora”;
– il secondo asseriva che il querelante: “era uno dei consulenti “beneficiati di (OMISSIS)”con una nomina effettuata dal Sindaco uscente ed alludendo al fatto non rispondente al vero in forza della comprovata professionalita’ del suddetto tecnico e della sua quarantennale esperienza nel campo dei pubblici trasporti – che detta nomina fosse stata ispirata da favoritismi e da politiche clientelari”.
Secondo i giudici di merito, pur riportando notizie in parte veritiere (la partecipazione alla commissione e la vicenda processuale collegata), l’articolo risultava ambiguo ed allusivo: “l’insieme di tali notizie, poste in sequenza tra loro, facendo intendere, con ogni evidenza, un possibile coinvolgimento del querelante nella vicenda giudiziaria sopradetta, nonche’ un diretto collegamento tra la sua nomina e i rapporti con il Sindaco (OMISSIS), in ragione di tale precedente attivita’ illegittima e compiacente posta in essere, e’ senza alcun dubbio lesivo della reputazione dello stesso”. Il fatto non risultava scriminato dal diritto di cronaca per il difetto del requisito della verita’, atteso che dal dibattimento emergeva la totale estraneita’ del (OMISSIS) alla vicenda giudiziaria relativa all’appalto sui filobus e l’insussistenza di un collegamento tra questi e il Sindaco.
Allo stesso modo il secondo articolo, da porsi in diretta connessione con il primo, rivelava la propria offensivita’ allorche’ i cinque incaricati, tra cui King. (OMISSIS), venivano bollati come “i beneficiati di (OMISSIS)”.
2. Avverso detta pronuncia ricorrono gli imputati, con un atto a firma del comune difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di intervista e di cronaca politica, nonche’ sul ritenuto carattere insinuante dell’articolo del 8 giugno 2013.
Si premette che i due articoli, pubblicati a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro, non erano dedicati alla parte civile, ma miravano a porre in evidenza l’accelerazione impressa da (OMISSIS) su procedure e tempi di conferimento di cinque incarichi (tra cui quello al querelante); che le due pubblicazioni apparvero in concomitanza con le elezioni del nuovo Sindaco di Roma, in un momento in cui era massimo il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata sull’operato degli amministratori uscenti; che la questione delle “nomine last minute” era finita al centro dello scontro politico tra (OMISSIS) e (OMISSIS) al punto che quest’ultimo, vinte le elezioni, il 17 luglio 2014 revoco’ tutti i componenti del consiglio di amministrazione di (OMISSIS) perche’ si erano evidenziati comportamenti contrari a disposizioni normative e statutarie, tra cui anche il conferimento di incarichi avvenuti senza alcuna forma di evidenza pubblica.
Si sottolinea poi che le dichiarazioni dell’on. (OMISSIS) erano state fedelmente riprodotte tra virgolette e che le stesse concernevano non la persona dell’ing. (OMISSIS), ma tutti e cinque i tecnici incaricati; nelle parole dell’onorevole (OMISSIS) andava ravvisata una critica politica all’operato del Sindaco (OMISSIS), come riconosciuto, del resto, dalla stessa sentenza impugnata”.
Si rappresenta, inoltre, che rispondeva al vero, come espongono gli stessi giudici di merito, il fatto che (OMISSIS) avesse fatto parte della commissione giudicatrice dell’appalto dei filobus; che il conferimento dell’incarico era avvenuto in un momento politico molto particolare, quale quello tra il primo turno delle elezioni e il ballottaggio; che quell’incarico presentava significative anomalie e si poneva in contrasto con la volonta’, di segno opposto, espressa sin dal precedente mese di gennaio dal Consiglio di amministrazione della societa’; che quelle nomine avevano suscitato una vera e propria “levata di scudi” da parte del Partito democratico.
In tale contesto i giudici di merito avrebbero interpretato in maniera troppo restrittiva il diritto di manifestazione del pensiero, che invece dovrebbe avere la massima estensione laddove esercitato in materia politica “sensibile” e diretto a formare l’opinione dell’elettorato.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano analoghi vizi in relazione alla affermazione di responsabilita’ per l’articolo pubblicato il 22 giugno 2013.
