In tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43178.

Le massime estrapolate:

In tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termina l’intervento, oppure non ottiene la relativa autorizzazione

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43178

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27-09-2016 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e per l’inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS);
udito per la ricorrente (OMISSIS) l’avvocato Andrea Visani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
udito per il ricorrente (OMISSIS) l’avvocato Giacomo Tranfo,che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, riportandosi nel resto alla memoria in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Bologna del 27 settembre 2016, Patrizia (OMISSIS) e Andrea (OMISSIS) venivano condannati alla pena di Euro 1.000 di ammenda ciascuno, in ordine al reato di cui agli articolo 93, 94 e 95 del d.P.R. 380/2001, perche’, la (OMISSIS) quale proprietaria committente e (OMISSIS) nella veste di direttore dei lavori strutturali, omettevano le comunicazioni agli uffici competenti per la prevenzione sismica, con riferimento alla realizzazione, in un edificio di interesse storico, di ampliamenti di volumi e di altezze posti in essere dopo la demolizione di un preesistente immobile, opere iniziate a Bologna nel 2008 e in corso di completamento alla data dell’ultimo sopralluogo dell’aprile 2012.
Con la medesima sentenza gli imputati venivano invece assolti dall’ulteriore reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera B, perche’ il fatto non sussiste, ritenendosi la condotta contestata rilevante solo sotto il profilo amministrativo.
2. Avverso la sentenza del Tribunale emiliano, (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1 (OMISSIS) ha sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa deduce la manifesta illogicita’ della motivazione, in quanto basata su premesse giuridiche errate e sull’inammissibile affermazione della sussistenza in capo all’imputata di un non meglio esplicitato obbligo di vigilanza, delineando cosi’ una sorta di responsabilita’ oggettiva a suo carico.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorieta’ della motivazione, nonche’ il travisamento delle prove acquisite in dibattimento, non avendo il Tribunale considerato una serie di elementi probatori a lei favorevoli, ovvero la documentazione prodotta dalla difesa, l’esame dell’imputata e del coimputato (OMISSIS) e l’esame dei testi della difesa (OMISSIS) e (OMISSIS), prove queste da cui era emerso che la (OMISSIS) non solo non ha mai avuto accesso al cantiere, ma che era anche nella impossibilita’ di accedervi, per cui ella non mai avuto contezza della demolizione dell’edificio preesistente, essendo stata messa deliberatamente all’oscuro di cio’ che avveniva nel cantiere ad opera dei professionisti cui ella aveva affidato la progettazione e direzione dei lavori.
2.2 (OMISSIS) ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta la mancata dichiarazione di estinzione della contravvenzione, risalendo all’epoca precedente al maggio 2010, data di inizio dei lavori, il momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto presentare la documentazione il cui omesso deposito ha giustificato la condanna.
Dunque, pur tenendosi conto della sospensione della prescrizione per 9 mesi e 8 giorni, la prescrizione quinquennale del reato e’ maturata prima della sentenza di primo grado, intervenuta solo il 27 settembre 2016.
Con il secondo e terzo motivo, tra loro strettamente connessi, la difesa contesta la mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., non avendo il Tribunale considerato che il Comune di Bologna, in data 24 febbraio 2014, ha concesso l’autorizzazione sismica in sanatoria, a conferma della natura meramente formale della violazione contestata, che dunque ben poteva essere qualificata in termini di particolare tenuita’.
Il 30 aprile 2018 il nuovo difensore di (OMISSIS) ha presentato una “memoria con motivi nuovi”, insistendo nella censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e deducendo altresi’ l’inosservanza degli articolo 516 e 522 c.p.p., in quanto, a fronte di una contestazione in cui all’imputato era attribuita la qualifica di direttore dei lavori, la condanna e’ stata emessa nell’erroneo presupposto che egli fosse il progettista strutturale delle opere, veste che (OMISSIS) non ha mai ricoperto, per cui in tal senso viene eccepita la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sulla responsabilita’ sono infondati, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato t estinto per prescrizione.
