Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2021| n. 1374.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti, minimi ove previsti e massimi fissati dalle tabelle vigenti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in quanto il giudice di merito, con adeguata motivazione, ne aveva posto a fondamento l’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, esprimendo, in tal modo, una valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità.
Ordinanza|22 gennaio 2021| n. 1374
Data udienza 9 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Provvedimento di compensazione – Motivazione – Adeguatezza – Necessità – Valutazione operata dal giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Spese poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero motivazione illogica e contraddittoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente
Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29872-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2574/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2574/2018, in sede di procedimento ex articolo 445-bis c.p.c., aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario in capo al de cuius (OMISSIS) (e per lui in giudizio gli eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) relativo alla indennita’ di accompagnamento dal 5.12.2012 al 31.12.2015 ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa. Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, gli eredi dell’assistito proponevano ricorso affidato ad un solo motivo.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) depositavano successiva memoria.
CONSIDERATO
Che:
1) Con unico motivo era dedotta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Rilevavano i ricorrenti l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalita’.
Il motivo risulta infondato.
Questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017).
La decisione compensativa risulta peraltro coerente e rispettosa dei principi espressi (Cass. n. 1997/2015; Cass.n. 24531/2010; Cass.n. 1422/2006) in tema di adeguata motivazione da parte del giudice sulla scelta adottata poiche’, nel caso in esame, il tribunale aveva posto a fondamento della compensazione l’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa. Il ragionevole supporto argomentativo della scelta di compensare le spese esprime la valutazione di merito del giudice non piu’ sindacabile in sede di legittimita’.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l’applicazione dell’articolo 152 disp. attuaz. c.p.c..
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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