Lo scritto dava la notizia della intervenuta revoca dei cinque incarichi conferiti da (OMISSIS). I giudici di merito hanno ritenuto lesiva della reputazione della parte civile unicamente l’espressione “beneficiati di (OMISSIS)”, poiche’ la stessa, letta in uno all’articolo del 8 giugno, avrebbe trasmesso l’informazione che l’incarico conferito a (OMISSIS) rispondesse a logiche clientelari.
In tal modo, tuttavia, si e’ creato un accostamento tra il contenuto di articoli diversi privi di correlazione vuoi sotto il profilo temporale vuoi sotto quello del “contesto informativo”.
La locuzione “beneficiati di (OMISSIS)” e’ stata impiegata dalla giornalista non per richiamare fatti e notizie oggetto del precedente articolo, ma soltanto per riaffermare il concetto, piu’ volte espresso nel corpo dell’articolo del 22 giugno, che si trattava di consulenze “volute da (OMISSIS)” e “autorizzate da (OMISSIS)”.
3. In data 18 febbraio 2020 il difensore della parte civile ha depositato una memoria con la quale invoca l’inammissibilita’ dei ricorsi, illustrandone le ragioni.
Si e’ in presenza di una “doppia conforme” di condanna. I due motivi di ricorso reiterano argomenti gia’ proposti alla Corte di appello e puntualmente disattesi con argomentazioni esenti da vizi.
Al di la’ della mera enunciazione dei motivi, i ricorrenti non riescono ad enucleare davvero profili di illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione, mentre la denuncia di vizi processuali e’ indicata, ma non sviluppata.
Le notizie riportate nei due articoli a firma di (OMISSIS) erano false e comunque ingeneravano nei lettori facili e orientate suggestioni: l’ing. (OMISSIS) non e’ un personaggio pubblico, non ha legami con la politica ed e’ un tecnico che ha lavorato in (OMISSIS) sin dal 2004 e nella commissione tecnica per la vantazione della sicurezza della Linea C della metropolitana di Roma sin dal 2006. Nel giugno del 2013 l’ing. (OMISSIS) non era stato assunto da (OMISSIS) s.r.l. ma aveva soltanto sottoscritto un contratto di consulenza finalizzato alla partecipazione alla citata commissione tecnica, quale rappresentante di (OMISSIS) per un periodo di 11 mesi, per poter concludere un lavoro iniziato 7 anni prima e soprattutto perche’ era il soggetto con la maggior esperienza nel settore al punto che e’ risultato il migliore nella procedura selettiva svolta da (OMISSIS) per la ricerca di uno “specialista impiantistica civile elettroferroviaria e materiale rotabile”, eseguita sei mesi prima della pubblicazione dell’articolo in esame. L’incarico non prevedeva una “maxi stipendio di 60 mila Euro netti”: il corrispettivo netto era pari alla meta’ circa. L’ing. (OMISSIS) e’ un professionista con oltre 40 anni di esperienza che non ha ottenuto l’incarico in ragione di una “pratica clientelare” e/o perche’ “sotto elezioni non basta mai” (l’ing. (OMISSIS) non ha mai avuto rapporti con il Sindaco (OMISSIS) e, semmai, ha preferenze politiche di segno opposto).
L’accostamento suggestivo, proposto nell’articolo del 8 giugno 2013, tra la parte civile e la Commissione “corridoi mobilita’” e’ diffamatorio se si consideri che l’ing. (OMISSIS) non ha favorito l’ATI aggiudicataria ed anzi e’ stato l’unico commissario che ha assegnato un punteggio maggiore all’offerta perdente.
L’uso del termine “beneficiati di (OMISSIS)” rimandava a pratiche “di favore”, del tutto insussistenti nella vicenda in rassegna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.
2. Secondo ius receptum in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puo’ valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013 Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284).
3. Il thema decidendum induce a rammentare le linee guida che governano la materia sulla scorta dell’ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimita’.
3.1 Uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l’operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici.
La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale e’ stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita.
Non e’ ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui. (Cosi’ Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).
3.2 La causa di giustificazione di cui all’articolo 51 c.p., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorche’ errando, della loro veridicita’.
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilita’ di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purche’ tali modalita’ espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).
Nell’esercizio del diritto di critica il rispetto della verita’ del fatto assume un rilievo piu’ limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non puo’, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).
Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432), la Corte di legittimita’ specifica:
“Per dirimere le divergenze sulla nozione di “continenza” occorre ricordare che di essa non si puo’ invocare la esclusione sol perche’ le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione”.
“Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilita’ del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente e’ chiamato ad operare dopo che e’ stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si e’ riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente “i termini” con i quali ci si e’ espressi, ossia le “espressioni utilizzate” (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalita’ espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l’uso di epiteti o di qualificazioni di per se’ offensivi e’ considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si puo’ essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioe’, la possibilita’ di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all’uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’ (articolo 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero”.
“Viceversa, la continenza non puo’ essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perche’ questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non puo’ che basarsi sulla assoluta liberta’ di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioe’ la verita’ del fatto da cui muove la critica e l’interesse sociale a conoscerla)”.
“In altri termini, se l’argomento rispetta il criterio della verita’ del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interesse sociale a conoscerla, e’ consentita dall’ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si sia affidato ad una esposizione misurata ne) linguaggio”.
4. Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la liberta’ di espressione e quindi contrasta, in principio, con l’articolo 10 CEDU, a meno che non sia “prescritta dalla legge”, non persegua uno o piu’ degli obiettivi legittimi ex articolo 10, par. 2 e non sia “necessaria in una societa’ democratica” (cfr. sul tema da ultimo, Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione).
Sulla centralita’ del ruolo assunto nello sviluppo di una societa’ democratica, dalla libera stampa, che ha il dovere e il diritto di informare il pubblico su tutte le questioni di interesse generale, si e’ pronunciata da tempo la Corte Edu (cfr. la sentenza 24 febbraio 1997, De Haes e Gijsels e. Belgio).
La Corte EDU ha sviluppato il principio inerente la “verita’ del fatto narrato” per ritenere “giustificabile” la divulgazione lesiva dell’onore1 e della reputazione: ed ha declinato l’argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest’ultimo caso necessiti che il nucleo fattuale, da cui muova il giudizio, sia veritiero versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva “eccessiva”, non giustificabile perche’ assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali (cfr. tra le altre sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013).
5. Nel caso di specie, gli elementi a disposizione consentono di riconoscere l’operativita’ della scriminante del diritto di cronaca e di critica giornalistica.
6. Va anzitutto contestualizzato il fatto, sulla scorta degli elementi forniti dalle sentenze di merito.
6.1 Il primo articolo, firmato dalla giornalista (OMISSIS), appare sulle pagine romane del quotidiano (OMISSIS) in data (OMISSIS).
Si tratta di un momento di particolare fibrillazione, collocato tra primo e il secondo turno del ed. “ballottaggio” per l’elezione del Sindaco di Roma, che vede concorrere il Sindaco uscente (OMISSIS) e (OMISSIS).
Lo scritto da una notizia vera nel suo nucleo essenziale: il primo giugno 2013 (OMISSIS) ha conferito incarichi a cinque professionisti esterni, sulla base di una selezione avviata il 30 gennaio, dietro corrispettivo di 60mila Euro netti a testa: “In totale, aggiungendo UVA, fa oltre 300mila Euro per un anno”; gli ingegneri (OMISSIS) e (OMISSIS), insieme all’architetto (OMISSIS), sono stati chiamati a prestare la loro opera “a supporto del responsabile del procedimento” per la realizzazione della T3, ovvero della tratta della metropolitana linea C (OMISSIS).
La giornalista getta una luce su uno dei soggetti destinatari dell’incarico, evidenziando che l’ing. (OMISSIS) (odierno querelante) era stato componente della commissione giudicatrice di (OMISSIS) che aveva “fatto vincere l’appalto per i corridoi della mobilita’ alla societa’ (OMISSIS) grazie ad un elemento decisivo: il megasconto sui filobus subappaltati alla (OMISSIS)”, e aggiunge che si tratta de “La famosa commessa per cui e’ finito agli arresti (OMISSIS), fedelissimo di (OMISSIS)”..
Quindi riporta le dichiarazioni con cui l’on. (OMISSIS), esponente del partito democratico, denuncia: “la pratica degli sprechi dell’amministrazione (OMISSIS) (…) la solita pratica delle politiche clientelari del Sindaco che dispensa assunzioni e incarichi all’ultima ora”.
6.2 Si impongono, con evidenza alcune considerazioni non sufficientemente ponderate nei precedenti gradi di giudizio.
6.2.1 Anzitutto i fatti narrati, come riconoscono i giudici di merito, sono, nella sostanza, veri.
Vi era un rilevantissimo interesse pubblico alla conoscenza di essi.
