Suprema Corte di Cassazione
sezione III
Sentenza 7 gennaio 2014, n. 117
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13.6.2012 della Corte di Appello di Trieste;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13.6.2012 della Corte di Appello di Trieste;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa in data 23.6.2012, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Udine dell’1.3.2012, con la quale (OMISSIS), applicata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, riconosciuta l’ipotesi di lieve entita’ di cui al comma 5, assolveva l’imputato dal reato di coltivazione di piante di marijuana perche’ il fatto non sussiste, rideterminando la pena per la residua imputazione in mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e confermando nel resto e quindi anche il beneficio della sospensione.
Rilevava la Corte territoriale, pur dando atto dell’errore contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado (al momento del fermo l’imputato era stato trovato in possesso non di gr. 13,6 di hashish ma di gr. 4,35, pari a 13,50 dosi medie), che la sostanza stupefacente rinvenuta non potesse essere destinata all’uso personale, emergendo dal verbale di perquisizione che il prevenuto aveva nella propria abitazione altri quantitativi di sostanza stupefacente (di diversa natura) come riportati nel capo di imputazione; per di piu’ risultava inverosimile che il (OMISSIS) portasse con se’, al di fuori della propria abitazione, il quantitativo di hashish sopra ricordato, eccedente il fabbisogno giornaliero, con il rischio di essere fermato; ne’ risultava che egli avesse appena acquistato la sostanza stupefacente in questione.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, denunciando la mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui e’ stata ritenuta provata la detenzione, da parte dell’imputato, della sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare.
Nonostante i rilievi contenuti nell’atto di appello, la Corte territoriale ha omesso di motivare adeguatamente sul punto. Ha ritenuto, infatti, riferibili al ricorrente non solo il quantitativo di hashish rinvenuto sulla sua persona, ma anche la sostanza stupefacente trovata nell’abitazione senza che emergesse alcuna prova a conforto di tale assunto.
Denuncia altresi’ la inosservanza o erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione.
La Corte territoriale ha ignorato completamente i rilievi difensivi, secondo cui, anche a voler ritenere riferibile al ricorrente tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, il solo dato ponderale non consentiva di configurare il reato contestato: la sostanza stupefacente non si presentava frazionata in dosi, il quantitativo rinvenuto era comunque compatibile con l’uso personale, non risultavano collegamenti con ambienti o con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti; il ricorrente, infine, e’ assuntore abituale di sostanze stupefacenti, ha iniziato a frequentare spontaneamente il SERT e svolge attivita’ lavorativa.
Rilevava la Corte territoriale, pur dando atto dell’errore contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado (al momento del fermo l’imputato era stato trovato in possesso non di gr. 13,6 di hashish ma di gr. 4,35, pari a 13,50 dosi medie), che la sostanza stupefacente rinvenuta non potesse essere destinata all’uso personale, emergendo dal verbale di perquisizione che il prevenuto aveva nella propria abitazione altri quantitativi di sostanza stupefacente (di diversa natura) come riportati nel capo di imputazione; per di piu’ risultava inverosimile che il (OMISSIS) portasse con se’, al di fuori della propria abitazione, il quantitativo di hashish sopra ricordato, eccedente il fabbisogno giornaliero, con il rischio di essere fermato; ne’ risultava che egli avesse appena acquistato la sostanza stupefacente in questione.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, denunciando la mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui e’ stata ritenuta provata la detenzione, da parte dell’imputato, della sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare.
Nonostante i rilievi contenuti nell’atto di appello, la Corte territoriale ha omesso di motivare adeguatamente sul punto. Ha ritenuto, infatti, riferibili al ricorrente non solo il quantitativo di hashish rinvenuto sulla sua persona, ma anche la sostanza stupefacente trovata nell’abitazione senza che emergesse alcuna prova a conforto di tale assunto.
Denuncia altresi’ la inosservanza o erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione.
La Corte territoriale ha ignorato completamente i rilievi difensivi, secondo cui, anche a voler ritenere riferibile al ricorrente tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, il solo dato ponderale non consentiva di configurare il reato contestato: la sostanza stupefacente non si presentava frazionata in dosi, il quantitativo rinvenuto era comunque compatibile con l’uso personale, non risultavano collegamenti con ambienti o con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti; il ricorrente, infine, e’ assuntore abituale di sostanze stupefacenti, ha iniziato a frequentare spontaneamente il SERT e svolge attivita’ lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione. Allorche’, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi; cfr. anche Cass. sez. un. n. 6682 del 4.2.1992; Cass. sez. 2 n. 11220 del 13.1.1997; Cass. sez. 6 n. 23248 del 7.2.2003; Cass. sez. 6 n. 11878 del 20.1.2003)).
