In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 febbraio 2021| n. 3116.

In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l’art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, “ratione temporis” vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all’INPS, va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all’ insieme di condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività, perché lo scopo della norma è quello di consentire all’Inps la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione salariale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all’INPS l’attività preparatoria di addestramento dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).

Sentenza|9 febbraio 2021| n. 3116

Data udienza 13 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Pilota – Dipendente compagnia aerea – Licenziamento giusta causa – Trattamenti di sostegno al reddito – Regime di CIGS – Instaurazione di rapporto di lavoro con compagnia concorrente – Qatar – Contratto a tempo indeterminato o a termine – Interpretazione contratto straniero – Questioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12790/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2018 R.G.N. 1445/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con lettera del 21.1.2016 la (OMISSIS) spa contesto’ al proprio dipendente, (OMISSIS), Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, il seguente addebito: “Lei, dipendente della nostra azienda con qualifica di Comandante, sospeso dallo svolgimento di attivita’ lavorativa e collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi della L. n. 291 del 2004, articolo 1 bis, ha percepito dal 13 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2014 trattamenti di sostegno al reddito erogati dall’INPS, integrati dallo speciale Fondo del trasporto aereo sino all’80% della Sua retribuzione fissa e variabile, trattamenti che Le sono stati anticipati dalla nostra azienda. In data 11 gennaio 2016 ci e’ stato notificato il verbale di accertamento dell’INPS n. (OMISSIS), redatto il 26 novembre 2015 (…), dal quale abbiamo appreso che, durante il suddetto periodo di fruizione dei predetti trattamenti di sostegno al reddito, Lei ha svolto attivita’ lavorativa remunerata a favore di altro vettore aereo, la societa’ (OMISSIS), dal 14 aprile 2013. Risulta quindi che Lei, in violazione dei piu’ elementari principi di lealta’ e correttezza, in assoluto dispregio degli obblighi che Le fanno carico, sia in relazione all’esistente rapporto di lavoro subordinato con la nostra Azienda, sia con riferimento alla Sua posizione di soggetto percettore di indennita’ di sostegno al reddito, ha omesso di comunicare tempestivamente, sia alla nostra Azienda sia all’istituto previdenziale, di svolgere attivita’ lavorativa regolarmente remunerata ed ha continuato ad incassare, senza nulla rilevare, le somme che mensilmente le sono state erogate a titolo di sostegno al reddito, ponendo in tal modo in essere un comportamento truffaldino chiaramente finalizzato ad indurci in inganno al chiaro scopo di percepire illegittimamente somme alle quali non aveva diritto, somme tra l’altro poste a carico della collettivita’ allo scopo di garantire il sostentamento di coloro che vengono a trovarsi privati del loro reddito da lavoro. Tale Suo comportamento, anche a prescindere dalla Sua qualificazione in sede penale e dalla idoneita’ a costituire reato, e’ di estrema gravita’ e configura una gravissima ed oggettiva lesione dell’elemento fiduciario posto a base di qualsivoglia rapporto intersoggettivo ed in particolare del Suo rapporto di lavoro, anche in considerazione della natura delle mansioni a lei affidate, alle quali e’ connesso l’esercizio di rilevanti e delicatissimi poteri e l’assunzione di grandi responsabilita’”.
2. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la societa’ con lettera del 12.2.2016, risolse il rapporto per giusta causa.
3. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, in riforma della pregressa ordinanza del 30.1.2017, con sentenza n. 420/2017, annullo’ il recesso intimato al (OMISSIS) condanno’ la societa’ a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito quantificato nella misura di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale. Il (OMISSIS) rinuncio’ alla reintegra e opto’ per le 15 mensilita’ di risarcimento.
4. La Corte di appello di Milano rigetto’ il reclamo, proposto dalla societa’, ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 58.