In tale situazione deve essere riconosciuta massima espansione al diritto di cronaca e di critica degli organi di informazione, poiche’ si tratta di informare i cittadini circa l’operato del Sindaco, con l’inevitabile coinvolgimento anche dei soggetti destinatari delle iniziative dello stesso, i quali, a loro volta, sono stati chiamati a svolgere attivita’ di pubblico servizio e retribuiti con denaro pubblico.
6.2.2 In secondo luogo non e’ posto in dubbio, dai giudici di merito, che – sebbene la procedura di selezione fosse iniziata sei mesi prima (e l’articolo lo dice) – la scelta del Sindaco uscente di procedere al conferimento di remunerati incarichi nel periodo del ballottaggio sia stato un comportamento anomalo, per le modalita’ e la tempistica, di cui i cittadini elettori doveva essere messi a conoscenza, non soltanto nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, ma nell’adempimento del dovere di informare che, in un paese democratico, fa capo agli organi di stampa.
6.2.3 Inoltre la lettura del testo rende chiaro che l’articolista non si e’ limitata ad un resoconto, ma ha, invece, inteso approfondire, in chiave critica, il contesto oggettivo e soggettivo di riferimento. Di qui il riferimento all’essere stato ring. (OMISSIS) componente della commissione giudicatrice di (OMISSIS) “che” (inteso la commissione non l’ing. (OMISSIS)) fece vincere l’appalto alla societa’ (OMISSIS) (OMISSIS), commessa per la quale a inizio anno e’ finito agli arresti (OMISSIS) “fedelissimo di (OMISSIS)”.
6.2.4 L’articolo si chiude con le dichiarazioni, riportate “tra virgolette”, dell’on. (OMISSIS).
Sul tema dell’efficacia scriminante del diritto di cronaca quando esercitato per mezzo di interviste e’ sufficiente richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite Galiero, secondo cui “e’ da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in se’ dell’intervista, in relazione alla qualita’ dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al piu’ generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva dei singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca” (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001).
Non e’ superfluo ricordare che l’Italia e’ stata di recente nuovamente condannata per violazione dell’articolo 10 della Convenzione in un caso in cui il giornalista aveva scritto, e il direttore del settimanale pubblicato, un articolo dando fede alle dichiarazioni di un ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in merito all’omicidio del giornalista (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS), dichiarazioni che i giudici italiani avevano ritenute lesive della reputazione degli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti, laddove si sosteneva che la vittima avrebbe potuto essere salvata (Corte E.D.U., 16.01.2020, Magosso e Brindani v. Italia).
In tale pronuncia la Corte Edu ha osservato che la vicenda oggetto dell’articolo incriminato era di pubblico interesse, considerando come questo rilevante aspetto non fosse stato tenuto nella dovuta considerazione dai giudici italiani.
Ha poi ricordato che occorre distinguere – quando si e’ di fronte all’esercizio del diritto di cronaca per mezzo di interviste – le dichiarazioni del giornalista da quelle rese dai terzi e citate nell’articolo.
Ha poi aggiunto che, ove il giornalista riporti dichiarazioni di terzi, occorre chiedersi non gia’ se egli possa provare la verita’ delle notizie ma se abbia agito in buona fede e abbia operato le necessarie preliminari verifiche.
Ha infine concluso che nella vicenda sottoposta al suo scrutinio la condanna dei due giornalisti ha rappresentato un’interferenza sproporzionata nel loro diritto alla liberta’ di espressione, e pertanto, non coerente e non necessaria, secondo i principi di una societa’ democratica.
6.3 Questi decisivi profili sono stati trascurati dai giudici di merito.
6.3.1 La notizia era di preminente interesse pubblico.
Una parte dell’articolo trascrive fedelmente le dichiarazioni di un esponente politico, legittima espressione del diritto di critica.
I dati di fatto riportati nell’articolo contengono un nucleo essenziale di verita’.
L’impostazione accolta dal giudice di merito svilisce la facolta’ di critica, limitandola alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione.
Mentre, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione. E’ vero che essa presuppone in ogni caso un accadimento storico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, e’ diverso dal fatto da cui trae spunto e non lo si puo’ censurare per difetto di “obiettivita’” altrimenti si realizzerebbe un’interferenza sproporzionata, “non coerente e non necessaria”, nel diritto alla libera espressione degli organi di stampa.