E’ altrettanto pacifico, pero’, che sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), quando il giudice del gravame si limiti a respingere i motivi di impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008). Se l’appellante “si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto gia’ adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben puo’ motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia i inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione”, (cosi’ anche Cass. Sez. 6 n. 4221 del 20.4.2005).
Il Giudice di appello, quindi, nella ipotesi in cui l’imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o piu’ punti della prima pronuncia, non puo’ limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed e’ privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale” (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24252 del 13.5.2010).
3. La Corte territoriale, pur dando atto in premessa che, con i motivi di appello, era stata espressamente contestata la riferibilita’ all’imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione (“vive, insieme ai genitori e a due fratelli, nella casa familiare, con annesso capannone, adibito all’attivita’ artigianale del padre, con conseguente incertezza sulla ascrivibilita’ effettiva delle condotte contestate al (OMISSIS)”- cfr. pag. 1 sent.), ha omesso ogni esame sul punto.
Ne’ ha, conseguentemente, argomentato in ordine alle ragioni (ad es. luogo di rinvenimento di pertinenza esclusiva dell’imputato, ovvero modalita’ di custodia) per cui la sostanza stupefacente detenuta nell’abitazione appartenesse all’imputato o, comunque, fosse ipotizzabile un concorso dello stesso in quella detenzione.
La Corte territoriale non solo ha confermato la responsabilita’ dell’imputato in ordine alla sostanza stupefacente trovata nell’abitazione (senza motivare, come si e’ visto, in relazione ai rilievi svolti in proposito nell’atto di impugnazione), ma ha utilizzato siffatto rinvenimento anche per escludere che la droga trovata addosso all’imputato fosse detenuta per uso personale (“..significativi elementi di riscontro nella accertata detenzione, da parte del prevenuto, presso la propria abitazione, di sostanze stupefacenti (Isd) di altra natura..” pag. 3).
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
2. E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione. Allorche’, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi; cfr. anche Cass. sez. un. n. 6682 del 4.2.1992; Cass. sez. 2 n. 11220 del 13.1.1997; Cass. sez. 6 n. 23248 del 7.2.2003; Cass. sez. 6 n. 11878 del 20.1.2003)).
E’ altrettanto pacifico, pero’, che sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), quando il giudice del gravame si limiti a respingere i motivi di impugnazione specificamente proposti dall’appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008). Se l’appellante “si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto gia’ adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben puo’ motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia i inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione”, (cosi’ anche Cass. Sez. 6 n. 4221 del 20.4.2005).
Il Giudice di appello, quindi, nella ipotesi in cui l’imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o piu’ punti della prima pronuncia, non puo’ limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed e’ privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale” (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24252 del 13.5.2010).
3. La Corte territoriale, pur dando atto in premessa che, con i motivi di appello, era stata espressamente contestata la riferibilita’ all’imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione (“vive, insieme ai genitori e a due fratelli, nella casa familiare, con annesso capannone, adibito all’attivita’ artigianale del padre, con conseguente incertezza sulla ascrivibilita’ effettiva delle condotte contestate al (OMISSIS)”- cfr. pag. 1 sent.), ha omesso ogni esame sul punto.
Ne’ ha, conseguentemente, argomentato in ordine alle ragioni (ad es. luogo di rinvenimento di pertinenza esclusiva dell’imputato, ovvero modalita’ di custodia) per cui la sostanza stupefacente detenuta nell’abitazione appartenesse all’imputato o, comunque, fosse ipotizzabile un concorso dello stesso in quella detenzione.
La Corte territoriale non solo ha confermato la responsabilita’ dell’imputato in ordine alla sostanza stupefacente trovata nell’abitazione (senza motivare, come si e’ visto, in relazione ai rilievi svolti in proposito nell’atto di impugnazione), ma ha utilizzato siffatto rinvenimento anche per escludere che la droga trovata addosso all’imputato fosse detenuta per uso personale (“..significativi elementi di riscontro nella accertata detenzione, da parte del prevenuto, presso la propria abitazione, di sostanze stupefacenti (Isd) di altra natura..” pag. 3).
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste.
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