5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono che le giustificazioni addotte dal (OMISSIS) – il quale aveva sostenuto di non avere mai svolto attivita’ lavorativa in favore della (OMISSIS), ne’ di avere sottoscritto alcun contratto con la stessa compagnia, ma di avere solo partecipato, su richiesta della compagnia saudita, a “processi di tirocinio teorici in aula, visite mediche, esami di inglese e disbrigo pratiche burocratiche” recandosi piu’ volte a (OMISSIS) nel periodo compreso tra il (OMISSIS) e che a tale percorso teorico non aveva fatto seguito alcuna assunzione, non avendo conseguito la licenza di volo araba (OMISSIS) – avevano trovato pieno riscontro nella documentazione in atti. Specificarono, quindi, che il fatto contestato (l’avere svolto attivita’ lavorativa remunerata) non era stato dimostrato e che il periodo di tempo trascorso presso la Compagnia aerea estera doveva e poteva qualificarsi come “periodo neutro” in quanto unicamente finalizzato al mantenimento delle licenze e abilitazioni al volo, richiamando sul punto le argomentazioni di un precedente, su analoga fattispecie, della Corte di appello di Milano. Precisarono, infine, che proprio la natura di tale periodo consentiva la cumulabilita’ del trattamento in CIGS con il reddito percepito dal dipendente durante il periodo addestrativo e che questi, in una situazione anche di incertezza nella interpretazione della circolare INPS in materia, non era tenuto ad effettuare alcuna preventiva comunicazione alla societa’ datrice di lavoro in assenza di un “cambiamento di status”.
6. Avverso la decisione della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa), affidato ad un solo articolato motivo.
7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, insistendo per l’inammissibilita’ e, in subordine, per il rigetto del gravame.
8. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche’ la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, commi 4 e 5 (riprodotto integralmente del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, commi 2 e 3) convertito nella L. n. 160 del 1988; la violazione dell’articolo 1 delle disposizioni di legge in generale approvate preliminarmente al codice civile con Regio Decreto 16 marzo 1943, n. 262, nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione della circolare INPS n. 94 dell’8.7.2011 ed infine dell’articolo 2119 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Deduce la societa’ che erroneamente la Corte di appello di Milano aveva ritenuto che il comportamento del dipendente, il quale dal mese di maggio al giugno 2013 (per due mesi) aveva cumulato alla cassa integrazione percepita dall’INPS e dal Fondo speciale per il trasporto aereo, il compenso ricevuto dalla (OMISSIS) per l’attivita’ svolta, senza avere peraltro proceduto alle comunicazioni relative all’INPS e al datore di lavoro, non costituisse giusta causa di licenziamento ex articolo 2119 c.c.. Sostiene, poi, che la Corte di merito si era attardata ad evidenziare l’inesistenza di un contratto di lavoro, ignorando pero’ la circostanza di fatto decisiva tra le parti che il (OMISSIS) aveva comunque percepito un reddito per la sua attivita’; inoltre, evidenzia che la Corte territoriale aveva violato il disposto dell’articolo 1 preleggi, attribuendo alla circolare INPS n. 94 del 2011, il potere di dettare una normativa derogatoria del richiamato articolo 8, predetti commi 4 e 5.
2. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.
3. La comparazione tra infrazione addebitata dalla compagnia aerea e sanzione espulsiva intimata richiede la preventiva disamina della normativa vigente in materia di attivita’ svolta presso terzi durante il periodo di cassa integrazione guadagni.
4. Il Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, commi 4 e 5 (convertito in L. n. 160 del 1988) recita: “4. Il lavoratore che svolga attivita’ di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita’”.
5. E’ pacifico, poi, che le circolari non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito della amministrazione all’interno della quale sono emesse (Cass. 23032 del 2007; Cass. n. 6699 del 2014).
6. Orbene, il Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, commi 4 e 5, sancisce, dunque, il principio della parziale cumulabilita’ tra integrazione salariale e altre attivita’ remunerate nel senso che lo svolgimento di attivita’ lavorativa remunerata durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi dell’altra attivita’ lavorativa, sempre che l’ente previdenziale sia informato preventivamente (ovvero, entro 30 giorni dal rinnovo/mancato rinnovo delle abilitazioni, nel caso di cd. “periodo neutro” ossia esclusivamente devoluto all’addestramento, come previsto dalle circolari INPS nella specifica materia) dell’avvio dell’attivita’ lavorativa presso altro datore di lavoro, pena la decadenza dal diritto all’integrazione salariale.
7. Le circolari dell’ente previdenziale (n. 94 del 2011, n. 130 del 2010), poi, nelle parti riportate in ricorso e rilevanti in questa sede, in coerenza con la previsione legislativa, prevedono il divieto di cumulabilita’ di retribuzione e integrazione salariale, divieto che, per l’appunto, non e’ assoluto, essendo parametrato a “giornata di lavoro effettuata” e consentendo, quindi, l’integrazione tra le due provvidenze economiche fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall’Inps, sussistendo una incompatibilita’ assoluta solamente con riguardo a nuove attivita’ lavorative a tempo pieno e senza prefissione di termine di durata. La espressa previsione di comunicazioni preventive e’ indispensabile per consentire all’Inps di verificare che l’attivita’ di lavoro svolta sia compatibile con il perdurare della riscossione dell’integrazione salariale.