Come si e’ gia’ detto, nel vaglio di una manifestazione critica occorre sempre distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perche’, se la materialita’ dei fatti puo’ essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, in motivazione).
Pertanto, sul piano della realta’ fattuale presa a riferimento, cade il primo caposaldo che sostiene il giudizio di colpevolezza.
Ergo, in difformita’ dalle sentenze di merito, la fattispecie in esame deve essere ricollocata entro il perimetro del diritto di critica disegnato dall’articolo 51 c.p..
6.3.2 Occorre, allora, verificare se sussistano o meno gli altri presupposti dell’esercizio del diritto di critica.
Nel caso di specie non puo’ ritenersi superato il discrimine delta legittima espressione di una critica all’operato del Sindaco (OMISSIS).
La contestualizzazione dimostra l’assenza di efficacia offensiva di espressioni che sono tese a criticare i comportamenti (il conferimento dell’incarico) e non le persone fisiche, con modalita’ espressive proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
L’articolo non e’ volto ad umiliare ne’ ad offendere ring. (OMISSIS); esso, quindi, non eccede il limite della continenza poiche’, ripetesi, non si sostanzia in un. attacco personale lesivo della dignita’ morale ed intellettuale della persona: non vengono messe in discussione la capacita’, le esperienze e le attitudini professionali dell’ing. (OMISSIS), ne’ il fatto che quegli incarichi siano stati dati a persone competenti, quello che si pone all’attenzione del lettore e’ la circostanza che quegli incarichi non dovevano essere conferiti ad alcuno in ragione delle modalita’, della tempistica e dell’esborso economico sostenuto dal Comune per decisione del Sindaco uscente.
6.3.3 La Corte di appello individua un profilo di illiceita’ nell’accostamento tra la figura dell’ing. (OMISSIS) e (OMISSIS) “finito agli arresti, fedelissimo di (OMISSIS)” in relazione alla vicenda di un appalto, poiche’ in tal modo si alluderebbe ad uno scambio di favori” che non c’e’ stato, considerato che (OMISSIS) non e’ mai risultato coinvolto nella vicenda giudiziaria riguardante (OMISSIS).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimita’ l’intento diffamatorio puo’ essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante allusioni o espressioni che risultino insinuanti o si limitino ad adombrare il dubbio. Qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, cio’ che conta e’ la loro capacita’ di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione, e il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o piu’ frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio (Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca, Rv. 242019).
Tuttavia non puo’ negarsi al giornalista il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti, relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti.
Nella specie rispondono a verita’ le circostanze che l’ing. (OMISSIS) e’ stato componente della commissione giudicatrice di (OMISSIS); che la commissione affido’ l’appalto alle societa’ (OMISSIS); che in relazione a tale procedura (OMISSIS) venne sottoposto a misura cautelare.
6.3.4 In conclusione se e’ vero che l’esercizio del diritto di critica trova un limite immanente nel rispetto della dignita’ altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (tra le altre Sez. -5, n. 4938-del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239), resta dirimente il fatto che nella specie la critica e’ indirizzata a una scelta di politica amministrativa.
7. Le considerazioni che precedono valgono, a maggior ragione, per l’articolo pubblicato il 22 giugno 2013.
Si tratta di uno scritto, privo di contenuti diffamatori, in cui la giornalista da notizia della revoca degli incarichi da parte del neo Sindaco (OMISSIS).
I giudici di merito hanno ritenuta lesiva della altrui reputazione l’utilizzo, nella parte finale dell’articolo, dell’espressione “beneficiati di (OMISSIS)” che assumerebbe carica negativa in ragione del collegamento con il precedente articolo del 8 giugno.
E agevole osservare che la liceita’ del primo articolo si riverbera anche sul secondo.
Peraltro la locuzione – beneficiati di (OMISSIS)” e’ di per se’ priva di rilevanza penale e non trasmoda nell’offesa gratuita per le ragioni sopra esposte.
8. Ricorrono, quindi, i presupposti dell’esercizio del diritto di critica.
9. Dalla riconosciuta sussistenza della scriminante di cui all’articolo 51 c.p., discende l’annullamento della sentenza senza rinvio, “perche’ il fatto non costituisce reato”, formula da adottarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista una causa di giustificazione, che elimina l’antigiuridicita’ penale, ed esclude di conseguenza il reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; da ultimo Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato.
“Il presente provvedimento, redatto dal Componente MOROSINI Elisabetta Maria, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)”.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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