In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 gennaio 2022| n. 2502.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all’interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente), la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente “lex specialis” rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia.

Ordinanza|27 gennaio 2022| n. 2502. In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Danni causati da animale selvatico – Risarcimento danni – Legittimazione – Fattispecie – Ente Parco

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 850-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 135/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 10/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIECCONI FRANCESCA.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS), con ricorso del 14 dicembre 2020, impugna per cassazione la sentenza emessa dal tribunale di L’Aquila numero 135/2020 pronunciata tra il medesimo e la regione Abruzzo, pubblicata il 10 marzo 2020. L’intimata Regione Abruzzo non ha presentato difese.
2. Il Tribunale de l’Aquila adito in sede di appello dalla Regione Abruzzo rimasta soccombente innanzi al Giudice di pace, con la sentenza qui impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento danni formulata dall’attore nei confronti della Regione, sull’assunto che l’ente pubblico chiamato a risponderne in via diretta non avesse la legittimazione passiva riguardo alla domanda di risarcimento del danno cagionato alla vettura dell’attore da un animale selvatico che ha attraversato di notte la strada mentre percorreva il parco nazionale della Majella, considerando che anche il frequente passaggio di animali selvatici lungo il tratto di strada in questione non costituisce in se’ incuria o negligenza da parte della Regione nella gestione della fauna, in considerazione dei poteri esclusivi che la legge affida all’Ente Parco sugli animali selvatici in esso stanziati, istituito dalla L. n. 394 del 1991, articolo 34.
3. Il ricorso e’ affidato a tre motivi.

 

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica

CONSIDERATO

che:
1. Preliminarmente si osserva che il termine da calcolarsi per la procedibilita’ del ricorso deve tenere conto della sospensione straordinaria del 2020 (per la emergenza da coronavirus). Per il processo civile, penale e tributario, la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 e Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, comma 1), e pertanto il termine per impugnare e’ venuto a scadere proprio il giorno della data della notifica, avvenuta tempestivamente lunedi’ 14 dicembre 2020, considerata la data del 10 marzo 2020 (data di pubblicazione della sentenza) quale giorno a partire del quale e’ iniziato a decorrere il termine per impugnare.
2. Quanto al merito si rileva che il ricorso e’ infondato per i seguenti succinti motivi.
3. Parte ricorrente, in sostanza, si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno subito dalla propria autovettura a causa di un cervo che ha attraversato repentinamente la strada pubblica mentre si trovava a percorrere, di notte, il Parco della Majella, avendo il giudice erroneamente rilevato, in riforma della sentenza di primo grado, la carenza di legittimazione passiva della regione Abruzzo, unica chiamata a rispondere del pregiudizio.
4. Il ricorso e’ affidato a tre motivi incentrati, il primo, sulla mancata concessione di un termine processuale ex articolo 101 c.p.c., comma 2 per discutere la questione preliminare rilevata d’ufficio dal giudice senza concessione alla parte di un termine a difesa; il secondo per la violazione della normativa speciale in tema di controllo della fauna selvatica, assegnato in primis alla Regione, L. n. 157 del 1992, ex articoli 1 e 9 ed L. 9 aprile 1991, n. 3, ex articolo 11, in combinato disposto con l’articolo 2043 c.c.; il terzo per la violazione della normativa speciale in tema di controllo della fauna selvatica, assegnato in primis alla Regione, L. n. 157 del 1992, ex articoli 1 e 9 in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2052 c.c..
5. Per la ragione piu’ liquida e, comunque, logicamente preponderante, risultano manifestamente infondati i motivi n. 2 e 3 sulla base del seguente principio, gia’ affermato da questa Corte in piu’ pronunce che si intendono confermare.
6. La Corte, in effetti, ha statuito che con riguardo alla responsabilita’ della regione ex articolo 2043 c.c. non ne sussistano i presupposti in iure per poterla ravvisare in capo alla regione, assumendo una decisione di merito, e non rilevando ex officio una questione preliminare di carenza di legittimazione della regione, come erroneamente dedotto da ricorrente.
7. La decisione assunta, invero, e’ esente da censure.
8. In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilita’ fondato sull’articolo 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonche’ delle funzioni amministrative concernenti l’attivita’ di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorche’ eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, puo’ concorrere con quello di cui all’articolo 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell’azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell’azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l’onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata “ex ante”, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 -Rv. 660989 – 01; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
9. Tuttavia, come bene argomentato dal giudice dell’appello, nel caso specifico in cui l’animale produca danni a terzi all’interno del parco nazionale della Majella sussiste la competenza specifica dell’ente Parco sulla fauna selvatica del parco, istituito dalla L. n. 394 del 1991, articolo 34, e cio’ in virtu’ della medesima legge regionale che alla Legge Regionale n. 10 del 2003, articolo 10, n. 1 e 2, assegna in via sussidiaria ed esclusiva tale funzione di vigilanza al parco nazionale che gestisce la zona protetta, tuttavia non evocato in giudizio.
10. Nel caso specifico il sinistro che ha dato origine al presente giudizio e’ avvenuto all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo. I Parchi Nazionali sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell’Ambiente (L. 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 8, comma 1). La legge, pertanto, riserva all’ente parco qualsiasi decisione ed iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione (L. n. 394 del 1991, articolo 11, comma 4, il quale recita: “prelievi e abbattimenti (della fauna selvatica) devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita’ e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso”).
11. Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che competesse alla Regione il controllo della fauna selvatica esistente all’interno del Parco Nazionale, cosi’ come la prevenzione dei danni da essa causati.
12. Ne’ rilevano in senso contrario le previsioni della L. n. 157 del 1992 articolo 19. La L. n. 157 del 1992 disciplina infatti le competenze generali delle Regioni in materia di fauna selvatica, mentre la L. n. 394 del 1991 disciplina i poteri degli Enti Parco: la seconda norma quindi e’ in rapporto di specialita’ rispetto alla prima, e deroga ad essa.
13. Nei sensi che precedono si e’ gia’ pronunciata questa Corte con l’ordinanza Cass. civ., sez. VI-3, ord. 24.3.2021 n. 8206, la quale ha affermato che la legittimazione esclusiva della Regione sussiste quando il danneggiato invochi la responsabilita’ di cui all’articolo 2052 c.c. nei confronti del “proprietario” dell’animale causa del danno, che con riferimento alla fauna selvatica non puo’ che essere la Regione.
14. Quando, invece, a fondamento della domanda sia invocata la generale responsabilita’ di cui all’articolo 2043 c.c., come nel caso di specie, la legittimazione passiva (e ovviamente la conseguente responsabilita’) puo’ spettare alternativamente o cumulativamente sia alla Regione, sia “agli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.
15. Nello stesso senso, anche Cass. civ., sez. III, 20.4.2020 n. 7969 ha affermato un principio cosi’ riassumibile:
16. a) la responsabilita’ per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla Regione, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all’articolo 2052 c.c.;
17. b) la responsabilita’ per danni causati alla fauna selvatica incombe sulla Regione o sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca l’ordinaria responsabilita’ di cui all’articolo 2043 c.c.; in tal caso, la responsabilita’ degli enti diversi dalla Regione sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell’ordinaria diligenza per prevenire il danno.
18. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con assorbimento degli altri motivi; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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