8. Nel caso della categoria peculiare del personale pilota, destinataria di specifici controlli concernenti la validita’ delle licenze e delle abilitazioni di volo che richiedono la periodica partecipazione a fasi di addestramento, sempre secondo le circolari vigenti in materia, la comunicazione preventiva e’ sostituita con l’autocertificazione, pur sempre necessaria per verificare la compatibilita’ con l’integrazione salariale sia sotto il punto di vista della durata (minima) dell’addestramento (che non trasmodi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) sia sotto quello della natura dei proventi ricossi. Invero, posto che l’attivita’ vietata dal Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, e’ quella che, fonte di proventi economici, effettivamente si sostituisce alla prestazione di lavoro sospesa, rendendo cosi’ ingiustificata la permanenza del trattamento, nel caso dell’attivita’ resa ai fini del rinnovo delle abilitazioni di volo l’obbligo di inoltro dell’autocertificazione consente all’Inps di verificare se l’attivita’ prestata sia stata esclusivamente finalizzata al mantenimento delle predette abilitazioni e se i compensi percepiti avevano natura retributiva.
9. La ratio delle disposizioni, sia di quelli di fonte normativa (del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 4) che di quelli di mera attuazione interna all’ente previdenziale, e’ chiara: poiche’ la cassa integrazione guadagni costituisce una forma di assicurazione sociale a mezzo della quale il legislatore vuole garantire, in presenza di particolari vicende dell’impresa, un sostegno al reddito dei lavoratori (altrimenti irrimediabilmente compromesso), al contempo lo stesso legislatore vuole evitare indebiti arricchimenti a scapito delle finanze dello Stato. E, infatti, la percezione della c.i.g. da parte del lavoratore che percepisca anche altro reddito puo’ integrare gli estremi del reato di truffa aggravata (cfr. Cass. nn. 6753 e 11186 del 1987, Cass. n. 9773 del 2009).
10. L’istituto e’, invero, preordinato, secondo quanto prescritto dall’articolo 38 Cost., ad eliminare la situazione di bisogno, socialmente rilevante, in cui si vengano a trovare i lavoratori in ipotesi in cui essi perdano in tutto o in parte il lavoro. E’ in tale prospettiva che, in questa ed in altre discipline analoghe (come l’indennita’ di disoccupazione e l’indennita’ di mobilita’), si collocano quelle specifiche disposizioni normative che sono dirette a fissare i limiti entro cui i beneficiari di tali forme assistenziali possano svolgere attivita’ di lavoro produttive di reddito, al fine di non sottrarre all’intervento previdenziale la sua giustificazione sociale.
11. In questo contesto si inserisce, dunque, l’obbligo della comunicazione (o della c.d. autocertificazione) di cui del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 5: il legislatore ha previsto l’obbligo di comunicazione preventiva per evitare il cumulo delle provvidenze economiche. Nello stesso senso, l’autocertificazione prevista dalla circolare Inps per il personale di volo soggetto a periodici rinnovi delle abilitazioni, persegue lo scopo di consentire all’ente previdenziale la verifica del periodo di attivita’ lavorativa e, formativa svolta e la natura dei compensi.
12. La ratio della disposizione normativa e’ quella di consentire all’Inps la tempestiva verifica della compatibilita’ tra l’integrazione salariale e la prestazione lavorativa che il lavoratore si appresta a svolgere, ma non va sottaciuta anche l’ulteriore finalita’ di responsabilizzazione del percipiente, soprattutto nell’attuale momento storico che ha visto, come autorevole dottrina ha segnalato, un progressivo “aumento a pioggia” degli interventi di tipo assistenziale, con conseguente rilevante aggravio per la finanze pubbliche.
13. La suddetta interpretazione trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali.
14. Il giudice delle leggi, invero – verificando la questione di legittimita’ costituzionale della L. 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 118, in relazione al parametro costituzionale di cui all’articolo 3 Cost., sollevata per aver trascurato, il legislatore, l’identita’ di condizioni tra il lavoratore disoccupato e il lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria – ha precisato (Corte Cost 5.12.2019 n. 256, che richiama, altresi’, Corte Cost. 184 del 2000) che anche in caso di fruizione di trattamento straordinario di integrazione salariale “a zero ore”, il rapporto di lavoro, ancorche’ sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennita’ a carico dell’INPS, continua a produrre altri effetti ed obblighi, quali: la computabilita’, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., comma 3, nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dell’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro; il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l’istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui e’ riferita l’integrazione salariale; il mantenimento degli obblighi di fedelta’, correttezza e buona fede (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 5 marzo 2008, n. 5929 e 5 agosto 2004, n. 15129). La Corte Costituzionale ha, inoltre, evidenziato la funzione svolta dalla c.i.g.s., che presuppone la prospettiva della ripresa dell’attivita’ lavorativa, e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro.