1. Iniziando dal ricorso della (OMISSIS), i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente, concernendo entrambi l’ascrivibilita’ all’imputata della condotta illecita, occorre evidenziare che la sentenza impugnata, lungi dall’evocare inammissibili forme di responsabilita’ oggettiva, ha ragionevolmente ritenuto addebitabile alla ricorrente la condotta omissiva contestata (punibile anche a titolo di colpa, trattandosi di fattispecie contravvenzionale) in base alla considerazione che l’imputata, nel cui interesse e’ avvenuta la costruzione, aveva quale proprietaria committente l’onere di vigilare sull’attivita’ del professionista che ella aveva incaricato, non per sindacarne il merito, ma almeno per verificare il rispetto del deposito del progetto antisismico, risultando per converso del tutto assertiva la tesi difensiva di un presunto complotto ordito per ragioni non meglio chiarite ai danni della (OMISSIS) (e da costei in ogni caso mai denunciato alle Autorita’ competenti), tale da impedirle addirittura di accedere alla sua proprieta’.
In definitiva, deve ritenersi che il giudizio di colpevolezza dell’imputata, in quanto fondato su argomentazioni coerenti e razionali, sia immune da censure.
2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche in ordine alla posizione di (OMISSIS); ed invero, iniziando proprio dal motivo nuovo esposto nella memoria integrativa, occorre evidenziare che alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e’ ravvisabile nella circostanza che il Tribunale abbia in alcuni passaggi della motivazione definito il ricorrente non “direttore dei lavori strutturali”, come indicato nell’imputazione, ma in altro modo, ad esempio “ingegnere strutturista” o “progettista”, essendo ben chiaro che, al di la’ dell’espressione lessicale utilizzata, tra i compiti dell’ing. (OMISSIS) rientrava anche la verifica del deposito del progetto sismico, avendo la stessa difesa evidenziato che il ricorrente, a costruzione in corso, ovvero nel febbraio 2009, e’ subentrato all’ing. (OMISSIS), primo direttore dei lavori, ereditandone pertanto i doveri, tra cui quello di curare il deposito del progetto antisismico.
In tal senso quindi, a prescindere dagli equivoci linguistici sulla veste operativa in concreto ricoperta dal ricorrente, deve ritenersi tutt’altro che illogica, in un’ottica sostanziale, l’affermazione del giudice monocratico secondo cui “la responsabilita’ dell’ing. (OMISSIS) e’ scolpita dalla sua funzione”.
2.1 Parimenti infondata e’ poi la doglianza difensiva sul diniego della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p., avendo sul punto il Tribunale evidenziato, con argomentazione razionale e dunque non censurabile in questa sede, che i fatti di omesso deposito, pur non essendo particolarmente gravi, non erano pero’ neanche talmente lievi, trattandosi di “plurime unita’ immobiliari”, non apparendo di per se’ dirimente in senso contrario, ai fini della valutazione imposta dall’articolo articolo 131 bis c.p., l’obiezione difensiva del rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria, avvenuta due anni dopo l’epoca dei fatti.
2.2 Anche se per motivi diversi da quelli esposti nel ricorso, risulta invece fondata la doglianza relativa al decorso del termine di prescrizione.
Sul punto occorre infatti richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Rv. 255823 e Sez. 3, n. 1145 dell’08/10/2015, Rv. 266015), secondo cui, in tema di contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termina l’intervento, oppure non ottiene la relativa autorizzazione.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si desume che l’intervento in questione e’ terminato in epoca coincidente con la data finale indicata nell’imputazione, ovvero aprile 2012, data antecedente sia all’epoca della presentazione della denuncia (2013), sia al successivo conseguimento dell’autorizzazione sismica in sanatoria (2014), per cui, pur tenendo conto delle sospensioni maturate durante il processo di primo grado, per un periodo di 9 mesi e 8 giorni, deve concludersi, individuato il dies a quo nella data del 1 aprile 2012 (in assenza di specificazioni sul giorno del mese contestato) che il reato per cui si e’ proceduto si e’ estinto per prescrizione alla data dell’8 gennaio 2018.
Ne consegue (stante l’infondatezza non manifesta dei motivi di ricorso) che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato oggetto di imputazione estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.

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