15. Questa Corte (Cass. n. 6712 del 1995) ha affermato che del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 4 – letto in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 788 del 1945, articolo 3, comma 2, in virtu’ del quale la c.i.g. non puo’ essere ” corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attivita’ remunerate” – consente di affermare che il divieto di cumulo tra il beneficio della integrazione salariale e emolumenti retributivi seppur non forma oggetto di espressa statuizione, e’ desumibile dalla “ratio” della vigente normativa. Tale ratio e’ stata piu’ volte ribadita da pronunce di questa Corte Suprema (ex multis Cass. n. 4419 del 1993; Cass. n. 12487 del 1992; Cass. n. 3901 del 1991) nel senso del divieto di cumulo fino alla concorrenza tra le somme integrabili corrisposte dall’INPS e proventi di altre attivita’, in concreto espletate e remunerate, sia subordinate che autonome (con conseguente compatibilita’ di un rapporto di lavoro a tempo parziale con altri rapporti di lavoro parimenti a tempo parziale; cfr. altresi’ sul punto Cass. n. 11150 del 1992, dovendosi far riferimento alla “giornata di lavoro effettivo”).
16. Nello stesso senso, Cass. n. 10755 del 1990, ha precisato che dette norme debbono essere interpretate in conformita’ ai principi dettati dagli articoli 36 e 38 Cost., “nel senso che lo svolgimento di attivita’ lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attivita’ lavorativa”.
17. Piu’ recentemente, Cass. n. 26520 del 2013 (nonche’ Cass. n. 13577 del 2011; Cass. n. 14196 de 2010; Cass. n. 5720 del 2009; Cass. n. 4004 del 2007; Cass. n. 173 del 2006; Cass. n. 11679 del 2005; Cass. nn. 15890 e 5019 del 2004) ha ribadito l’orientamento in materia di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione, nel caso in cui si ometta di comunicare preventivamente all’Inps lo svolgimento di attivita’ lavorativa, rilevando che il Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, ammette la possibilita’ per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attivita’ di lavoro autonomo o subordinato, senza pero’ mantenere per le giornate remunerate il diritto a tale trattamento, ma lo obbliga a comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di tali attivita’, pena, appunto, la decadenza dal trattamento stesso.
18. In particolare, questa Corte – ponendo attenzione alla finalita’ della decadenza, ossia di consentire all’INPS la corretta gestione dell’integrazione salariale prevenendone l’indebita erogazione e favorendo i necessari controlli per ridurre l’area del lavoro nero – ha precisato: che l’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale (Cass. n. 5019, del 2004); che essa riguarda ogni attivita’ di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli articolo 2222 c.c. e segg. e articoli 2230 c.c. e segg. (Cass. n. 11679 del 2005) e anche se svolta nell’ambito della partecipazione ad un’impresa, e ancora, piu’ in generale, qualunque attivita’ potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l’ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva notizia da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde (Cass. n. 2788 del 2001).
19. L’ulteriore attivita’ svolta non deve avere il carattere della “prevalenza”, in quanto tale requisito non e’ previsto dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessita’ di ogni indagine giudiziale in ordine all’impegno temporale del lavoratore nell’attivita’ svolta nei periodi di cassa integrazione, ovvero all’apporto economico di tale attivita’ rispetto al totale dei redditi percepiti nel periodo (Cass. n. 8490 del 2003; Cass. n. 15890 del 2004), e neppure rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n. 2788 del 2001).
20. Insomma, l’ambito delle attivita’ soggette alla comunicazione preventiva e’ individuato da questa Corte nel suo significato piu’ ampio: l’attivita’ lavorativa e’ intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere piu’ vario e della piu’ diversa complessita’), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito. Vi rientrano, pertanto, tutte le attivita’ qualificabili come lavorative nel senso sopra precisato (implicanti l’impiego di una professionalita’, per quanto minima, e potenzialmente redditizie), senza che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte (Cass. n. 2788 del 2001, che richiama il generico riferimento della legge all’attivita’ lavorativa, come dato sostanziale, piuttosto che al dato formale del contratto di lavoro) o la loro effettiva remunerazione, rilevandone la sola potenziale “redditivita’”.
21. Ebbene, cosi’ inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore non aveva inoltrato, al datore di lavoro e all’Inps, alcuna comunicazione preventiva ne’ alcuna autocertificazione. Ha esaminato l’offerta di lavoro ricevuta dal (OMISSIS) e funzionale ad un periodo di addestramento ai fini del conseguimento di una diversa abilitazione di volo (licenza di volo araba (OMISSIS)), rispetto a quella posseduta, cui doveva fare seguito presso la compagnia aerea saudita l’assunzione, che pero’ non era avvenuta per non essere stata conseguita la licenza richiesta; la Corte ha sottolineato, inoltre, che non era stata effettuata alcuna attivita’ di volo; ha concluso che, anche considerando “periodo neutro” l’attivita’ espletata a favore della diversa compagnia aerea, del pari nessuna comunicazione preventiva era dovuta al datore di lavoro, mancando un mutamento di status cosi’ come richiesto dalla direttiva aziendale del 16.4.2013, mentre per cio’ che concerneva la comunicazione all’INPS, il lavoratore non poteva essere licenziato per una errata interpretazione della circolare.
22. La sentenza impugnata non si e’ conformata, pero’, in relazione alla contestazione disciplinare che ha incentrato l’addebito disciplinare (anche) sulla omessa comunicazione tempestiva dello svolgimento di attivita’ lavorativa regolarmente remunerata, ai principi espressi da questa Corte, che – come ampiamente riassunto – interpreta in maniera rigorosa gli obblighi informativi previsti dal Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, comma 5 e individua l’ambito delle attivita’ soggette alla comunicazione preventiva nel suo significato piu’ ampio quale attivita’ lavorativa intesa come insieme di condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere piu’ vario e della piu’ diversa complessita’) che siano obiettivamente idonee a produrre reddito.
23. Sotto tale profilo, la Corte territoriale ha dato atto della esecuzione, da parte del lavoratore: a) della proposta contrattuale di lavoro ricevuta dalla compagnia aerea della (OMISSIS); b) della riscossione di emolumenti retributivi (di cui non ha approfondito le relative componenti, nonostante questa Corte abbia elaborato precisi criteri di distinzione tra retribuzione e rimborsi spese, cfr. Cass. n. 12138 del 2011 e Cass. n. 15360 del 2002, ove si precisa che quando l’erogazione di denaro e’ connessa all’espletamento di attivita’ funzionale alla vera e propria prestazione essa ha natura retributiva), senza la sospensione degli strumenti di sostegno al reddito erogati dallo Stato italiano; c) della previsione della necessita’ di una comunicazione a datore di lavoro ed ente previdenziale (quantomeno in forma di autocertificazione, a sua volta sottoposta ad un preciso termine di inoltro, anche in caso di esito negativo dell’addestramento); d) della espressa previsione, nella disposizione aziendale 16.4.2013, dell’obbligo di comunicazione di cambiamenti di status. Ha, pero’, poi in sostanza, ritenuto insussistente (nell’accezione di giuridicamente irrilevante) la condotta omissiva tenuta dal lavoratore, con cio’ non conformandosi all’orientamento di questa Corte che rinviene la “insussistenza del fatto contestato” solamente ove lo stesso (pur materialmente sussistente) sia privo del carattere di illiceita’ (cfr. Cass. n. 3655 del 2019, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n. 20540 del 2015), restando estranea alla fattispecie la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceita’ modesta, come nel caso di specie, ove – ferma la sussistenza del fatto contestato – e’ stata ravvisata, per concedere la tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, una errata interpretazione della circolare INPS, in ordine alla eventuale indebita percezione dell’indennita’ di integrazione salariale in presenza di altri redditi e ove e’ stato ritenuto assente l’obbligo informativo, nei confronti del datore di lavoro, sulla base di una errata nozione di attivita’ lavorativa, quando, invece, era necessario operare, in ogni caso, anche in assenza di giusta causa, una valutazione di proporzionalita’ tra la sanzione ed il comportamento dimostrato: accertamento che, in caso negativo, avrebbe dovuto indurre a ravvisare, se del caso, le “altre ipotesi” di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per le quali e’ prevista la tutela indennitaria forte (Cass. n. 31529 del 2019).
24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto per quanto di ragione in relazione alla denunciata violazione del Decreto Legge n. 86 del 1988, articolo 8, commi 4 e 5, convertito nella L. n. 160 del 1988; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Milano, in diversa composizione, che procedera’ ad un nuovo esame, attendendosi ai principi sopra esposti e provvedera’ altresi’ alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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